Corte di giustizia, Sentenza C-508/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 settembre 2023. — KL e PO contro Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov. — Rinvio pregiudiziale - Imposizioni interne - Articolo 110 TFUE - Restituzione di una tassa riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Tassa sulla prima immatricolazione di un autoveicolo - Incorporazione della tassa nel valore di mercato dell’autoveicolo per il quale tale tassa è stata versata - Trasferimento del diritto al rimborso ad un acquirente successivo di detto veicolo. — Causa C-508/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un rinvio pregiudiziale in materia di rimborso di una tassa automobilistica rumena dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione. Viene chiarito che il credito restitutorio può, in concreto, trasferirsi al successivo acquirente del veicolo se la tassa è stata effettivamente traslata nel prezzo. Al tempo stesso, il diritto dell’Unione non vieta una disciplina nazionale che attribuisca il rimborso in via principale a chi ha versato la tassa, a condizione che chi ne abbia sopportato l’onere possa comunque ottenere tutela effettiva senza arricchimento senza causa.
Rimborso di una tassa di prima immatricolazione incompatibile con l’articolo 110 TFUE: possibilità per il successivo acquirente del veicolo di far valere il credito verso lo Stato e limiti anti-arricchimento senza causa.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 110 TFUE, l’importo di una tassa illegittimamente riscossa all’atto della prima immatricolazione di un autoveicolo debba considerarsi incorporato nel valore del veicolo e dunque trasferibile ai successivi acquirenti; e se l’articolo 110 TFUE osti a una normativa nazionale che riconosce il rimborso solo al soggetto che ha materialmente versato la tassa, escludendo l’acquirente successivo del veicolo.
Principio di diritto
L’articolo 110 TFUE consente di ritenere che una tassa illegittimamente riscossa all’atto della prima immatricolazione di un veicolo possa essere incorporata nel suo valore e, se effettivamente trasferita nel prezzo, il relativo credito verso lo Stato possa passare al successivo acquirente; tuttavia, una normativa nazionale può riservare in via generale il rimborso al soggetto che ha pagato la tassa, purché l’acquirente che ne abbia effettivamente sopportato l’onere possa ottenere la restituzione dal versante o, se necessario, direttamente dallo Stato, secondo modalità che non rendano impossibile o eccessivamente difficile la tutela e che evitino l’arricchimento senza causa.
Norme richiamate
- Articolo 110 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017
Rimborso di una tassa di prima immatricolazione incompatibile con l’articolo 110 TFUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Braşov in una controversia tra gli eredi di AX e l’amministrazione tributaria rumena. Al centro vi è il rimborso di una tassa di prima immatricolazione di un autoveicolo, riscossa in violazione del diritto dell’Unione, e la possibilità che il relativo credito restitutorio spetti al successivo acquirente del veicolo.
Fatti e procedimento principale
Il veicolo, un Toyota fabbricato nel 2007, era stato immatricolato in Romania nel 2008 dalla società di leasing BCR Leasing IFN SA, che aveva versato la tassa straordinaria d’immatricolazione. La tassa era stata poi recuperata presso la società utilizzatrice. In seguito il veicolo era stato venduto più volte, fino ad arrivare ad AX.
Nel 2018 AX aveva chiesto all’amministrazione tributaria il rimborso della tassa sulla base del decreto rumeno n. 52/2017, che disciplina la restituzione di varie tasse automobilistiche giudicate incompatibili con il diritto dell’Unione. La domanda era stata respinta perché presentata non dal soggetto che aveva materialmente pagato la tassa, ma dal successivo acquirente del veicolo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte se tale esclusione fosse compatibile con l’articolo 110 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 110 TFUE, che vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.
Sul piano nazionale, è citato l’articolo 1, paragrafo 1, del decreto n. 52/2017, che riconosce il rimborso delle tasse automobilistiche incompatibili con il diritto dell’Unione ai contribuenti che le hanno versate, con interessi, mediante domanda all’organo tributario competente.
Prima questione pregiudiziale: trasferimento della tassa e del credito restitutorio
La Corte afferma che, in linea di principio, l’importo di una tassa riscossa all’atto della prima immatricolazione può essere considerato incorporato nel valore del veicolo. Tuttavia, il fatto che la tassa sia stata effettivamente traslata sui successivi acquirenti non può essere presunto in astratto: si tratta di una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare in base alle circostanze concrete e agli elementi di prova.
Se il giudice del rinvio accerta che la tassa è stata effettivamente trasferita, nulla osta a che il credito vantato nei confronti dello Stato per la riscossione illegittima sia ritenuto trasferito, insieme alla proprietà del veicolo, al successivo acquirente.
Seconda questione pregiudiziale: chi ha diritto al rimborso
La Corte ricorda che il rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione è, in linea di principio, dovuto dallo Stato membro che li ha percepiti. Tuttavia, il rimborso può essere negato se comporta un arricchimento senza causa, cioè quando il tributo è stato in realtà traslato su un altro soggetto.
In tale ipotesi, il diritto dell’Unione non impone necessariamente che il rimborso sia chiesto direttamente allo Stato dal soggetto che ha sopportato l’onere economico, purché l’ordinamento nazionale gli consenta di ottenere la restituzione secondo modalità effettive: in via principale dal soggetto che ha versato la tassa e, se ciò risulta impossibile o eccessivamente difficile, anche direttamente dalle autorità tributarie.
La Corte aggiunge che il rimborso non può comunque eccedere l’importo residuo della tassa effettivamente incorporato nel valore del veicolo, altrimenti si avrebbe un indebito arricchimento dell’avente diritto.
Decisione e principi affermati
La Corte risponde che l’articolo 110 TFUE:
- consente di considerare incorporata nel valore del veicolo la tassa illegittimamente riscossa alla prima immatricolazione, con possibile trasferimento del credito restitutorio al successivo acquirente se il trasferimento è provato;
- non osta a una normativa nazionale che riservi il rimborso al soggetto che ha pagato la tassa, purché il successivo acquirente che ne abbia effettivamente sopportato l’onere possa ottenere tutela effettiva, senza arricchimento senza causa, secondo modalità procedurali nazionali adeguate.
In concreto, spetta al giudice nazionale verificare se e in quale misura la tassa sia stata traslata e se il rimborso richiesto dal successivo acquirente non superi l’importo residuo effettivamente sopportato.
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