Tribunale, Sentenza T-172/21
Judgment of the General Court (Second Chamber, Extended Composition) of 27 September 2023. — Valve Corporation v European Commission. — Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for PC video games – Platform – Decision finding an infringement of Article 101 TFEU and Article 53 of the EEA Agreement – Restriction of parallel imports – Concepts of ‘agreement’ and ‘concerted practice’ – Restriction of competition by object – Copyright. — Case T-172/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Valve contro la decisione della Commissione relativa al geo-blocking di alcuni PC video games distribuiti tramite Steam keys. Ha ritenuto provato che Valve e i publisher avevano concordato restrizioni territoriali volte a impedire vendite passive e importazioni parallele nell’SEE. Ha inoltre confermato che tale condotta integra una restrizione della concorrenza per oggetto, anche nel contesto dei diritti d’autore e dei servizi digitali.
Conferma della decisione della Commissione che qualifica come intese anticoncorrenziali e restrizioni per oggetto gli accordi bilaterali tra Valve e cinque publisher per il geo-blocking dei Steam keys al fine di impedire le vendite passive e le importazioni parallele nell’SEE.
La questione giuridica
Se la fornitura, da parte del gestore di una piattaforma digitale, di chiavi di attivazione geo-bloccate su richiesta dei publisher, in un contesto di restrizioni territoriali delle vendite, integri un accordo o una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; e, in caso affermativo, se tale condotta costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto, tenuto conto del contesto giuridico ed economico, della disciplina del copyright e della natura digitale dei prodotti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il comportamento di Valve non era meramente unilaterale né un semplice servizio tecnico: poiché Valve aveva promosso e poi accettato, in conoscenza dell’obiettivo perseguito, la geo-blocking delle Steam keys richiesta dai publisher, sussisteva una comune volontà di limitare le vendite passive e le importazioni parallele nell’SEE. Tale condotta, idonea a frammentare il mercato interno e a rendere praticamente impossibile l’attivazione o l’uso dei giochi fuori dai territori autorizzati, costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE; né il carattere digitale dei prodotti, né l’esistenza di diritti d’autore, né l’asserita assenza di effetti apprezzabili o di vantaggi per Valve escludono tale qualificazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’Accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 93/83/CEE
- Regolamento (UE) 2018/302
- Articolo 101, paragrafo 3, TFUE
Restrizione delle vendite passive tramite geo-blocking delle Steam keys
Il Tribunale dell’Unione europea, in composizione estesa, ha esaminato il ricorso proposto da Valve Corporation avverso la decisione della Commissione del 20 gennaio 2021 che le imputava cinque infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. La controversia riguardava l’uso di chiavi di attivazione geo-bloccate per PC video games distribuiti sulla piattaforma Steam, in modo da impedire attivazioni e utilizzo dei giochi fuori dai territori SEE autorizzati.
Fatti e contesto del settore
Valve gestisce la piattaforma Steam, sulla quale i PC video games sono resi accessibili agli utenti. I publisher stipulano con Valve accordi di distribuzione e ricevono, per la vendita tramite distributori terzi, chiavi di attivazione Steam, necessarie per accedere ai giochi sulla piattaforma. La Commissione aveva accertato che Valve e cinque publisher avevano concordato, caso per caso, restrizioni territoriali mediante geo-blocking delle Steam keys, al fine di ostacolare le vendite passive e le importazioni parallele nell’SEE.
Le restrizioni erano di due tipi:
- restrizioni di attivazione, con attivazione possibile solo nel territorio autorizzato;
- restrizioni di esecuzione, con attivazione e utilizzo consentiti solo nel territorio autorizzato.
Procedimento amministrativo e decisione impugnata
La Commissione aveva avviato nel 2013 un’indagine d’ufficio, poi formalmente estesa dal 2017 a Valve e ai cinque publisher. Dopo le dichiarazioni di cooperazione dei publisher, la Commissione ha adottato la decisione contestata, ritenendo che Valve avesse partecipato, insieme a ciascun publisher, a cinque infrazioni distinte e continuate, consistite in accordi o pratiche concordate volti a limitare le vendite passive dei videogiochi mediante geo-blocking delle Steam keys.
La Commissione aveva inoltre qualificato la condotta come restrizione della concorrenza per oggetto, osservando che Valve aveva anche promosso, in vari scambi di email e presentazioni di Steamworks, l’utilizzo del geo-blocking per contrastare il cosiddetto grey market e le importazioni parallele.
Primo motivo: esistenza di un accordo o di una pratica concordata
Valve sosteneva che la Commissione avesse esteso eccessivamente i concetti di "accordo" e "pratica concordata", assimilando a un’intesa una condotta in realtà unilaterale e meramente tecnica, consistente nella fornitura di strumenti di geo-blocking richiesti dai publisher. Contestava inoltre il valore probatorio degli elementi raccolti dalla Commissione.
Portata dell’articolo 101 TFUE
Il Tribunale ha richiamato la nozione consolidata di accordo ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che richiede la manifestazione di una volontà comune di tenere un determinato comportamento sul mercato, senza che sia necessaria una forma particolare. Ha poi ricordato che la nozione di pratica concordata mira a colpire varie forme di collusione tra imprese e che l’articolo 101 TFUE si applica anche a condotte di imprese che non operano necessariamente nel mercato direttamente interessato dalla restrizione.
