Sentenza del 10/06/2016 n. 11925 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo la violazione dell'art. 17 della legge n. 114 del 1977. La CTR aveva escluso la responsabilità solidale della moglie per un debito IRPEF riferito all'attività imprenditoriale del marito, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato soltanto a quest'ultimo e la moglie non ne era venuta a conoscenza. Secondo l'Agenzia, invece, la presentazione della dichiarazione congiunta comporta la responsabilità solidale dei coniugi senza limitazioni legate alla provenienza o alla natura dell'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha affermato che la responsabilità solidale deriva dalla scelta volontaria di presentare la dichiarazione congiunta e opera anche quando l'accertamento riguarda comportamenti riferibili esclusivamente all'altro coniuge. La contribuente avrebbe potuto contestare nel merito la pretesa entro i termini decorrenti dalla prima notifica dell'atto con cui ne aveva avuto conoscenza, ma si era limitata a negare la propria responsabilità solidale. È stata inoltre condannata alle spese dei giudizi di merito e di cassazione.
Norme richiamate
Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17
I coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta sono entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte.
La norma pone sullo stesso piano i coniugi codichiaranti e stabilisce la loro responsabilità solidale per le imposte, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. La responsabilità non è esclusa dal fatto che l'accertamento riguardi comportamenti, attività o redditi riferibili soltanto a uno dei coniugi.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte rileva che il motivo di ricorso era correttamente formulato e corredato dal quesito di diritto richiesto dalla disciplina allora vigente.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Corte costituzionale, ordinanza n. 215 del 2004 e precedenti nn. 4/1998, 36/1998 e 128/2000
La disciplina della responsabilità solidale dei coniugi codichiaranti è stata ritenuta compatibile con la Costituzione, in quanto collegata a una scelta volontaria dei coniugi e non irragionevole, purché al coobbligato sia consentito contestare la pretesa quando ne abbia avuto conoscenza.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta comporta, secondo la disciplina applicabile al caso, l'assunzione di una responsabilità solidale per il debito tributario, anche se l'accertamento riguarda esclusivamente l'attività o il comportamento dell'altro coniuge.
- La mancata notifica dell'avviso di accertamento al coniuge codichiarante non elimina automaticamente la responsabilità solidale né rende necessariamente illegittima la successiva cartella di pagamento.
- Il coniuge che riceve per la prima volta la comunicazione della pretesa deve contestare tempestivamente anche il merito dell'obbligazione tributaria, non limitarsi a sostenere di essere estraneo all'attività dell'altro coniuge.
- La responsabilità solidale trova il proprio fondamento nella scelta di presentare la dichiarazione congiunta; pertanto, prima di optare per tale regime, occorre considerare i rischi derivanti da eventuali irregolarità o accertamenti riguardanti l'altro coniuge.
- La possibilità di difesa del coobbligato è garantita mediante la facoltà di impugnare la pretesa entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con cui ne viene concretamente a conoscenza.
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