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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-58/23

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 settembre 2023. — Y.N. contro Republika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče. — Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica di asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 22 e 23 - Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali - Articolo 46, paragrafo 4 - Termine di ricorso ragionevole - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, mediante procedimento accelerato. — Causa C-58/23

Giurisprudenza europea62023CO0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto UE di un termine sloveno di tre giorni per impugnare il rigetto manifestamente infondato di una domanda di asilo in procedura accelerata. Ha ritenuto che un termine così breve sia contrario all’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32, se compromette in pratica l’esercizio effettivo delle garanzie procedurali del richiedente. La decisione valorizza il nesso tra termine di ricorso, assistenza linguistica e legale e accesso alle informazioni del fascicolo, alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Termine di tre giorni per il ricorso contro il rigetto manifestamente infondato di una domanda di protezione internazionale in procedura accelerata e compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una norma nazionale che, per impugnare una decisione di rigetto manifestamente infondato adottata in procedura accelerata, prevede un termine di soli tre giorni dalla notifica, comprensivo dei giorni festivi, con possibile scadenza al primo giorno lavorativo successivo.

Principio di diritto

L’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che fissi in tre giorni, festivi compresi, il termine per proporre ricorso avverso il rigetto manifestamente infondato di una domanda di protezione internazionale adottato in procedura accelerata, quando tale termine, in concreto, impedisca o renda eccessivamente difficile l’effettivo esercizio dei diritti di assistenza di interprete, assistenza e rappresentanza legali e accesso al fascicolo garantiti dagli articoli 12, 22 e 23 della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 20, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 23, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 46, paragrafi 1 e 4, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Termine di tre giorni per il ricorso contro il rigetto manifestamente infondato di una domanda di protezione internazionale

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo sloveno) in materia di asilo. La Corte è stata chiamata a verificare se il diritto dell’Unione consenta un termine di ricorso estremamente breve contro una decisione di rigetto adottata in procedura accelerata.

Fatti e procedimento principale

Il Ministero dell’Interno sloveno aveva respinto come manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata da Y.N., cittadino marocchino. In base alla normativa nazionale, contro tale decisione il ricorso doveva essere proposto entro tre giorni dalla notifica, anche se il termine poteva slittare al primo giorno lavorativo successivo qualora scadesse in un giorno festivo.

Y.N. ha dedotto di aver ricevuto la decisione il 23 dicembre 2022, poco prima di giorni festivi, e ha sostenuto che ciò gli aveva ridotto di fatto il tempo utile per reagire. Ha inoltre lamentato di non aver avuto un interprete e di non essere riuscito a comunicare efficacemente con il suo mandatario, limitandosi a SMS con traduttore elettronico, con conseguente impossibilità di preparare utilmente il ricorso.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una norma nazionale che prevede un termine di tre giorni, inclusi i giorni festivi, per impugnare il rigetto manifestamente infondato di una domanda di protezione internazionale adottato in procedura accelerata.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 46, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2013/32/UE, sul diritto a un ricorso effettivo e sui termini ragionevoli;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della stessa direttiva, sulle garanzie relative all’assistenza di un interprete;
  • l’articolo 20, paragrafo 1, sulla possibilità di assistenza e rappresentanza legali gratuite nel contenzioso;
  • gli articoli 22 e 23, sull’assistenza legale e sull’accesso al fascicolo;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone termini ragionevoli che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’accesso al giudice. Tali termini devono essere valutati anche alla luce dei considerando 20, 23, 25 e 50 della direttiva, che sottolineano l’esigenza di un esame adeguato e completo della domanda e di garanzie procedurali effettive.

La Corte ha poi evidenziato che, per essere compatibile con il diritto a un ricorso effettivo, un termine di ricorso è materialmente sufficiente solo se il richiedente può effettivamente esercitare, entro quel termine, i diritti procedurali essenziali: interprete, assistenza e rappresentanza legali, accesso alle informazioni del fascicolo. L’articolo 12 della direttiva richiede garanzie equivalenti anche nella fase di ricorso; gli articoli 22 e 23 garantiscono la consultazione effettiva di un avvocato e l’accesso del difensore alle informazioni sulla base delle quali è stata o sarà adottata la decisione.

Nel caso concreto, dalla domanda di rinvio risultava che il mandatario non aveva avuto accesso tempestivo a un interprete e non aveva ricevuto risposta alla richiesta di accesso al fascicolo, circostanze che avrebbero reso molto difficile la preparazione del ricorso. Per la Corte, un termine di tre giorni, in simili condizioni, rischia di privare in pratica il richiedente di tali garanzie e quindi del diritto a un ricorso effettivo.

Decisione e dispositivo

La Corte ha stabilito che l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che preveda un termine di tre giorni, inclusi i giorni festivi, per proporre ricorso contro una decisione che respinge come manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale adottata mediante procedimento accelerato, qualora tale termine possa ostacolare l’esercizio effettivo dei diritti garantiti dagli articoli 12, 22 e 23 della direttiva.

Principio affermato

La brevità del termine processuale, di per sé, non è decisiva in astratto; è però incompatibile con il diritto dell’Unione quando, in concreto, impedisce al richiedente di fruire effettivamente delle garanzie procedurali necessarie a predisporre un ricorso utile e informato.

Rilievo pratico per gli operatori

La pronuncia è rilevante per la difesa in materia di asilo, perché conferma che i termini accelerati devono comunque lasciare spazio reale alla preparazione del ricorso. Per avvocati e consulenti, il punto centrale è verificare non solo la durata formale del termine, ma anche la concreta disponibilità di interprete, accesso agli atti e comunicazione efficace con il cliente.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleprocedimento amministrativo acceleratodiritto a un ricorso effettivoassistenza legale e interpretariatotermini processuali

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