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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10541/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Un soggetto aveva stipulato con una società un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile in costruzione, versando una somma qualificata nei gradi di merito come caparra confirmatoria parzialmente corrisposta. In primo grado il promissario acquirente aveva chiesto la restituzione dell'acconto e il risarcimento del maggior danno, deducendo l'inadempimento della società per mancata consegna dell'immobile e mancata stipula del definitivo, oltre alla risoluzione del preliminare. La società aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento dell'acquirente. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda dell'acquirente e la condanna di quest'ultimo al pagamento della penale, ridotta equitativamente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario; 2) nullità del preliminare per impossibilità e illiceità dell'oggetto, perché stipulato dopo la data prevista per la consegna; 3) nullità delle clausole ritenute vessatorie; 4) erronea qualificazione della somma versata come caparra confirmatoria e non come semplice acconto; 5) insussistenza dell'inadempimento della società e conseguente erroneo rigetto della domanda di risoluzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e i motivi relativi all'interpretazione del contratto e alla valutazione delle prove, ma ha accolto il motivo concernente il cumulo tra caparra confirmatoria e clausola penale, rilevando che, una volta esercitato il recesso fondato sulla caparra, non era dovuta anche la penale; ha quindi cassato la sentenza sul punto e deciso nel merito escludendo la condanna dell'acquirente al pagamento della penale.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e gli altri motivi che miravano a contestare l'interpretazione del preliminare e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma ha accolto il motivo relativo alla cumulabilità tra caparra confirmatoria e clausola penale in caso di recesso della parte non inadempiente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla penale e, decidendo nel merito, ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento di euro 28.663,35. Le spese di merito sono state confermate e quelle del giudizio di legittimità compensate integralmente. La soccombenza complessiva del ricorrente è stata definita prevalente, ma l'esito sul punto decisivo della penale è stato favorevole al medesimo.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal promissario acquirente.

  • art. 1418 c.c.

    La Corte d'appello ha escluso che le doglianze sulla scadenza del termine di consegna integrassero una causa di nullità tassativa del contratto preliminare.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    Le clausole su caparra confirmatoria e penale non sono state ritenute rientranti tra quelle che richiedono specifica approvazione per iscritto.

  • art. 1384 c.c.

    È stato richiamato per la riduzione equitativa della penale, confermata in appello; la Cassazione non ha censurato in sé il potere di riduzione, ma ha escluso la debenza della penale una volta esercitato il recesso fondato sulla caparra.

  • art. 1385 c.c.

    La caparra confirmatoria consente alla parte non inadempiente di recedere dal contratto e trattenere la caparra o esigere il doppio; nel caso concreto il recesso esercitato dalla promittente venditrice ha escluso la possibilità di cumulare anche la penale.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non erano correttamente rubricati o che non specificavano la violazione denunciata e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 158 c.p.c.

    È stato escluso che la partecipazione del giudice ausiliario al collegio integrasse un vizio di costituzione dell'organo giudicante.

  • art. 43-bis r.d. n. 12/1941

    Richiamato per affermare che l'impiego del giudice onorario come supplente è legittimo anche in caso di insufficienza degli organici.

  • artt. 62-72 d.l. n. 69/2013

    La Corte ha dato conto della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l'illegittimità differita della disciplina dei giudici ausiliari di appello fino al 31 ottobre 2025.

  • art. 106 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato con riferimento alla legittimità temporanea della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi di appello.

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    Indicato come termine del riordino della magistratura onoraria, rilevante ai fini della tollerabilità costituzionale temporanea della disciplina sui giudici ausiliari.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice onorario o ausiliario al collegio, nei limiti dell'ordinamento vigente ratione temporis e in assenza di divieti espressi, non determina di per sé nullità della sentenza né vizio di costituzione del giudice.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto e la qualificazione delle clausole negoziali sono censurabili solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente/apparente; non è consentita una semplice richiesta di nuova lettura del testo contrattuale.
  • Per dedurre utilmente la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • La caparra confirmatoria e la clausola penale possono coesistere nello stesso contratto, ma conservano funzioni diverse: la prima è collegata al recesso della parte non inadempiente, la seconda opera quando si preferisca agire per l'adempimento o per la risoluzione senza esercitare il recesso.
  • Se la parte non inadempiente esercita il recesso fondato sulla caparra confirmatoria, non può cumulare alla ritenzione della caparra anche la pretesa alla penale prevista per il medesimo inadempimento, salvo diversa e specifica disciplina negoziale compatibile con tali funzioni.
  • La clausola penale, quando operante, è diretta a predeterminare il risarcimento del danno e a limitarlo nel quantum, mentre la caparra confirmatoria svolge anche funzione di anticipata esecuzione della prestazione e di liquidazione preventiva del danno in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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