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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-262/22

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 28 September 2023. — QI and Others v European Commission and European Central Bank. — Appeal – Action for damages – Economic and monetary policy – Restructuring of Greek public debt – Private sector involvement – Mandatory exchange of State bonds governed by Greek law – Collective action clauses – Activation – Damage relating to the reduction of the face value of the government bonds exchanged – Principle of proportionality. — Case C-262/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge l’appello proposto da alcuni titolari di obbligazioni greche contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento per i danni subiti nella ristrutturazione del debito sovrano greco del 2012. I ricorrenti contestavano soprattutto l’attivazione delle collective action clauses e la pretesa sproporzione del loro coinvolgimento forzoso. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente esaminato la censura sul diritto di proprietà e dichiara inammissibile o infondato il motivo sulla proporzionalità. L’appello è quindi integralmente rigettato, con statuizione sulle spese a carico dei ricorrenti.

Ricorso per danni relativo alla ristrutturazione del debito pubblico greco e all’attivazione retroattiva delle collective action clauses: la Corte respinge l’appello e conferma il rigetto della domanda risarcitoria.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire, da un lato, se il Tribunale abbia omesso o travisato l’esame del terzo motivo di primo grado relativo alla violazione del diritto di proprietà per effetto dell’attivazione delle collective action clauses; dall’altro, se il Tribunale abbia erroneamente escluso la violazione del principio di proporzionalità in relazione al coinvolgimento forzoso dei detentori privati di titoli greci nella ristrutturazione del debito.

Principio di diritto

Il Tribunale non ha travisato il motivo relativo alla violazione del diritto di proprietà, poiché il suo ragionamento sulla proporzionalità ha riguardato, in sostanza, l’attivazione delle collective action clauses e non la sola loro esistenza; inoltre, il motivo di appello sulla proporzionalità era inammissibile perché formulato in modo generico e, in parte, nuovo in sede di replica. Ne consegue che l’appello è integralmente respinto e la sentenza del Tribunale è confermata, con condanna delle parti soccombenti alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 127, paragrafo 4, TFUE
  • Articolo 282, paragrafo 5, TFUE
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Direttiva 2004/39/CE
  • Legge greca 4050/2012
  • Opinione BCE CON/2012/12

Ristrutturazione del debito pubblico greco e attivazione delle collective action clauses

La pronuncia riguarda un appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto un’azione di risarcimento proposta da titolari di obbligazioni della Repubblica ellenica. Il contenzioso nasce dalla ristrutturazione del debito pubblico greco del 2012, attuata mediante l’introduzione e l’attivazione di collective action clauses (CACs) che hanno reso obbligatoria per una parte dei creditori privati la partecipazione allo scambio dei titoli.

Fatti e contesto della crisi del debito greco

La Corte ricostruisce il quadro della crisi finanziaria della Grecia: revisione del disavanzo pubblico nel 2009, perdita di fiducia dei mercati, downgrade dei titoli greci, programmi di assistenza finanziaria e progressivo coinvolgimento del settore privato nella ristrutturazione del debito. In questo contesto si collocano le dichiarazioni dell’Eurogruppo e del Consiglio europeo del 2011, orientate a una riduzione nominale del debito detenuto da privati e alla conclusione di uno scambio volontario di obbligazioni con haircut significativo.

Normativa greca e attivazione delle CACs

Il 2 febbraio 2012 la Repubblica ellenica ha chiesto un parere alla BCE sul progetto di legge che introduceva regole per modificare i titoli di Stato mediante l’applicazione di CACs. La BCE, con il parere CON/2012/12, ha riconosciuto il carattere eccezionale della situazione e ha osservato, tra l’altro, che l’uso delle CACs era in linea con la prassi generale e che la responsabilità finale della sostenibilità del debito restava in capo al governo greco. Poco dopo, con la legge 4050/2012, la Grecia ha introdotto un meccanismo che rendeva vincolanti le modifiche approvate da una maggioranza qualificata dei titolari dei titoli di diritto greco emessi prima del 31 dicembre 2011.

