Corte di giustizia, Sentenza C-19/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017. — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche incluse in un elenco predisposto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni unite – Reinserimento dei nomi di tali persone nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo l’annullamento dell’originario inserimento – Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio – Capacità di stare in giudizio. — Causa C-19/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il reinserimento dei ricorrenti nell’elenco UE delle persone ed entità soggette a congelamento dei capitali. Conferma inoltre il non luogo a statuire nei confronti della Sanabel Relief Agency, ormai priva di esistenza giuridica e quindi incapace di stare in giudizio. Per gli altri ricorrenti, la Corte ritiene corretti sia il giudizio sulla motivazione dei regolamenti sia quello sulla procedura di riesame svolta dalla Commissione.
Impugnazione respinta in materia di misure restrittive antiterrorismo: capacità di stare in giudizio di un ente estinto e legittimità del reinserimento nell’elenco ONU/UE.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel dichiarare il non luogo a statuire sul ricorso della Sanabel Relief Agency per sopravvenuta mancanza di esistenza giuridica e, per gli altri ricorrenti, nel respingere i motivi relativi alla sufficienza della motivazione, all’intensità del controllo della Commissione sul reinserimento nell’elenco e alla violazione dei diritti di proprietà e di difesa nell’ambito delle misure restrittive adottate ai sensi del regolamento n. 881/2002.
Principio di diritto
La Corte conferma che una persona giuridica di diritto privato deve avere un’esistenza giuridica attuale, o agire tramite successori, per poter stare in giudizio; la sola pregressa iscrizione in un elenco di sanzioni non basta a conservare la capacità processuale dopo l’estinzione. Quanto ai ricorrenti persone fisiche, la Corte ribadisce che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive richiede una motivazione individuale, specifica e concreta e un riesame attento, autonomo e critico da parte della Commissione, ma respinge l’impugnazione perché i ricorrenti non hanno dimostrato errori di diritto, snaturamento delle prove o insufficienza della motivazione dei regolamenti impugnati.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991
- Regolamento (CE) n. 881/2002
- Regolamento (CE) n. 246/2006
- Regolamento (CE) n. 1286/2009
- Regolamento (UE) n. 1138/2010
- Regolamento (UE) n. 1139/2010
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2013
- Posizione comune 2002/402/PESC
- Risoluzione 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- Risoluzione 1617 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Reinserimento nell’elenco delle sanzioni antiterrorismo e capacità di stare in giudizio
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2015 nella causa T‑134/11, in materia di misure restrittive adottate nell’ambito della lotta contro il terrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. I ricorrenti contestavano i regolamenti (UE) n. 1138/2010 e n. 1139/2010, con i quali la Commissione aveva reinserito i loro nomi nell’elenco dell’allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo un precedente annullamento giudiziale.
Fatti e antecedenti normativi
I ricorrenti erano stati inizialmente colpiti da misure di congelamento di capitali e risorse economiche in attuazione della risoluzione 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della posizione comune 2002/402/PESC. Il regolamento n. 881/2002 aveva recepito tali misure nell’ordinamento UE. I loro nomi erano stati inseriti per la prima volta nell’elenco controverso con il regolamento n. 246/2006, sulla base di una decisione del Comitato per le sanzioni dell’ONU. Dopo la sentenza della Corte nella causa Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, il Consiglio aveva adottato il regolamento n. 1286/2009 per rafforzare la procedura di inserimento e garantire il diritto di difesa.
Successivamente, con sentenza del 29 settembre 2010, il Tribunale aveva annullato l’articolo 2 del regolamento n. 881/2002 nella parte riguardante i ricorrenti. La Commissione aveva poi reinserito la Sanabel Relief Agency con il regolamento n. 1138/2010 e i sigg. Al-Faqih, Abdrabbah e Nasuf con il regolamento n. 1139/2010. In seguito, i nomi dei ricorrenti persone fisiche e quello della Sanabel Relief Agency erano stati cancellati dall’elenco tramite i regolamenti di esecuzione n. 640/2011 e n. 996/2013.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale aveva dichiarato che, per la Sanabel Relief Agency, non vi era più luogo a statuire perché la società non aveva più esistenza giuridica e dunque non possedeva la capacità di stare in giudizio. Quanto agli altri ricorrenti, il Tribunale aveva ritenuto sussistente un interesse ad agire nonostante la successiva cancellazione dall’elenco, ma aveva respinto nel merito i motivi relativi all’irregolarità della procedura di riesame, all’insufficienza di motivazione e alla violazione del diritto di proprietà e della vita privata.
Quarto motivo: esistenza giuridica e capacità processuale della Sanabel Relief Agency
La Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel dichiarare il non luogo a statuire nei confronti della Sanabel Relief Agency. Richiama l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le persone giuridiche di diritto privato devono provare la propria esistenza giuridica; tale requisito vale anche per i ricorsi contro atti UE che impongono misure restrittive.
