Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26409/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su quattordici motivi (più quattro aggiunti) che denunciavano principalmente: vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta prevalenza della consulenza del P.M. (Solinas) e mancato confronto con perizie della difesa; errata quantificazione e qualificazione delle "distrazioni" (importi per carburante, cesioni di mezzi, pagamenti alla TRUCK IT); confusione tra appalto/subappalto, cessione di ramo d'azienda e spin-off; richiesta di diversa qualificazione giuridica degli atti (atto dispositivo vs atto distrattivo, con invocazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.); vizi processuali relativi all'acquisizione e utilizzabilità di comunicazioni e mail (violazioni della privacy e norme del codice di procedura penale); contestazione di date e rilevanza della sentenza dichiarativa di fallimento; domanda di maggiore specificazione dell'ammontare della distrazione ai sensi dell'art. 219 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Motivazione sintetica: molti motivi d'appello e di cassazione erano generici e aspecifici, non esplicitavano la decisività degli elementi omessi o travisati; i giudici di merito avevano adeguatamente esaminato le diverse consulenze e perizie e avevano rinvenuto plurimi "indici di fraudolenza" che giustificano la riconduzione delle condotte alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La Corte ha ritenuto irrilevanti o non decisive le censure sulla data della dichiarazione di fallimento, sulla natura dispositiva degli atti, e sulle mail (mancanza di specificità circa l'inutilizzabilità e la loro incidenza sul quadro probatorio). Ha poi chiarito principi di diritto: il reato di bancarotta per distrazione è reato di pericolo con dolo generico; la verifica della corrispondenza tra imputazione e decisione richiede una trasformazione radicale del fatto per integrare violazione degli artt. 521-522 c.p.p.; la quantificazione del danno ex art. 219 l.f. va valutata nella sua incidenza globale sulla massa attiva. Di conseguenza la condanna confermata in appello è stata mantenuta e il ricorso del condannato è respinto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso morale e materiale nella commissione del reato; usato come riferimento formale per la partecipazione al reato.

  • art. 216, primo comma, n. 1 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Norma sostanziale della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte la interpreta affermando che l'accertamento richiede la valutazione degli "indici di fraudolenza" e che il reato è di pericolo: è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del danno per i creditori.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata per le fattispecie relative alla bancarotta impropria e per la distinzione fra diverse ipotesi di bancarotta; la Corte segnala che talune fattispecie possono essere assorbite nella bancarotta fraudolenta quando la condotta rientri nel medesimo modello descrittivo.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sul dovere del giudice di segnalare al P.M. se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato; la Corte ricorda che la violazione di tale principio richiede una trasformazione radicale del fatto, non una mera differenza terminologica.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza per fatto diverso; la Corte precisa che va applicata solo se il fatto accertato è eterogeneo e priva di nucleo comune con quello contestato, con reale pregiudizio alla difesa.

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma sulla quantificazione del danno per bancarotta: la stima deve riferirsi alla diminuzione patrimoniale complessiva cagionata ai creditori, non a singole operazioni; la Corte sottolinea che la valutazione è globale e non meramente percentuale.

  • art. 521, 522, 179, 181 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)

    Richiamati insieme nella censura sulla corrispondenza tra imputazione e decisione e sulle nullità; la Corte li interpreta ricordando l'onere di specificità della doglianza e la soglia elevata per ritenere mutamento radicale del fatto.

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in relazione all'udienza pubblica/orale; la Corte osserva questioni procedurali legate alla trattazione senza discussione orale e rinvia alla normativa emergenziale e alla prassi, ma non ne trae rilievo decisivo sul merito del ricorso.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa rispetto all'opzione per il rito abbreviato e alla utilizzabilità di atti; la Corte non ritiene il richiamo decisivo, data la genericità delle censure sulla utilizzabilità delle comunicazioni.

  • Normativa privacy (Codice della privacy, Reg. UE 2016/679)

    Invocata per contestare l'acquisizione di mail; la Corte richiama l'onere di specificare quali atti siano inutilizzabili e dimostrarne l'incidenza decisiva sul quadro probatorio, altrimenti la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione deve essere specifico: le censure generiche o prive di indicazione della decisività degli elementi omessi dal giudice di merito sono inammissibili.
  • In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione il giudice valuta "indici di fraudolenza" nel loro insieme; il reato è di pericolo con dolo generico: non è necessario provare il nesso causale diretto con il fallimento.
  • Le differenze terminologiche (es. appalto vs subappalto, cessione ramo d'azienda vs spin-off) non integrano automaticamente mutamento del fatto: conta la sostanza e se esiste un nucleo comune tale da consentire alla difesa di esercitarsi pienamente.
  • Per contestare perizie o consulenze occorre dimostrare concretamente la manifesta inadeguatezza o l'impossibilità tecnica dell'analisi (non bastano rilievi vaghi sulla mole del materiale esaminato).
  • Le doglianze sulla utilizzabilità di documenti (es. mail) richiedono l'indicazione puntuale degli atti affetti da vizio e la dimostrazione della loro incidenza decisiva sul giudizio; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La quantificazione del danno ai sensi dell'art. 219 l.f. va valutata sul complesso della diminuzione patrimoniale a danno della massa creditoria, non limitata a singole operazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.