Sentenza n. 4818/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro n. 1317 del 29 maggio 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato l'assunzione, il pagamento delle somme risarcitorie e contributive e l'immissione in servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'articolo 114 c.p.a., deducendo la mancata evidenza dell'integrale adempimento della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rettificata con ordinanza del 15 luglio 2025. Il giudicato aveva accertato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore professionale sanitario, profilo fisioterapista, ordinando la stipulazione del contratto, l'immediata immissione in servizio, il pagamento del risarcimento dei danni per ciascun anno di ritardo dal 24 maggio 2010 fino all'assunzione e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo considerato.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha depositato la documentazione attestante l'integrale adempimento del giudicato: ha corrisposto quanto dovuto, comprese le spettanze relative ai mesi di gennaio e febbraio 2021, e ha versato i contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal 24 maggio 2010 al 1° agosto 2019, data di effettiva assunzione. L'Azienda ha precisato che era stato necessario sollecitare l'INPS per l'adeguamento del sistema Passweb, così da rendere visibili i contributi all'interessato. Poiché l'obbligazione risultava integralmente adempiuta nelle more del giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'intervenuto adempimento, e liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
emissione di tutti i provvedimenti amministrativi finalizzati alla adozione di quanto disposto in sentenza
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato; l'adempimento integrale intervenuto durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione dell'azione.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione che ha reso necessaria l'iniziativa processuale.
Come è indicizzato
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