Corte di giustizia, Sentenza C-133/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 settembre 2023. — LACD GmbH contro BB Sport GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 14 – Direttiva (UE) 2019/771 – Articolo 2, punto 12 – Garanzia – Caratteristiche o qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità del bene venduto, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità – Impegno del garante vertente sulla soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato – Verifica della mancata soddisfazione del consumatore. — Causa C-133/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, investita dal Bundesgerichtshof in una controversia tra due operatori commerciali tedeschi, ha interpretato la nozione di garanzia commerciale nei diritti dei consumatori. Ha stabilito che un impegno del professionista a ritirare o rimborsare il prodotto se il consumatore non è soddisfatto rientra nella nozione di garanzia, anche se la soddisfazione è rimessa al libero apprezzamento del consumatore. La semplice dichiarazione di insoddisfazione del consumatore basta ad attivare la garanzia, senza necessità di accertamenti oggettivi.
Garanzia commerciale e clausola di soddisfazione del consumatore: la Corte chiarisce che l’impegno del garante fondato sulla soddisfazione soggettiva del consumatore rientra nella nozione di "garanzia" e si attiva senza verifica oggettiva delle ragioni dell’insoddisfazione.
La questione giuridica
Se la nozione di "garanzia" di cui all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE comprenda l’impegno del professionista o produttore di rimborsare, sostituire o intervenire sul bene qualora il consumatore non sia soddisfatto del prodotto, anche quando tale soddisfazione dipende da una valutazione soggettiva del consumatore e non da caratteristiche oggettive del bene; e, in caso affermativo, se l’assenza di soddisfazione debba essere accertata sulla base di circostanze oggettive. Il giudice del rinvio aveva inoltre evocato l’articolo 2, punto 12, della direttiva (UE) 2019/771, pur trattandosi di contratto concluso prima della sua applicabilità temporale.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la nozione di "garanzia" della direttiva 2011/83, e in modo coerente quella di "garanzia commerciale" della direttiva 2019/771, comprende anche l’impegno del garante a rimborsare o ritirare il bene se il consumatore non sia soddisfatto, quand’anche la soddisfazione dipenda esclusivamente da una valutazione soggettiva del consumatore e non da requisiti oggettivi del bene. Per attivare la garanzia è sufficiente la dichiarazione di insoddisfazione del consumatore, non essendo richiesta alcuna verifica oggettiva delle ragioni di tale insoddisfazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 14, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera m), direttiva 2011/83/UE
- Direttiva (UE) 2019/771
- Articolo 2, punto 12, direttiva (UE) 2019/771
- Articolo 24, paragrafo 2, direttiva (UE) 2019/771
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Garanzia commerciale e clausola di soddisfazione del consumatore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra operatori economici sulla legittimità di una dichiarazione di garanzia apposta su magliette commercializzate dalla LACD. Il tema centrale è l’interpretazione della nozione di "garanzia" nella direttiva 2011/83/UE e, in via sistematica, della nozione di "garanzia commerciale" nella direttiva (UE) 2019/771.
Fatti e procedimento principale
LACD apponeva sui propri prodotti un cartellino con la seguente indicazione, in sostanza: garanzia a vita e possibilità di restituzione del prodotto se il consumatore non fosse completamente soddisfatto. BB Sport, dopo aver acquistato due magliette con tale cartellino, ha contestato la conformità della dichiarazione ai requisiti legali tedeschi in materia di garanzia e ha chiesto un’inibitoria. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, LACD ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.
Il giudice del rinvio ha osservato che, ai fini dell’azione inibitoria fondata su una pratica commerciale sleale, occorreva stabilire se la dichiarazione LACD integrasse una "garanzia" ai sensi dell’articolo 443 del codice civile tedesco, norma di trasposizione delle definizioni europee pertinenti. Ha quindi sospeso il giudizio e formulato due quesiti, relativi: i) alla possibilità che un impegno fondato sulla soddisfazione soggettiva del consumatore rientri nella nozione di garanzia; ii) alla necessità o meno di una verifica oggettiva dell’insoddisfazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE, che definisce la "garanzia";
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, sugli obblighi informativi precontrattuali relativi alle garanzie commerciali;
- l’articolo 2, punto 12, della direttiva (UE) 2019/771, che definisce la "garanzia commerciale" in termini sostanzialmente identici;
- l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771, che ne limita l’applicazione ai contratti conclusi dal 1o gennaio 2022;
- l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiamato per il necessario bilanciamento con la libertà d’impresa.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, poiché il contratto di vendita era stato concluso nel 2018, la direttiva 2019/771 non era applicabile ratione temporis; tuttavia, la risposta fornita sull’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 vale anche per l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771, data la quasi identica formulazione delle due disposizioni.
Sul piano letterale, la Corte rileva che l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 non contiene alcun elemento che escluda dall’ambito della "garanzia" un impegno relativo alla soddisfazione soggettiva del consumatore. L’espressione "qualsiasi altro requisito" è ampia e neutra e può comprendere anche aspettative personali non legate a caratteristiche oggettive del bene.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte valorizza il collegamento con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, che impone informazioni chiare e comprensibili sulle garanzie commerciali prima della conclusione del contratto. In tal modo il consumatore può conoscere in anticipo l’impegno assunto dal professionista e decidere consapevolmente se contrattare. L’interpretazione estensiva tutela quindi il consumatore, consentendogli di ottenere il rimborso con una semplice dichiarazione di insoddisfazione.
La Corte bilancia poi tale lettura con la libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta, ricordando che la direttiva mira a un giusto equilibrio tra elevata tutela dei consumatori e competitività delle imprese.
Quanto alla seconda questione, la Corte esclude qualsiasi verifica oggettiva della mancata soddisfazione: per definizione, l’insoddisfazione rispetto a un bene fondata su aspettative soggettive non è oggettivamente accertabile. È dunque sufficiente la dichiarazione del consumatore.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "garanzia" include l’impegno del garante vertente sulla soddisfazione personale del consumatore rispetto al bene acquistato, senza che, per attivare la garanzia, tale soddisfazione debba essere verificata oggettivamente.
Principio affermato
Una clausola di "soddisfazione del consumatore" integra una garanzia commerciale europea quando il professionista si impegna, in presenza di insoddisfazione, a rimborsare, sostituire o altrimenti intervenire sul bene; l’attivazione dipende dalla sola dichiarazione del consumatore e non richiede prova oggettiva delle ragioni dell’insoddisfazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-320/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-321/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-692/20
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-123/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-671/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-262/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →