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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29147/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e carenza di confronto con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una violazione del codice della strada commessa in data 5 dicembre 2019. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per asserita errata qualificazione del fatto, sostenendo di essere stato solo sanzionato e non condannato con sentenza irrevocabile nel biennio e di avere, comunque, diritto all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. o, in subordine, alle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime questioni già esaminate e disattese in appello, senza confutare l'accertata definitività della precedente violazione risultante dalla documentazione richiamata in sentenza, né le ragioni ostative all'art. 131-bis c.p., né l'assenza di circostanze eterogenee che escludeva un giudizio di bilanciamento.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    è la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non ne modifica la qualificazione ma prende atto della contestazione e della condanna già pronunciata.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte richiama le ragioni ostative già espresse nella sentenza impugnata e rileva che il ricorso non le confuta in modo specifico, sicché la richiesta di particolare tenuità del fatto non può essere accolta in sede di legittimità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo, per genericità o assenza di correlazione con la motivazione censurata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    è il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    viene richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo non riguarda solo la genericità in senso stretto, ma anche l'assenza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle dell'impugnazione.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto non può essere accolta se il ricorso non censura in modo puntuale le concrete ragioni ostative già evidenziate dal giudice di merito.
  • Quando l'impugnazione non introduce una reale confutazione delle ragioni decisorie, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una mera reiterazione delle censure di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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