Cassazione Penale, Sentenza n. 26409/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su quattordici motivi (più quattro aggiunti) che denunciavano principalmente: vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta prevalenza della consulenza del P.M. (Solinas) e mancato confronto con perizie della difesa; errata quantificazione e qualificazione delle "distrazioni" (importi per carburante, cesioni di mezzi, pagamenti alla TRUCK IT); confusione tra appalto/subappalto, cessione di ramo d'azienda e spin-off; richiesta di diversa qualificazione giuridica degli atti (atto dispositivo vs atto distrattivo, con invocazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.); vizi processuali relativi all'acquisizione e utilizzabilità di comunicazioni e mail (violazioni della privacy e norme del codice di procedura penale); contestazione di date e rilevanza della sentenza dichiarativa di fallimento; domanda di maggiore specificazione dell'ammontare della distrazione ai sensi dell'art. 219 legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Motivazione sintetica: molti motivi d'appello e di cassazione erano generici e aspecifici, non esplicitavano la decisività degli elementi omessi o travisati; i giudici di merito avevano adeguatamente esaminato le diverse consulenze e perizie e avevano rinvenuto plurimi "indici di fraudolenza" che giustificano la riconduzione delle condotte alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La Corte ha ritenuto irrilevanti o non decisive le censure sulla data della dichiarazione di fallimento, sulla natura dispositiva degli atti, e sulle mail (mancanza di specificità circa l'inutilizzabilità e la loro incidenza sul quadro probatorio). Ha poi chiarito principi di diritto: il reato di bancarotta per distrazione è reato di pericolo con dolo generico; la verifica della corrispondenza tra imputazione e decisione richiede una trasformazione radicale del fatto per integrare violazione degli artt. 521-522 c.p.p.; la quantificazione del danno ex art. 219 l.f. va valutata nella sua incidenza globale sulla massa attiva. Di conseguenza la condanna confermata in appello è stata mantenuta e il ricorso del condannato è respinto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso morale e materiale nella commissione del reato; usato come riferimento formale per la partecipazione al reato.
art. 216, primo comma, n. 1 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
Norma sostanziale della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte la interpreta affermando che l'accertamento richiede la valutazione degli "indici di fraudolenza" e che il reato è di pericolo: è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del danno per i creditori.
art. 223 legge fallimentare
Richiamata per le fattispecie relative alla bancarotta impropria e per la distinzione fra diverse ipotesi di bancarotta; la Corte segnala che talune fattispecie possono essere assorbite nella bancarotta fraudolenta quando la condotta rientri nel medesimo modello descrittivo.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sul dovere del giudice di segnalare al P.M. se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato; la Corte ricorda che la violazione di tale principio richiede una trasformazione radicale del fatto, non una mera differenza terminologica.
art. 522 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza per fatto diverso; la Corte precisa che va applicata solo se il fatto accertato è eterogeneo e priva di nucleo comune con quello contestato, con reale pregiudizio alla difesa.
art. 219 legge fallimentare
Norma sulla quantificazione del danno per bancarotta: la stima deve riferirsi alla diminuzione patrimoniale complessiva cagionata ai creditori, non a singole operazioni; la Corte sottolinea che la valutazione è globale e non meramente percentuale.
art. 521, 522, 179, 181 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)
Richiamati insieme nella censura sulla corrispondenza tra imputazione e decisione e sulle nullità; la Corte li interpreta ricordando l'onere di specificità della doglianza e la soglia elevata per ritenere mutamento radicale del fatto.
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in relazione all'udienza pubblica/orale; la Corte osserva questioni procedurali legate alla trattazione senza discussione orale e rinvia alla normativa emergenziale e alla prassi, ma non ne trae rilievo decisivo sul merito del ricorso.
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa rispetto all'opzione per il rito abbreviato e alla utilizzabilità di atti; la Corte non ritiene il richiamo decisivo, data la genericità delle censure sulla utilizzabilità delle comunicazioni.
Normativa privacy (Codice della privacy, Reg. UE 2016/679)
Invocata per contestare l'acquisizione di mail; la Corte richiama l'onere di specificare quali atti siano inutilizzabili e dimostrarne l'incidenza decisiva sul quadro probatorio, altrimenti la censura è inammissibile.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione deve essere specifico: le censure generiche o prive di indicazione della decisività degli elementi omessi dal giudice di merito sono inammissibili.
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione il giudice valuta "indici di fraudolenza" nel loro insieme; il reato è di pericolo con dolo generico: non è necessario provare il nesso causale diretto con il fallimento.
- Le differenze terminologiche (es. appalto vs subappalto, cessione ramo d'azienda vs spin-off) non integrano automaticamente mutamento del fatto: conta la sostanza e se esiste un nucleo comune tale da consentire alla difesa di esercitarsi pienamente.
- Per contestare perizie o consulenze occorre dimostrare concretamente la manifesta inadeguatezza o l'impossibilità tecnica dell'analisi (non bastano rilievi vaghi sulla mole del materiale esaminato).
- Le doglianze sulla utilizzabilità di documenti (es. mail) richiedono l'indicazione puntuale degli atti affetti da vizio e la dimostrazione della loro incidenza decisiva sul giudizio; altrimenti la censura è inammissibile.
- La quantificazione del danno ai sensi dell'art. 219 l.f. va valutata sul complesso della diminuzione patrimoniale a danno della massa creditoria, non limitata a singole operazioni.
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