Cassazione Civile, Ordinanza n. 35811/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a riprese IVA per l’anno d’imposta 2004, emessa a seguito di operazioni riconducibili, secondo la CTR, a una condotta illecita di un soggetto terzo in danno sia dell’erario sia della contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo non legittima la ripresa perché riferibile a un illecito del professionista incaricato e valorizzando anche il decreto di archiviazione per prescrizione nei confronti di quest’ultimo. L’Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie, sostenendo che la contribuente, avvalendosi di un professionista per la dichiarazione, era tenuta a vigilare sulla sua attività e non aveva assolto l’onere di provare la propria assenza di colpa né l’effettivo controllo esercitato sul mandatario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, quando il contribuente incarica un professionista della presentazione della dichiarazione e da questa emergono violazioni tributarie, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere vigilato sul professionista e di essere privo di colpa. La mancata sottoscrizione dei modelli F24 non esclude di per sé la responsabilità del contribuente, anche perché i pagamenti possono avvenire telematicamente; occorre invece verificare concretamente se vi sia stata vigilanza sul delegato. Inoltre, il decreto di archiviazione per prescrizione nei confronti del professionista non vale a escludere la sussistenza del fatto o la sua commissione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge
artt. 30, 54 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati come norme tributarie asseritamente violate dalla CTR nel ritenere illegittima la ripresa IVA
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa della censura sull’iscrizione a ruolo e sui controlli automatizzati
art. 1 L. n. 423 del 1995
richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione ritenuta mal applicata
art. 3, comma 8, d.P.R. n. 435 del 2001
la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
norma letta come indice della possibilità di controlli da parte del contribuente in prossimità della scadenza dell’adempimento
art. 3, comma 6, d.P.R. n. 435 del 2001
i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente.., entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa...
norma letta come ulteriore supporto dell’obbligo di vigilanza e del controllo sul professionista delegato
Massime di principio
- Se il contribuente si avvale di un professionista per la presentazione della dichiarazione, l’eventuale violazione tributaria commessa dal professionista può essere imputata al contribuente, salvo che questi dimostri di aver vigilato sull’incaricato e di essere privo di colpa.
- L’onere di provare l’assenza di colpa e l’effettiva vigilanza sul professionista grava sul contribuente che invochi l’estraneità all’illecito fiscale.
- La mancata sottoscrizione dei modelli F24 non basta, da sola, a escludere la responsabilità del contribuente, specie quando il pagamento può avvenire per via telematica.
- Un provvedimento penale di archiviazione per prescrizione nei confronti del professionista incaricato non esclude la sussistenza del fatto né la sua commissione e non vale, da solo, a neutralizzare la pretesa tributaria.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto se il delegante abbia esercitato controlli mirati e tempestivi sull’adempimento affidato al professionista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →