Sentenza n. 8298/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni prot. n. 1524 del 10.10.2023, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, adottato in relazione a una precedente sospensione dell'attività imprenditoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aveva subito, a seguito di un accesso ispettivo del 4 maggio 2023, la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008, per la presenza di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al dieci per cento dei lavoratori presenti. Dopo l'immediata regolarizzazione, la sospensione era stata revocata il 5 maggio 2023. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva successivamente adottato, il 10 ottobre 2023, un provvedimento interdittivo a contrarre, indicando quale periodo di interdizione quello compreso tra il 22 febbraio 2023 e il 5 maggio 2023, anziché il solo periodo effettivo di sospensione, dal 4 al 5 maggio 2023. L'impresa ha dedotto: violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sostenendo che l'interdizione fosse stata adottata dopo la cessazione degli effetti della sospensione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l'erronea ricostruzione della durata della sospensione; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per insufficiente e irragionevole motivazione, anche in relazione al ritardo nell'adozione dell'interdizione e ai termini indicati da una circolare ministeriale del 2006; violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha escluso la fondatezza delle censure relative alla pretesa irretroattività e alla tardiva adozione del provvedimento. L'interdizione ministeriale ha natura puramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge: il Ministero non dispone di discrezionalità né sull'an dell'interdizione né sulla sua durata, che deve corrispondere al periodo effettivo di sospensione dell'attività. Pertanto, il provvedimento può essere adottato anche dopo la cessazione della sospensione, purché sia riferito esclusivamente al periodo in cui la sospensione ha prodotto effetti; la revoca della sospensione incide sulla durata dell'interdizione, facendola cessare, ma non elimina il presupposto costituito dall'intervenuta sospensione. Non è stata ritenuta decisiva neppure la dedotta violazione dei termini della circolare ministeriale del 2006, trattandosi di attività vincolata e non essendo il ritardo di circa cinque mesi manifestamente irragionevole. Il TAR ha invece accolto le censure relative all'erronea ricostruzione dei fatti e alla conseguente illegittimità dell'interdizione, poiché il Ministero aveva fatto decorrere la misura dal 22 febbraio 2023 anziché dal 4 maggio 2023. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza dell'ulteriore attività amministrativa fondata sulla corretta individuazione del periodo di sospensione. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008
La sospensione dell'attività imprenditoriale è disposta in presenza dei presupposti, tra cui la presenza di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al dieci per cento dei lavoratori presenti.
art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008
per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa “è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti”
Il divieto di contrattare opera per tutto e soltanto il periodo effettivo di sospensione dell'attività; il provvedimento ministeriale conseguente ha natura ricognitiva e deve essere circoscritto a tale periodo.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata esaminata in relazione all'erronea ricostruzione del periodo di interdizione e al tempo di adozione del provvedimento; l'illegittimità è derivata dall'erronea individuazione dei fatti, non dal mero decorso del tempo.
art. 7 l. 241/1990
È stata dedotta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la sentenza non accoglie autonomamente tale censura né ne espone una specifica motivazione decisoria.
Massime di principio
- Il provvedimento ministeriale che dispone l'interdizione a contrarre conseguente alla sospensione dell'attività imprenditoriale ha natura ricognitiva e vincolata: l'amministrazione non dispone di discrezionalità né sull'adozione della misura né sulla sua durata.
- L'interdizione a contrarre può essere formalmente adottata anche dopo la cessazione della sospensione dell'attività, poiché il presupposto della misura è l'intervenuta sospensione; tuttavia, essa deve essere riferita esclusivamente al periodo in cui la sospensione ha effettivamente prodotto effetti.
- La revoca del provvedimento di sospensione non elimina il presupposto dell'interdizione, ma determina la cessazione della misura interdittiva dalla data della revoca e impedisce che essa si estenda oltre il periodo effettivo di sospensione.
- L'erronea individuazione del periodo di sospensione, tale da estendere l'interdizione a un arco temporale diverso e più ampio di quello reale, determina l'illegittimità del provvedimento interdittivo e ne giustifica l'annullamento, salva la riedizione dell'attività amministrativa sulla base dei fatti correttamente ricostruiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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