Cassazione Penale, Sentenza n. 39396/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di condanna per reati di usura: a) Corte d'Appello di Napoli 20/12/2018 (irrev. 08/08/2019) condanna a 2 anni e multa di euro 5.000 per reati di cui all'art. 644, commi 1 e 5; b) Corte d'Appello di Torino 13/12/2019 (irrev. 22/03/2022) condanna a anni 4 e mesi 6 e multa di euro 10.000 per plurimi reati di cui all'art. 644, unificati ex art. 81, comma 2 c.p. Panariello sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso, richiamando identità causale, omogeneità delle condotte e modus operandi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, motivando sulla diversità dei contesti operativi, sulle eterogenee modalità esecutive, sulla distanza spaziale e temporale tra le condotte (quasi due anni tra il primo episodio e i successivi) e richiamando i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, la verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita e la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo). Non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici isolati.
art. 644 cod. pen.
Norma che definisce il reato di usura; le condanne oggetto della richiesta di continuazione riguardano reati previsti da questa disposizione.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma che consente l'unificazione delle pene per reati della stessa indole riconducibili a un unico disegno criminoso; la Corte ha escluso l'applicabilità perché mancava prova dell'unicità del programma criminoso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare impugnazioni irrituali o manifestamente infondate; la Corte ha condannato il ricorrente a una somma a favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati richiede la verifica di un complesso di indici concreti; la mera omogeneità del tipo di reato non è sufficiente.
- La distanza temporale significativa tra reati analoghi tende a far presumere l'assenza di un disegno criminoso unitario, salvo prova contraria specifica.
- La contiguità spaziale e la somiglianza del modus operandi sono elementi rilevanti ma vanno valutati congiuntamente ad altri indici (causali, sistematicità, programmazione) per accertare l'unicità della volontà originaria.
- La valutazione degli elementi per la continuazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente, illogica o travisa i fatti.
- Chi propone impugnazioni prive di concreti nuovi elementi o fondate solo sulla similitudine del tipo di reato rischia l'inammissibilità e possibili sanzioni per impugnazione irrituale.
- In situazioni simili è opportuno raccogliere e allegare elementi probatori specifici (piani, comunicazioni, ripetitività programmata, indicatori temporali e causali) che dimostrino che i reati successivi erano già programmati al momento del primo episodio.
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