Corte di giustizia, Ordinanza C-250/23
Order of the Court of 27 September 2023. — LG Electronics, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-250/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione filtrante, ha respinto la richiesta di LG Electronics di far ammettere l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale relativa al marchio verbale UE "V10". Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con la precisione richiesta, che le censure sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sollevassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Di conseguenza, l'impugnazione non è stata autorizzata a procedere e LG Electronics è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione in materia di marchio UE dichiarata non ammissibile al vaglio preliminare per mancata dimostrazione di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
La questione giuridica
Se l'impugnazione proposta da LG Electronics contro la sentenza del Tribunale, che aveva confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO in una procedura di nullità relativa al marchio verbale UE "V10", sollevasse una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, in particolare quanto all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sulla descrittività del segno.
Principio di diritto
Per ottenere che un'impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE sia autorizzata a procedere, il ricorrente deve indicare con precisione e in modo concreto non solo gli errori di diritto denunciati, ma soprattutto perché tali errori sollevino una questione che eccede il caso concreto ed è significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La mera allegazione di un'errata applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, o di un preteso contrasto con la giurisprudenza, senza dimostrare specificamente la rilevanza sistemica della questione, non basta: l'impugnazione non è quindi autorizzata a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
Rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere dell'impugnazione in materia di marchio UE
La pronuncia è un'ordinanza della Corte di giustizia resa dalla Camera che decide se un'impugnazione possa essere esaminata nel merito, in una controversia relativa alla validità di un marchio dell'Unione europea. Il caso riguarda il marchio verbale "V10" e la qualificazione della sua presunta descrittività ai sensi della disciplina sui marchi UE.
Fatti e procedimento principale
LG Electronics aveva impugnato davanti al Tribunale la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 settembre 2021, resa in un procedimento di nullità promosso da ZTE Deutschland GmbH. Il Tribunale, con sentenza del 15 febbraio 2023, aveva respinto il ricorso di LG Electronics nella causa T-741/21. Contro tale sentenza LG Electronics ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte, chiedendo anche che l'impugnazione fosse autorizzata a procedere.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall'articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia: le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell'EUIPO non procedono salvo previa decisione della Corte di ammetterle, totale o parziale, quando sollevano una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Sono inoltre richiamati l'articolo 56 dello Statuto, gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, l'articolo 137 e l'articolo 184, paragrafo 1, per la statuizione sulle spese, nonché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, evocato quale norma sostanziale controversa; la parte ricorrente richiama anche il corrispondente articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001.
Argomenti svolti da LG Electronics
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto descrittivo il segno "V10" rispetto ai prodotti interessati, ossia smartphone, telefoni mobili e wearable smart phones. LG Electronics sostiene che:
- il significato evocato dal segno sarebbe al più una nozione vaga e astratta, non una caratteristica intrinseca, inerente, oggettiva e specifica dei prodotti;
- la lettura come abbreviazione di "Version 10" dipenderebbe da una scelta soggettiva del produttore o del titolare del marchio, e non da un carattere oggettivo del bene;
- il richiamo a una "decima versione" presupporrebbe un confronto con versioni precedenti, sicché il segno non potrebbe essere considerato descrittivo nel senso dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c);
- vi sarebbe inoltre una divergenza tra diverse camere del Tribunale sull'applicazione della nozione di "caratteristica" del prodotto, in particolare in relazione a elementi arbitrari come il colore o la designazione di colore.
Valutazione della Corte sulla ricevibilità dell'impugnazione
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La richiesta di ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, gli elementi necessari a consentire alla Corte di valutare sia l'esistenza della questione sistemica sia la sua rilevanza. In particolare, quando si invoca una presunta contraddizione con la giurisprudenza, occorre indicare con precisione:
- le disposizioni o i precedenti che si assumono violati;
- i passaggi contestati della sentenza impugnata;
- la concreta analogia tra le situazioni poste a confronto;
- le ragioni specifiche per cui tale contrasto avrebbe una portata sistemica.
Ragioni del rigetto
Applicando tali criteri, la Corte osserva che LG Electronics si limita sostanzialmente a contestare l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, enumerando errori asseriti del Tribunale, ma senza spiegare in modo sufficientemente preciso perché tali errori sollevino una questione significativa che trascenda il caso concreto. Inoltre, la ricorrente non illustra in modo adeguato la comparabilità delle situazioni richiamate nella giurisprudenza invocata, sicché la dedotta divergenza non risulta dimostrata in termini idonei al filtro dell'articolo 58 bis. La Corte conclude quindi che la richiesta non è idonea a dimostrare l'esistenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
Dispositivo e spese
L'impugnazione non è autorizzata a procedere. Poiché l'ordinanza è stata resa prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che LG Electronics sopporti le proprie spese.
Principio affermato
Nel procedimento di selezione delle impugnazioni in materia di marchio UE, la parte che chiede l'ammissione deve dimostrare con argomentazioni specifiche e concrete non solo l'errore di diritto dedotto, ma anche il rilievo sistemico della questione per il diritto dell'Unione; in difetto, l'impugnazione va respinta senza esame nel merito.
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