Corte di giustizia, Sentenza C-249/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017. — Saale Kareda contro Stefan Benkö. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1 – Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto di prestazione di servizi” – Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo – Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo. — Causa C-249/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regresso tra condebitori solidali di un mutuo non è una pretesa autonoma estranea al contratto, ma una domanda contrattuale fondata sul medesimo rapporto di mutuo. Ha inoltre qualificato il mutuo bancario come contratto di prestazione di servizi, individuando come luogo di esecuzione, in assenza di accordo diverso, la sede della banca. Ne consegue la competenza del giudice del luogo di tale sede anche per l’azione di regresso tra i condebitori.
Rinvio pregiudiziale sulla competenza giurisdizionale per l’azione di regresso tra condebitori solidali di un mutuo e sulla qualificazione del contratto di mutuo come contratto di prestazione di servizi ai fini dell’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se un’azione di regresso tra condebitori in solido di un contratto di mutuo rientri nella 'materia contrattuale' di cui all’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012; se il contratto di mutuo concluso con una banca sia un 'contratto di prestazione di servizi'; e, in tal caso, se il luogo di esecuzione sia quello della sede della banca, rilevante anche per la competenza sull’azione di regresso tra condebitori.
Principio di diritto
L’azione di regresso proposta da uno dei condebitori solidali di un mutuo contro l’altro, per il rimborso delle rate pagate al posto suo, rientra nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012; il contratto di mutuo concluso con una banca è un contratto di prestazione di servizi; di conseguenza, salvo patto contrario, il luogo di esecuzione del servizio è quello della sede dell’istituto di credito e tale criterio determina anche la competenza del giudice adito con l’azione di regresso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 18, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 15, regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 16, regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 896
- Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 905, paragrafo 2
- Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 1042
Azione di regresso tra condebitori solidali di un mutuo e competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 1215/2012
La pronuncia interviene in sede di rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012. La controversia principale oppone due ex conviventi, entrambi condebitori di un mutuo bancario, in relazione al rimborso delle rate pagate da uno solo di essi.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 le parti avevano acquistato un’abitazione in Austria e, per finanziare l’acquisto e le ristrutturazioni, avevano stipulato con una banca austriaca tre mutui. Dopo la cessazione della convivenza, la sig.ra Kareda avrebbe smesso di partecipare al rimborso; il sig. Benkö ha quindi agito per ottenere, ai sensi dell’articolo 1042 ABGB, il rimborso delle somme da lui versate per la quota dell’altra debitrice.
Il Landesgericht St. Pölten aveva declinato la competenza internazionale, mentre l’Oberlandesgericht Wien aveva ritenuto competente il giudice austriaco applicando l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. Investito del ricorso per cassazione, l’Oberster Gerichtshof ha posto quattro questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’azione di regresso tra condebitori solidali di un mutuo rientri nella "materia contrattuale" dell’articolo 7, punto 1;
- se il mutuo bancario debba essere qualificato come "contratto di prestazione di servizi" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino;
- se, in tal caso, il luogo di esecuzione coincida con la sede della banca che eroga il mutuo;
- in via subordinata, se il luogo di esecuzione debba essere determinato secondo la lex causae o in base al momento della stipulazione del mutuo ovvero dei pagamenti eseguiti dal condebitore che agisce in regresso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, considerando 4, 15 e 16, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 7, punto 1;
- gli articoli 17 e 18 del medesimo regolamento, in relazione all’inapplicabilità della disciplina del consumatore ai rapporti tra due consumatori;
- il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), in particolare i considerando 7 e 17 e gli articoli 15 e 16, per l’esigenza di coerenza interpretativa tra legge applicabile e competenza giurisdizionale;
- il precedente diritto convenzionale e regolamentare corrispondente, ossia il regolamento n. 44/2001 e la Convenzione di Bruxelles.
Ragionamento della Corte sulla prima questione: materia contrattuale
La Corte ricorda che la nozione di "materia contrattuale" è autonoma e richiede che la domanda si fondi su un’obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra. Sottolinea inoltre che le domande fondate sul medesimo contratto devono essere ricondotte alla stessa materia contrattuale.
L’azione di regresso tra condebitori solidali è considerata inscindibilmente connessa al contratto di mutuo, perché il diritto di chi ha pagato trae origine dall’obbligazione comune assunta verso il creditore. Separare tale rapporto dal contratto sarebbe artificioso. A sostegno, la Corte richiama anche l’esigenza di coerenza con il regolamento Roma I, il cui articolo 16 collega espressamente il regresso tra più debitori all’obbligazione principale.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione: mutuo come prestazione di servizi
La nozione di "servizi" dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, richiede che la parte che li fornisce svolga un’attività dietro corrispettivo. Nel mutuo bancario, la prestazione caratteristica consiste nella messa a disposizione di una somma di denaro da parte dell’istituto di credito, in cambio del corrispettivo normalmente rappresentato dagli interessi.
Per questa ragione, il contratto di mutuo è qualificato come "contratto di prestazione di servizi" ai fini della disciplina sulla competenza speciale.
Ragionamento della Corte sulla terza questione: luogo di esecuzione
Individuata l’obbligazione caratteristica nella concessione del mutuo, la Corte afferma che il luogo in cui il servizio è prestato è, salvo diverso accordo, quello in cui ha sede l’istituto di credito. Questo criterio vale non solo per il rapporto tra banca e mutuatari, ma anche per l’azione di regresso tra i condebitori, poiché quest’ultima deriva dal medesimo contratto e il foro deve essere prevedibile e strettamente collegato alla controversia.
La Corte esclude la pertinenza degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, osservando che la disciplina dei contratti conclusi dai consumatori non si applica ai rapporti tra due consumatori.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’azione di regresso tra condebitori solidali di un mutuo rientra nella materia contrattuale dell’articolo 7, punto 1;
- il contratto di mutuo con una banca è un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino;
- il luogo di esecuzione, salvo accordo contrario, è la sede della banca, anche quando si tratti di stabilire la competenza territoriale sul regresso tra condebitori;
- non occorre rispondere alla quarta questione, restando assorbita.
Principi affermati
La sentenza consolida due coordinate operative:
- il regresso tra condebitori solidali non è una pretesa estranea al contratto originario, ma una controversia contrattuale ai fini della competenza speciale;
- nei mutui bancari, il foro del luogo di esecuzione coincide normalmente con la sede dell’istituto di credito che eroga il finanziamento, con effetto anche sulle azioni interne di regresso tra i debitori solidali.
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