Ha quindi escluso che il semplice fatto di agire come fornitore di servizi tecnici sottragga la condotta al campo di applicazione dell’articolo 101 TFUE: ciò che conta è la presenza di una comune volontà anticoncorrenziale, anche in rapporti verticali.
Concorrenza di volontà e non unilateralità apparente
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta non fosse unilaterale solo in apparenza. La Commissione aveva dimostrato che Valve:
- aveva promosso l’uso del geo-blocking per limitare le importazioni parallele;
- aveva informato i publisher di tale possibilità;
- aveva accolto le richieste di geoblocco;
- era consapevole, o non poteva non esserlo, dell’obiettivo di restrizione delle vendite passive;
- non si era mai distanziata da tale prassi.
Secondo il Tribunale, questi elementi costituivano un insieme di indizi oggettivi e concordanti idonei a provare una comune volontà di restringere le vendite passive. Era irrilevante che il contenuto preciso delle restrizioni fosse deciso dai publisher, poiché Valve, potendo rifiutare o revocare il geo-blocking, aveva dovuto assentire alla sua implementazione.
Valutazione dei singoli publisher
Per ciascun publisher, il Tribunale ha confermato che la Commissione disponeva di un fascio probatorio sufficiente, formato da email e presentazioni di Steamworks, che dimostrava sia la promozione del geo-blocking da parte di Valve, sia l’effettiva attivazione delle chiavi geo-bloccate per i territori SEE interessati.
- Bandai Namco: Valve aveva suggerito il geo-blocking per territori con prezzi più bassi e aveva poi fornito chiavi geo-bloccate per Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia.
- Capcom: Valve aveva esplicitamente proposto restrizioni per territori a basso prezzo, richiamando anche la possibilità di evitare il trasporto dei giochi tra paesi.
- Focus Home: Valve aveva suggerito restrizioni di attivazione e utilizzo per risolvere problemi di grey market, chiarendo che non era necessario preoccuparsi delle importazioni parallele se le chiavi erano geo-bloccate.
- Koch Media: Valve aveva raccomandato batch territoriali differenziati e poi proposto restrizioni per limitare il grey marketing.
- ZeniMax: Valve aveva indicato che, in caso di prezzi bassi in un territorio come la Russia, le chiavi sarebbero state limitate a quel territorio, e aveva poi fornito chiavi geo-bloccate anche per vari Stati SEE.
Secondo motivo: restrizione della concorrenza per oggetto
Valve contestava la qualificazione della condotta come restrizione per oggetto, sostenendo che si trattasse di un caso nuovo, legato a servizi digitali e a misure tecnologiche riconducibili alla disciplina del copyright, e che il contesto economico non dimostrasse una sufficiente dannosità anticoncorrenziale.
Novità del caso e natura digitale del prodotto
Il Tribunale ha ribadito che una restrizione per oggetto richiede una sufficiente gravità intrinseca della condotta e che, per le pratiche di limitazione delle importazioni parallele, la giurisprudenza considera normalmente tali accordi come idonei, per loro natura, a restringere la concorrenza. La circostanza che il prodotto sia digitale o che la fattispecie sia nuova non esclude la possibilità di applicare i principi consolidati sulle restrizioni territoriali.
Ha aggiunto che la distribuzione tramite Steam keys non impedisce di assimilare la condotta alle classiche misure di compartimentazione del mercato, perché l’effetto pratico era rendere impossibile l’attivazione o l’uso dei giochi fuori dai territori autorizzati.
Contesto giuridico: copyright e direttiva 2001/29
Il Tribunale ha affermato che la mera presenza di diritti d’autore non sottrae la condotta al diritto antitrust. La distinzione tra esistenza del diritto e suo esercizio consente di sanzionare, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, anche l’uso del copyright quando esso sia oggetto, mezzo o conseguenza di un accordo restrittivo.
Ha ritenuto non decisivo il richiamo all’esaurimento del diritto d’autore, osservando che il fatto che i publisher potessero concedere licenze territorialmente limitate non autorizzava le misure aggiuntive dirette a impedire le vendite passive. Quanto all’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE, il Tribunale ha osservato che l’esistenza di misure tecnologiche di protezione non esclude che esse possano essere utilizzate in un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE.
Contesto economico e pro-competitive effects
Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui il geo-blocking avrebbe favorito i consumatori o ampliato l’offerta. Ha ricordato che, per le restrizioni per oggetto, non è necessario provare effetti anticoncorrenziali concreti, né dimostrare una riduzione dell’output o un aumento dei prezzi in senso tradizionale. È sufficiente che la condotta sia, per sua natura, idonea a frammentare il mercato interno e a limitare la concorrenza.
Ha inoltre rilevato che gli asseriti effetti pro-competitivi erano stati dedotti da Valve in modo generico e non dimostrato in modo specifico e significativo, sicché non potevano suscitare un ragionevole dubbio sulla natura restrittiva della condotta. La pretesa irrilevanza economica del caso, il basso peso percentuale delle vendite interessate o la presunta assenza di un vantaggio per Valve non erano elementi idonei a escludere la restrizione per oggetto.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della Commissione e ha condannato Valve a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La fornitura di strumenti tecnici di geo-blocking può integrare un accordo o una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE quando il fornitore del servizio non si limita a eseguire passivamente una richiesta del cliente, ma promuove e accetta, con consapevolezza dell’obiettivo perseguito, l’uso di tali strumenti per restringere le vendite passive e le importazioni parallele; in tal caso, la condotta costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto anche se riguarda beni digitali e si colloca in un contesto di diritti d’autore non esauriti.
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