Cassazione Civile, Ordinanza n. 27304/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzo)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore del fallimento di una società poi fallita nei confronti della cessionaria di un credito IVA, per ottenere la declaratoria di inefficacia della cessione, qualificata dal tribunale come datio in solutum, e la restituzione della somma ricevuta. La cessionaria, convenuta in primo grado, aveva chiamato in causa una persona fisica indicata come effettivo gestore della società cedente, chiedendo una manleva per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della revocatoria. In appello la cessionaria rinunciava all'impugnazione principale nei confronti del curatore, ma insisteva sulla domanda di garanzia verso il chiamato in causa. La Corte d'appello dichiarava estinto il giudizio nel rapporto con il curatore e rigettava l'appello verso il terzo. In cassazione la cessionaria proponeva tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda di garanzia fosse fondata sulla scrittura del 29.1.2009 e non su quella del 27.8.2008; 2) violazione dell'art. 81 c.p.c., deducendo che la scrittura del 29.1.2009 era stata sottoscritta anche quale legale rappresentante della società ricorrente e che quindi la società fosse legittimata a far valere la garanzia; 3) violazione dell'art. 1360, comma 2, c.c., affermando che la risoluzione della scrittura del 29.1.2009 per mancata consegna della fideiussione non aveva travolto le forniture di semola già eseguite e che, pertanto, permaneva la responsabilità di manleva del chiamato per le conseguenze della revocatoria fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato la scrittura del 29.1.2009 e che la censura di omesso esame fosse quindi infondata. Ha poi rilevato che la decisione impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: da un lato, la mancanza di legittimazione attiva della società ricorrente, perché il rapporto sostanziale dedotto in garanzia era intercorso tra le persone fisiche; dall'altro, comunque, l'assenza di un'obbligazione di manleva desumibile dalla scrittura del 29.1.2009, la quale aveva invece avuto l'effetto di superare e vanificare i precedenti vincoli, comprese le eventuali garanzie. Poiché la censura contro una delle rationes non superava l'altra, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura semplicemente più favorevole alla parte ricorrente. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio
il vizio è invocabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non può essere usato per ottenere una nuova lettura del contratto o degli atti di causa quando il fatto sia stato in realtà esaminato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cod. proc. civ.
la censura è infondata quando mira in sostanza a contestare l'accertamento del soggetto titolare del rapporto sostanziale compiuto dal giudice di merito.
art. 81 c.p.c.
richiamato per contestare la legittimazione attiva; la Corte conferma che la legittimazione va verificata in relazione al rapporto sostanziale effettivamente dedotto in giudizio.
art. 1360, comma 2, c.c.
invocato per sostenere che la risoluzione non travolge gli effetti già prodotti; la Corte non accoglie la lettura proposta perché reputa decisivo che la scrittura del 29.1.2009 abbia comunque vanificato i precedenti impegni e non abbia previsto la manleva dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la censura di una sola ratio non basta a ottenere la cassazione: se almeno una ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse o comunque va respinto.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire alla lettura accolta dal giudice una mera diversa interpretazione più favorevole, se quella prescelta è plausibile e logicamente coerente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice abbia effettivamente considerato il documento o la clausola invocati, anche se ne abbia tratto una conclusione interpretativa non condivisa dalla parte.
- La legittimazione attiva a far valere una pretesa di garanzia o manleva va verificata in relazione al soggetto che è parte del rapporto sostanziale dedotto; la firma di un soggetto anche in rappresentanza di una società non basta, da sola, a dimostrare che sia la società e non la persona fisica il titolare del diritto azionato.
- La risoluzione di un accordo successivo che abbia voluto caducare i precedenti vincoli tra le parti può escludere la persistenza di pretese di garanzia fondate su quei vincoli, se dalla clausolistica risulta che le parti hanno inteso liberarsi reciprocamente da ogni obbligo convenzionale pregresso.
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