Nel caso concreto, la Sanabel Relief Agency aveva prodotto un documento attestante la propria esistenza, ma tale elemento era stato poi smentito da una lettera del Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito, dalla quale risultava che la società non figurava più nel registro delle imprese dal 2007 ed era stata cancellata anche dal registro della Charity Commission nel 2012. I ricorrenti non avevano dimostrato che la valutazione del Tribunale fosse basata su elementi materialmente inesatti o su uno snaturamento delle prove. La Corte precisa che la giurisprudenza secondo cui una persona inserita in un elenco di sanzioni conserva un interesse morale all’annullamento dell’iscrizione dopo la cancellazione dall’elenco non esonera una persona giuridica dall’esigenza di esistenza giuridica attuale o di successione processuale.
La Corte distingue inoltre la situazione dalla sentenza PKK e KNK/Consiglio: in quel caso la Corte aveva valorizzato l’errore di fatto del Tribunale sulla pretesa dissoluzione del PKK. Qui, invece, la cessazione dell’esistenza giuridica della Sanabel Relief Agency era provata. Di conseguenza, la società non poteva stare in giudizio.
Primo motivo: inammissibilità/infondato del motivo sulla violazione dei diritti fondamentali
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti contestavano il rigetto, da parte del Tribunale, del terzo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla violazione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata. La Corte osserva che il Tribunale aveva applicato correttamente l’articolo 21 dello Statuto e l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 1991, secondo cui il ricorso deve indicare in modo chiaro l’oggetto della controversia e i motivi dedotti.
Le censure dei ricorrenti, pur formalmente riferite ai diritti fondamentali, riguardavano in realtà solo la valutazione degli elementi probatori da parte della Commissione e il presunto mancato rispetto del livello di prova necessario ai fini dell’inserimento in elenco. Il Tribunale aveva dunque correttamente ritenuto che il motivo fosse formulato in modo insufficiente e non intelligibile, e che non potesse essere colmato tramite rinvii generali agli allegati. La Corte esclude altresì uno snaturamento del motivo da parte del Tribunale.
Secondo motivo: motivazione dei regolamenti controversi
Il secondo motivo era diretto contro il giudizio del Tribunale secondo cui la Commissione aveva rispettato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE. La Corte ricorda che, in materia di misure restrittive, la motivazione deve indicare le ragioni individuali, specifiche e concrete che giustificano l’adozione della misura nei confronti dell’interessato, anche quando la motivazione si ricollega a elementi provenienti da un organo internazionale.
Il Tribunale aveva esaminato il contenuto dei regolamenti controversi e aveva ritenuto che la motivazione ivi riportata fosse sufficiente, poiché indicava sia la comunicazione delle ragioni agli interessati sia le osservazioni da essi presentate. La Corte ritiene che il Tribunale abbia effettivamente svolto il controllo richiesto e che i ricorrenti non abbiano dimostrato alcun errore di diritto. Il motivo è quindi respinto.
Terzo motivo: riesame autonomo da parte della Commissione
Il terzo motivo criticava la valutazione del Tribunale circa il carattere attento, imparziale e autonomo del riesame svolto dalla Commissione prima del reinserimento nell’elenco. I ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse effettuato un controllo solo formale e che non avesse preso in considerazione gli elementi a discarico, in particolare la posizione del Regno Unito, inizialmente Stato membro proponente l’inserimento ma successivamente non più favorevole al reinserimento.
La Corte osserva che il Tribunale aveva richiamato correttamente i principi elaborati nella sentenza Commissione e a./Kadi del 18 luglio 2013 e aveva accertato le varie fasi del procedimento seguito dalla Commissione. Tuttavia, nel giudizio di impugnazione i ricorrenti non avevano indicato elementi idonei a provare che il Tribunale si fosse fondato su fatti materialmente inesatti o avesse snaturato le prove. La Corte sottolinea anche che la circostanza del mutato orientamento del Regno Unito poteva al più rilevare ai fini di una successiva cancellazione dall’elenco, poi effettivamente intervenuta, ma non dimostrava di per sé l’illegittimità del reinserimento disposto con il regolamento n. 1139/2010.
La Corte aggiunge che detto regolamento aveva efficacia retroattiva all’11 febbraio 2006 e si sostituiva al precedente quadro normativo per i ricorrenti; pertanto, alcuni argomenti risultavano inoperanti.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. I sigg. Al-Faqih, Abdrabbah e Nasuf, rimasti soccombenti, sono condannati alle spese, su domanda del Consiglio e della Commissione.
Principi desumibili dalla sentenza
La pronuncia conferma tre punti di rilievo pratico:
- una persona giuridica estinta non conserva la capacità di stare in giudizio solo perché era stata destinataria di misure restrittive;
- in materia di sanzioni UE, l’obbligo di motivazione richiede indicazioni individuali, specifiche e concrete;
- il controllo giurisdizionale sul reinserimento in elenco non può essere aggirato con censure generiche o con il mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dalle istituzioni.
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