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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39218/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza con cui la Corte di Appello di Trento aveva riconosciuto l'esistenza di una "locale" di 'ndrangheta in provincia di Trento e la loro adesione alla stessa. Morello contestava: (i) l'inesistenza di un'associazione mafiosa autonoma in Trento e di una ramificazione romana; (ii) l'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore e la mancata prova di condotte tipiche di vertice; (iii) il riconoscimento dell'aggravante per disponibilità di armi; (iv) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Denise contestava: (i) l'esistenza della "locale" e della sua forza intimidatrice; (ii) la mancata prova del suo stabile inserimento nel sodalizio (sostenendo di essere un semplice lavoratore); (iii) l'aggravante per associazione armata, sostenendo che il possesso di armi era personale e non collettivo. Entrambi deducevano travisamento/errata interpretazione delle intercettazioni e assenza di pluralità e di affectio societatis idonee a configurare l'art. 416-bis c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto correttamente accertata, sulla base di un ampio corpus di intercettazioni lette congiuntamente, l'esistenza di una "locale" di 'ndrangheta operante in Trento collegata alle cosche calabresi, nonché il ruolo di rilievo di Morello (organizzatore/anterrato per gli interessi imprenditoriali e di raccordo con la cosca Iamonte) e la partecipazione stabile di Denise. È stata confermata la qualificazione mafiosa del sodalizio anche in mancanza di forme eclatanti di intimidazione locale, perché la forza intimidatrice può desumersi dalla replica del modello organizzativo e dai rapporti con la casa madre. L'aggravante della disponibilità di armi è stata ritenuta pienamente provata e pertinente, poiché emergeva la consapevolezza del gruppo e l'uso intimidatorio anche di armi detenute legalmente. Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti corretti e adeguatamente motivati. Sono state inoltre respinte le richieste di rifusione spese di alcune parti civili per insufficiente apporto o tardività nella documentazione; condanna degli imputati alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della Provincia Autonoma di Trento.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di associazione di tipo mafioso anche per una "locale" delocalizzata: non è richiesta una esteriorizzazione eclatante della forza intimidatrice quando la struttura riproduce il modello e mantiene stretti rapporti con le cosche di origine; la disponibilità di armi ai fini dell'aggravante può essere desunta anche dal possesso e dall'impiego intimidatorio di armi legalmente detenute

  • art. 541 cod. proc. pen.

    La condanna alla rifusione delle spese di parte civile richiede che la parte civile abbia dato un contributo effettivo al procedimento di merito: documentazione tardiva o attività difensive nulle o meramente formali possono comportare rigetto della richiesta

Massime di principio

  • Per le associazioni mafiose delocalizzate la prova della "mafiosità" può essere desunta dall'insieme degli elementi, soprattutto dai contatti stabili con le cosche di origine e dalla replica del modello organizzativo, anche in assenza di episodi eclatanti di intimidazione pubblica
  • Le intercettazioni vanno valutate unitariamente e logicamente: singole frasi isolate possono essere meno decisive rispetto al tenore complessivo e ripetuto delle conversazioni
  • Il possesso di armi da parte di singoli associati può concorrere a integrare l'aggravante dell'associazione armata se emerge consapevolezza collettiva, discussione su procurarsi/occultare armi o uso intimidatorio
  • La qualificazione di promotore/organizzatore può essere ricavata anche da condotte di implementazione delle attività imprenditoriali del sodalizio, di raccordo con la casa madre e di gestione di rapporti istituzionali, non solo da episodi di reclutamento formale
  • In sede di legittimità l'interpretazione delle intercettazioni è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento della prova: proposte alternative devono mostrare difformità decisiva e incontestabile
  • Le parti civili che chiedono la rifusione delle spese devono partecipare attivamente al processo e rispettare i termini procedurali per il deposito di memorie e note spese

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