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Sentenza

Sentenza n. 3599/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del verbale di asta pubblica Rep. 14015, Racc. 9979 del 10.09.24, Notaio Dott. Pietro Di Nardo, per l’alienazione dell’immobile denominato lotto n. 21 (codici unità immobiliari 0203LD00SA01 –0203LD00SA02 – 0203LD00SA03) sito in Napoli alla Via Nelson Mandela (già Strada Provinciale Montagna Spaccata) civici 23/33 – edificio LD, e di ogni atto presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202404694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di asta pubblica del 10 settembre 2024, recante l'aggiudicazione del lotto immobiliare n. 21 in favore di altra società e l'annullamento del precedente verbale di aggiudicazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il nuovo verbale di asta pubblica con il quale, dopo la sentenza del TAR che aveva riconosciuto la doverosità del soccorso istruttorio in favore della società originariamente esclusa, il notaio delegato aveva acquisito la sottoscrizione mancante e riconosciuto come migliore l'offerta della controinteressata. La ricorrente contestava quindi gli effetti della rinnovazione della procedura e dell'aggiudicazione del lotto, già in precedenza disposta in suo favore. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune di Napoli ha adottato una successiva disposizione di presa d'atto e aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata; nell'agosto 2025 è stato inoltre stipulato il contratto di compravendita. Tali atti non sono stati impugnati dalla ricorrente. Il Comune e la controinteressata hanno pertanto eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il consolidamento dei nuovi atti impedisse alla ricorrente di conseguire qualsiasi utilità dalla decisione sul verbale impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo provvedimento di aggiudicazione adottato dal Comune e il successivo rogito non erano stati impugnati; il loro consolidamento rendeva ormai priva di utilità la decisione sul solo verbale del 10 settembre 2024. La mancata impugnazione degli atti successivi impediva quindi alla ricorrente di ottenere, attraverso l'eventuale annullamento dell'atto originariamente gravato, un risultato utile e attuale. Il Collegio ha inoltre precisato, incidentalmente, che la clausola di stile riferita a ogni atto connesso, presupposto o consequenziale non individua specificamente gli atti successivi impugnati e non può sostituire una puntuale determinazione dell'oggetto del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della definizione meramente processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La disposizione consente di definire il giudizio in rito quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    La precedente controversia aveva riguardato la doverosità del soccorso istruttorio per una carenza formale relativa alla sottoscrizione della copia del documento di identità, in presenza di un'offerta altrimenti completa.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    diritto di difesa in giudizio

    La specifica individuazione del petitum è necessaria per consentire alle controparti il pieno esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un atto di gara o di aggiudicazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che consolida l'esito della procedura e il ricorrente non impugna tale atto, rendendo impossibile conseguire un'utilità concreta dall'annullamento del provvedimento originariamente gravato.
  • La sopravvenuta stipulazione del contratto, ove non siano stati impugnati gli atti successivi di aggiudicazione o di presa d'atto che ne costituiscono il presupposto, può consolidare la situazione sostanziale e privare il ricorrente di un interesse attuale alla decisione sul precedente atto di gara.
  • La formula generica di impugnazione estesa a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale non individua specificamente gli atti successivi e non sostituisce la necessaria determinazione inequivoca del petitum processuale.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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