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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21580/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto-disciplinare di concessione relativo alla realizzazione e gestione di un'opera, con previsione di un bilancio convenzionale annuale e di un conguaglio tra canone di concessione e saldo negativo di gestione. Il concessionario sosteneva che, in caso di saldo negativo superiore al canone, il Comune fosse tenuto a corrispondere il conguaglio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con conseguente decorrenza di interessi moratori in caso di ritardo. Il Comune aveva invece sostenuto che quel termine valesse solo per il pagamento dovuto dal concessionario al Comune quando il saldo fosse negativo ma inferiore al canone. Dopo un primo giudizio e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha interpretato l'art. 10 del contratto nel senso che il termine del 31 marzo riguardasse solo l'ipotesi di debito del concessionario verso il Comune e ha condannato il concessionario alla ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite. Con il ricorso per cassazione il concessionario ha denunciato: 1) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del dictum rescindente; 2) violazione di norme codicistiche e della disciplina sugli enti locali per errata interpretazione dell'art. 10 del contratto; 3) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e di disposizioni probatorie per omesso rilievo del comportamento delle parti e degli atti della P.A. successivi al contratto; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alle delibere di giunta e ai pagamenti effettuati alla società subentrante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudice di rinvio non aveva violato l'art. 383 c.p.c. né il principio di diritto enunciato nella precedente cassazione, poiché, in sede di rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva i poteri di indagine e valutazione dei fatti non definitivamente accertati e non si è limitato a riproporre gli stessi elementi già censurati. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché il ricorrente, nel censurare l'interpretazione contrattuale, non aveva specificamente indicato la violazione dei canoni ermeneutici né spiegato in che modo la Corte territoriale se ne fosse discostata; inoltre si era limitato a invocare il comportamento successivo delle parti senza mettere adeguatamente in discussione la lettura letterale e funzionale della clausola adottata dal giudice di merito. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto e ai limiti derivanti dalla sentenza rescindente, ma conserva i poteri istruttori e valutativi sui fatti non definitivamente accertati.

  • art. 384 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità verifica il rispetto dei limiti imposti al giudice di rinvio dalla precedente cassazione, con particolare riguardo al principio di diritto enunciato.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel quadro delle domande sugli interessi moratori dovuti in caso di ritardo nel pagamento.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulle regole di calcolo degli interessi.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in relazione alla misura degli interessi e alla dedotta applicazione di un tasso superiore a quello legale.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle parole e che la censura in cassazione deve indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi della clausola contrattuale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni di interpretazione complessiva e secondo buona fede.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della decorrenza dell'obbligazione e del termine di pagamento.

  • art. 1124 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non risulta centrale nella motivazione della decisione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per il valore degli atti pubblici e delle delibere comunali invocate come elementi interpretativi.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro probatorio relativo alle dichiarazioni/confessioni.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro probatorio relativo alle dichiarazioni/confessioni.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e del comportamento delle parti.

  • d.lgs. n. 267/2000

    T.U. Ordinamento enti locali

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina del bilancio degli enti locali fosse stata trascurata nell'interpretazione della clausola.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di rinvio dopo cassazione per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva il potere di valutare i fatti non definitivamente accertati e di colmare le lacune individuate dalla sentenza rescindente, purché non si fondi sugli stessi elementi già censurati e rispetti il principio di diritto eventualmente enunciato.
  • La censura per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. è infondata se il giudice di rinvio sviluppa un percorso argomentativo diverso da quello cassato e non contraddice il decisum rescindente sui fatti definitivamente accertati.
  • Nel giudizio di legittimità, la dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale richiede che il ricorrente individui specificamente le regole interpretative violate e indichi in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; una mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto è insufficiente.
  • L'interpretazione del contratto va condotta anzitutto secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate; il ricorso ai canoni sistematici e a quelli integrativi è giustificato solo se il testo presenti ambiguità o insufficienze.
  • Il comportamento successivo delle parti può assumere rilievo interpretativo, ma la sua valorizzazione in cassazione richiede che sia prima efficacemente messa in crisi la lettura letterale e funzionale della clausola adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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