Oggetto dell’azione di primo grado

I ricorrenti avevano chiesto che l’Unione o, in subordine, la BCE fossero condannate a risarcire il danno subito per effetto della partecipazione forzosa alla ristrutturazione, deducendo in via principale l’illegittimità dell’attivazione retroattiva delle CACs, in via subordinata la mancata partecipazione dei creditori ufficiali alla ristrutturazione e, comunque, la mancata partecipazione del sistema Eurosistema. Il Tribunale ha respinto integralmente l’azione.

Primo motivo di appello: asserita omissione nell’esame del diritto di proprietà

I ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse deformato il loro terzo motivo di primo grado, perché avrebbe esaminato la sola esistenza delle CACs invece della loro attivazione. La Corte respinge questa censura: osserva che nel ricorso introduttivo e negli scritti di primo grado i ricorrenti avevano effettivamente contestato l’attivazione delle CACs, la quale avrebbe costretto i detentori a partecipare allo scambio e a subire una forte riduzione del valore nominale dei titoli.

La Corte rileva che il Tribunale, pur usando talvolta un linguaggio sintetico, ha definito i "contested measures" in modo da includere espressamente l’attivazione delle CACs e ha svolto il proprio ragionamento proprio sulla base di quella attivazione. Il riferimento alla mancanza di CACs o a uno PSI totalmente volontario è letto come riferimento alla situazione in cui le clausole non fossero state attivate, e non alla sola loro esistenza. Di conseguenza, non vi è né travisamento del motivo né difetto di motivazione.

Primo motivo di appello: contestazione fattuale su QJ

Con una seconda censura, i ricorrenti contestavano un passaggio della sentenza del Tribunale relativo al momento di acquisto di alcuni titoli da parte di QJ. La Corte dichiara questa censura inammissibile, perché volta a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale senza allegare alcuna distorsione manifesta del materiale probatorio.

Secondo motivo di appello: proporzionalità del coinvolgimento dei privati

I ricorrenti invocavano la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che i detentori privati rappresentavano solo una quota minima del debito complessivo e che includerli nella ristrutturazione era, quindi, manifestamente sproporzionato. La Corte osserva tuttavia che il motivo di appello si limita ad affermazioni astratte e non contiene un’argomentazione giuridica sufficientemente precisa per mettere in discussione il ragionamento del Tribunale. Per questo profilo, il motivo è dichiarato inammissibile.

Secondo motivo di appello: nuova censura introdotta in replica

I ricorrenti sostenevano inoltre, per la prima volta in replica, che il Tribunale avrebbe dovuto distinguere tra "private holders" e "institutional and professional holders" di obbligazioni greche, distinzione che essi collegavano alla direttiva 2004/39/CE. La Corte reputa anche questa doglianza inammissibile perché nuova in appello e comunque non supportata da elementi che ne giustifichino l’introduzione tardiva.

Ragionamento conclusivo della Corte

La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente esaminato la questione dell’interferenza con il diritto di proprietà e che il suo ragionamento sulla proporzionalità si riferiva all’effettiva attivazione delle CACs. Il primo motivo è quindi respinto in parte come inammissibile e in parte come infondato; il secondo motivo è respinto come inammissibile e, in ogni caso, infondato. Ne consegue il rigetto integrale dell’appello.

Dispositivo e spese

La Corte respinge l’appello. Condanna QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW e QX a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione e dalla BCE. Il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea, intervenuti nel giudizio, sopportano le proprie spese relative all’appello.

Principio affermato

In una controversia sulla ristrutturazione del debito sovrano greco, la Corte conferma che l’attivazione delle CACs va valutata alla luce del contesto complessivo della PSI e che il giudice di primo grado non è tenuto a esaminare il motivo come se fosse riferito alla sola esistenza delle clausole. In sede di appello, censure generiche o nuove rispetto al primo grado sono inammissibili; la mera contestazione del risultato economico della ristrutturazione, senza una critica giuridicamente precisa del ragionamento del Tribunale, non consente di censurare utilmente la valutazione di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionediritto di proprietàprincipio di proporzionalitàristrutturazione del debito sovranomercati finanziari

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