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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35811/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a riprese IVA per l’anno d’imposta 2004, emessa a seguito di operazioni riconducibili, secondo la CTR, a una condotta illecita di un soggetto terzo in danno sia dell’erario sia della contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo non legittima la ripresa perché riferibile a un illecito del professionista incaricato e valorizzando anche il decreto di archiviazione per prescrizione nei confronti di quest’ultimo. L’Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie, sostenendo che la contribuente, avvalendosi di un professionista per la dichiarazione, era tenuta a vigilare sulla sua attività e non aveva assolto l’onere di provare la propria assenza di colpa né l’effettivo controllo esercitato sul mandatario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, quando il contribuente incarica un professionista della presentazione della dichiarazione e da questa emergono violazioni tributarie, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere vigilato sul professionista e di essere privo di colpa. La mancata sottoscrizione dei modelli F24 non esclude di per sé la responsabilità del contribuente, anche perché i pagamenti possono avvenire telematicamente; occorre invece verificare concretamente se vi sia stata vigilanza sul delegato. Inoltre, il decreto di archiviazione per prescrizione nei confronti del professionista non vale a escludere la sussistenza del fatto o la sua commissione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge

  • artt. 30, 54 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati come norme tributarie asseritamente violate dalla CTR nel ritenere illegittima la ripresa IVA

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa della censura sull’iscrizione a ruolo e sui controlli automatizzati

  • art. 1 L. n. 423 del 1995

    richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione ritenuta mal applicata

  • art. 3, comma 8, d.P.R. n. 435 del 2001

    la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3

    norma letta come indice della possibilità di controlli da parte del contribuente in prossimità della scadenza dell’adempimento

  • art. 3, comma 6, d.P.R. n. 435 del 2001

    i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente.., entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa...

    norma letta come ulteriore supporto dell’obbligo di vigilanza e del controllo sul professionista delegato

Massime di principio

  • Se il contribuente si avvale di un professionista per la presentazione della dichiarazione, l’eventuale violazione tributaria commessa dal professionista può essere imputata al contribuente, salvo che questi dimostri di aver vigilato sull’incaricato e di essere privo di colpa.
  • L’onere di provare l’assenza di colpa e l’effettiva vigilanza sul professionista grava sul contribuente che invochi l’estraneità all’illecito fiscale.
  • La mancata sottoscrizione dei modelli F24 non basta, da sola, a escludere la responsabilità del contribuente, specie quando il pagamento può avvenire per via telematica.
  • Un provvedimento penale di archiviazione per prescrizione nei confronti del professionista incaricato non esclude la sussistenza del fatto né la sua commissione e non vale, da solo, a neutralizzare la pretesa tributaria.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto se il delegante abbia esercitato controlli mirati e tempestivi sull’adempimento affidato al professionista.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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