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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51661/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentata estorsione in concorso (avrebbero minacciato la vittima per ottenere il nome degli autori di un tentato furto o, alternativamente, una somma di denaro). Piccione deduceva vizio di motivazione e chiedeva la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, in subordine, la configurazione della desistenza volontaria e la riduzione della pena. Malaj deduceva errata valutazione delle prove, chiedeva la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero la qualificazione come minacce e percosse, e contestava la commisurazione della pena e la mancata considerazione della desistenza e della scarsa offensività del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati e non consentiti. Ha ritenuto che la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa non sia esaminabile in questa sede e che la qualificazione diversa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni o reati minori) sia infondata, poiché l'ordinamento non riconosce un diritto a ottenere informazioni da privati tale da giustificare la condotta contestata e perché emergeva l'evidente fine di profitto dei ricorrenti. È stata esclusa l'applicabilità della desistenza volontaria ai reati a forma libera come l'estorsione una volta compiuti gli atti idonei a produrre la costrizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; Malaj è stato inoltre condannato a rifondere le spese di parte civile per il grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; richiamato in relazione alla possibilità di desistenza volontaria. La Corte ha ritenuto che la desistenza non sia applicabile nei reati a forma libera (come l'estorsione) quando siano stati posti in essere atti idonei a produrre l'evento costrittivo.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena entro i limiti ed esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione. La Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione della pena operata dai giudici di merito, purché motivata e logica.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla differente qualificazione del fatto: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché l'ordinamento non riconosce un diritto di pretendere informazioni tali da giustificare minacce/violenza.

  • art. 612 cod. pen.

    Articolo sulla violenza privata/minacce forzanti (violenza privata). La difesa invocava la riqualificazione nel reato di cui all'art. 612; la Corte ha ritenuto la qualificazione per estorsione più adeguata per il fine di profitto e le modalità contestate.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione. La sentenza impugnata riguarda la conferma della condanna per tentata estorsione in concorso; la Cassazione ha confermato la qualificazione e la sussistenza degli elementi richiesti.

  • art. 581 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; menzionata nelle censure della difesa che proponeva alternative qualificazioni (minacce/percosse/lesioni). La Corte ha ritenuto comunque prevalente e confermata la qualificazione per estorsione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha ordinato il versamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente valutando profili di colpa.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione alternativa dei fatti e delle prove: le deduzioni che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili salvo questioni di diritto o vizi formali.
  • Nei reati a "forma libera" come l'estorsione, la figura della desistenza volontaria è difficilmente applicabile una volta compiuti atti idonei a realizzare la costrizione; non è sufficiente un successivo venir meno dei contatti per configurare la desistenza.
  • La riqualificazione del fatto in ipotesi meno gravi (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni o soltanto minacce/percosse) è poco percorribile se dalle modalità e dal fine emergono elementi di profitto o coercizione idonei a integrare l'estorsione.
  • La commisurazione della pena da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se affetta da vizio logico-giuridico; differenze valutative adeguatamente motivate non costituiscono motivo di annullamento.
  • Ricorsi privi di profili di diritto o che si limitano a contestare la valutazione delle prove possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni, spese e condanne alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la difesa dovrebbe dunque concentrarsi su vizi di diritto, procedure o illogicità manifeste nella motivazione.

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