Cassazione Civile, Sentenza n. 17339/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento relative alla T.I.A. (tariffa rifiuti) per gli anni 2002-2009; la contribuente denunciava nullità e carenza di motivazione degli atti (mancanza di indicazione di tariffa, superfici, modalità di calcolo e assenza di preventivi atti impositivi) e sosteneva la non imponibilità ai fini I.V.A.; la resistente contestava l'inammissibilità di alcuni motivi e, in particolare, che i solleciti/interventi di riscossione avessero interrotto la prescrizione dei crediti per le annualità contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: dichiarato l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale; respinto la maggior parte dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; accolto il quinto motivo del ricorso incidentale (proposto da Publiambiente) ritenendo che i solleciti di pagamento e le cartelle abbiano efficacemente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti T.I.A., con conseguente esigibilità anche per le annualità 2002-2004. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto; tuttavia, deciso il merito, la Corte ha disposto l'accoglimento dei ricorsi originari della contribuente esclusivamente con riguardo all'I.V.A. (rimarcando che la T.I.A. non è soggetta a I.V.A.). Per la reciproca soccombenza le spese sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Usati come riferimento per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo); la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi alla luce di tali disposizioni.
art. 371 c.p.c.
Richiamato per il termine del ricorso incidentale e per il principio dell'unicità del processo di impugnazione: ricorsi successivi contro la stessa sentenza si convertono in impugnazioni incidentali e vanno riuniti se proposti nei termini.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, comma 2; 19; 53
Art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario ma la Corte ne applica un'interpretazione estensiva: anche atti non elencati che contengono una chiara pretesa tributaria (es. solleciti, fatture T.I.A.) sono impugnabili; l'elencazione resta tassativa ma va interpretata alla luce dei principi costituzionali e della tutela del contribuente.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 72, comma 1
Consente ai Comuni la liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento solo se la liquidazione è basata sui ruoli dell'anno precedente e su dati definitivi; la Corte precisa che tale facoltà è eccezionale e richiede dati acquisiti e non contestati.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, artt. 71, 75, 76
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di disciplina della tassa sui rifiuti; la Corte valuta la relativa applicazione in relazione alla esigibilità e alla prescrizione dei crediti.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3
Riferita in relazione al dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte valuta se la carenza di motivazione dei solleciti/cartelle abbia inciso sulla loro idoneità a interrompere la prescrizione o a costituire atti impositivi.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7
Richiamata in tema di garanzie del contribuente (Codice del processo tributario): la Corte valuta se siano stati rispettati i diritti di difesa e di motivazione degli atti impositivi.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 3
Interpretato per chiarire la nozione di operazione imponibile ai fini IVA: la Corte ribadisce che l'I.V.A. si applica solo a prestazioni verso corrispettivo e non alle imposte come la T.I.A.
Direttiva 2006/112/CE, art. 78, comma 1, lett. a
Richiamata e valutata: la Corte ritiene che la normativa comunitaria non imponga di sovvertire l'interpretazione nazionale secondo cui la T.I.A. ha natura tributaria e non soggiace a I.V.A.; la normativa comunitaria non può essere utilizzata per trasformare in corrispettivo ciò che è imposta nazionale.
Massime di principio
- I solleciti di pagamento e le cartelle possono interrompere la prescrizione del credito tributario: la ricezione di solleciti e cartelle produce efficacia interruttiva nei termini previsti dalla legge.
- La T.I.A. (tariffa rifiuti) ha natura tributaria e non è soggetta a I.V.A.; eventuali addebiti di I.V.A. sulle fatture T.I.A. devono essere esclusi.
- Gli atti non espressamente elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 ma che manifestano chiaramente una pretesa tributaria (es. fatture o solleciti per T.I.A.) sono impugnabili davanti al giudice tributario; tuttavia la mancata impugnazione di tali atti non cristallizza la pretesa, che può essere contestata successivamente con gli atti tipici (es. cartella).
- La liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento sono ammesse solo se basate su dati dell'anno precedente considerati definitivi; in caso di dati incerti o contestati è necessario adottare un avviso di accertamento motivato.
- Principio di unicità del processo di impugnazione: ricorsi successivi contro la stessa sentenza si considerano, di regola, impugnazioni incidentali e vanno riuniti se proposti nei termini; notifiche ai singoli difensori sono valide se la parte è rappresentata da più difensori.
- In caso di reciproca soccombenza parziale tra le parti è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.
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