Cassazione Penale, Sentenza n. 40152/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma per le condanne per usura ed estorsione aggravate dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan De Luca Bossa. Capriolo denunciava: violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la confessione; violazione dell'art. 99 c.p. per l'esclusione della recidiva; errori nel riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 416-bis,1 c.p.; vizio nella quantificazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.). Pomatico denunciava: errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), insufficiente riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e negazione delle attenuanti generiche con un illegittimo rinvio alla posizione del Capriolo; e vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la determinazione della pena e la graduazione degli aumenti/ diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata. In particolare: la semplice confessione non è stata ritenuta idonea a sterilizzare la gravità delle condotte e giustificare le attenuanti generiche; la recidiva è stata correttamente valutata sulla base delle pregresse condanne e della pericolosità sociale; l'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p. è stata riconosciuta in presenza di modalità operative riconducibili a prassi intimidatorie mafiose e alla finalità di agevolare il clan; l'aumento per continuazione è stato ritenuto congruo rispetto alla gravita' dei reati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito; la sola confessione non necessariamente consente il riconoscimento se esistono elementi ostativi o mancano elementi favorevoli sufficienti
art. 99 c.p.
La recidiva può essere riconosciuta anche in assenza di una precedente pronuncia che l'abbia espressamente dichiarata, quando al momento del fatto l'imputato sia gravato da precedenti condanne che indicano una maggiore pericolosità sociale
art. 416-bis,1 c.p.
L'aggravante collegata all'associazione mafiosa può essere riconosciuta anche per riferimento implicito al potere criminale dell'associazione e per l'uso di modalità intimidatorie tipiche delle organizzazioni mafiose
art. 81 c.p.
La quantificazione degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione congrua rispetto alla gravita' dei reati
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; il giudice di merito deve applicare i criteri indicati e la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione discrezionale se motivata e non arbitraria
art. 132 c.p.
Principi generali per la determinazione della pena richiamati come parametro di esercizio della discrezionalità del giudice di merito
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare, in caso di inammissibilità, un contributo alla Cassa delle ammende; applicata per la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00
Massime di principio
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti sono in larga parte di competenza del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se risultano vizi motivazionali evidenti, arbitrarietà o violazioni di legge
- La confessione non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorre un quadro complessivo di elementi favorevoli e l'assenza di elementi ostativi
- La recidiva può essere riconosciuta anche senza una precedente dichiarazione formale se risulta da precedenti condanne che al momento del fatto aumentano la pericolosità sociale dell'imputato
- Le aggravanti legate al metodo mafioso (art. 416-bis e connessi) possono essere valorizzate anche sulla base di modalità operative tipiche e della finalità di agevolare un clan, non solo tramite prove formali dell'appartenenza
- Le censure che mirano a una nuova valutazione di congruità della pena sono inammissibili in Cassazione salvo che si dimostri chiaramente un ragionamento illogico o arbitrario del giudice di merito
- Chi propone ricorso rischia sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese se il ricorso viene dichiarato inammissibile; pertanto le impugnazioni devono essere fondate su questioni di diritto attinenti a vizi formali o di motivazione decisivi
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