Cassazione Civile, Ordinanza n. 34420/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di Irpef, Ilor e contributi al Servizio Sanitario Nazionale versati nella misura del 90% per i periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione alla disciplina del c.d. sisma 90. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello delle eredi del contribuente contro il rigetto di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992. Tuttavia, nel giudizio di cassazione l’Agenzia non aveva inizialmente evocato una delle eredi, che risultava parte del giudizio di appello quale litisconsorte necessario. Disposta l’integrazione del contraddittorio, la notificazione eseguita a mezzo posta non è stata dimostrata come perfezionata, poiché nel fascicolo non è stata depositata la ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito del plico; il solo avviso di ricevimento con l’attestazione della temporanea assenza e del deposito presso l’ufficio postale non è stato ritenuto sufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in linea con il precedente delle Sezioni Unite n. 10012/2021, che in caso di notifica postale non perfezionata per temporanea assenza del destinatario la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; non essendo stata prodotta tale prova e non risultando attività difensiva della parte destinataria, l’impugnazione non poteva essere esaminata nel merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti erano rimaste intimate; è stata inoltre esclusa l’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’esenzione dell’Agenzia mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
È invocato quale norma sostanziale sulla base della quale i contribuenti chiedevano il rimborso relativo al c.d. sisma 90.
art. 115 c.p.c.
È richiamato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, ma il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 2697 c.c.
È richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la censura non viene esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dal ricorrente come disposizione del processo tributario, senza che la Corte entri nel merito della censura.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dal ricorrente come norma sui poteri istruttori nel processo tributario, ma il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 8 L. n. 890 del 1982
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui, in caso di mancata consegna dell’atto per temporanea assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’obbligo di attestazione del contributo unificato aggiuntivo, rilevando l’esenzione dell’Agenzia delle Entrate tramite prenotazione a debito.
artt. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato per fondare l’esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento immediato di imposte e tasse gravanti sul processo tramite prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato a sostegno del regime di esenzione dell’amministrazione pubblica dal pagamento del contributo e delle altre spese di giustizia.
Massime di principio
- In caso di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo o processuale non consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione della comunicazione non basta.
- Quando nel giudizio di merito ha partecipato un litisconsorte necessario, il ricorso per cassazione deve essere notificato anche a tale parte; l’omessa evocazione iniziale impone l’integrazione del contraddittorio.
- Se, nonostante l’ordine di integrazione del contraddittorio, non è dimostrato il perfezionamento della notificazione al litisconsorte necessario e la parte destinataria non svolge attività difensiva, il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Le censure di violazione di legge relative al merito non possono essere esaminate quando difetta la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità.
- Per le amministrazioni pubbliche ammesse a prenotazione a debito non va applicata l’attestazione del raddoppio del contributo unificato prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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