Cassazione Penale, Sentenza n. 42504/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato il riesame del sequestro di un autocarro trasportante rame, disposto ai sensi degli artt. 256 comma 1 lett. a) e 263-ter comma 5 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 321 c.p.p.. I ricorrenti hanno svolto tre censure: 1) vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il tribunale avrebbe affermato il fumus del reato nonostante l'occasionalità del trasporto che escluderebbe il reato; 2) erronea applicazione di legge in quanto il veicolo era in comodato alla società Pro Service s.c.s., che deteneva il libretto, e non avrebbe agevolato la commissione di reati; inoltre per la confisca sarebbe necessario un vincolo strutturale tra bene e reato; 3) omessa motivazione circa la confisca di un bene dato in comodato a terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica, non conforme ai requisiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione; ha inoltre rilevato che l'argomento dell'occasionalità del trasporto era nuovo (non sollevato nel riesame) e, in ogni caso, che il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 è di natura istantanea e l'occasionalità, per essere esclusiva della fattispecie, deve essere dimostrata dal ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha escluso che il comodato impedisca di per sé la configurabilità del reato e ha rilevato l'assenza, nel ricorso, di una dimostrazione che i ricorrenti fossero terzi di buona fede legittimati a rivendicare la revoca del sequestro; la censura sulla mancanza di rapporto strutturale tra reato e res è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per analoghi motivi (insufficiente argomentazione e novità). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006, art. 256 comma 1 lett. a)
La norma incrimina la gestione illecita di rifiuti anche tramite trasporto. La Corte richiama che si tratta di illecito istantaneo: anche un'unica condotta di trasporto può integrare il reato salvo che venga provata dall'interessato l'effettiva occasionalità dell'operazione.
D.lgs. 152/2006, art. 263-ter comma 5
Norma richiamata come base per le misure di sequestro e confisca relative ai reati ambientali; la Corte non ha ritenuto provata l'eccezione di insussistenza del nesso tra bene e reato sollevata dai ricorrenti.
Codice di procedura penale, art. 321
Richiamato in relazione al potere di sequestro; la decisione impugnata è stata valutata alla luce delle regole procedurali sul sequestro probatorio/preventivo.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)
Norma che disciplina le ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, quindi non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese procedurali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in merito al criterio per la liquidazione del contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento equitativo di euro 3.000,00 ritenendo assente la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inidonea: le censure devono essere specifiche e dettagliate.
- Il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) è di natura istantanea: anche un unico atto di trasporto può integrare il reato; l'eccezione di occasionalità spetta a chi la invoca e deve essere provata, non basta un'affermazione generica.
- Il fatto che un bene sia concesso in comodato non esclude automaticamente la possibilità di sequestro o di configurazione del reato; chi si dichiara terzo di buona fede deve dedurre e dimostrare tale status nelle fasi ordinarie e nel riesame per poter ottenere tutele.
- Questioni nuove, non dedotte nel corso del riesame o dei gradi precedenti, sono generalmente inammissibili in sede di cassazione; la Corte non decide su censure introdotte per la prima volta in cassazione.
- Le impugnazioni generiche, prive di spiegazioni concrete sui profili di illegittimità, vengono dichiarate inammissibili; è necessario indicare chiaramente gli elementi fattuali e giuridici alla base delle censure.
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