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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di due balconi e di un piano aggiuntivo, nonché contro il diniego di accesso alla nota dei Carabinieri forestali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria di un immobile aveva impugnato l'ordinanza comunale che contestava lavori edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica, consistenti nella modifica strutturale degli ambienti interni, nella realizzazione di due balconi a sbalzo e nella sopraelevazione di un ulteriore piano oltre i due preesistenti. Deduceva che il fabbricato fosse preesistente al 1967 e che la demolizione fosse stata disposta senza verificare adeguatamente la storia edilizia dell'immobile e senza considerare il possibile pregiudizio alla stabilità della struttura. In appello, gli eredi hanno dedotto: 1) difetto di istruttoria, eccesso di potere per inesistenza del presupposto e violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune non avesse ricostruito correttamente lo stato dei luoghi né esaminato tutta la documentazione disponibile; 2) violazione dei principi di unicità, continuità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., poiché un precedente provvedimento comunale aveva ordinato opere di riqualificazione strutturale e consolidamento statico; 3) violazione del legittimo affidamento e degli artt. 3, comma 2, 41 e 43 Cost., in relazione alla possibilità di conservare le opere di ristrutturazione statica realizzate. Nel giudizio di primo grado era stato altresì contestato il diniego di accesso alla nota dei Carabinieri, ritenuta dal Comune coperta da segreto istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. I primi due motivi sono stati trattati congiuntamente e ritenuti infondati. Il verbale analitico dei Carabinieri forestali dimostrava che, al momento del sopralluogo, i lavori erano ancora in corso e che il manufatto presentava un lucernario avente altezza tale da evidenziare la realizzazione di un terzo piano. La documentazione relativa alla DIA del 2001, riguardante opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento delle fondazioni, rappresentava invece un fabbricato di soli due piani fuori terra e privo dei balconi. Tale documentazione costituiva il riferimento utile per accertare la conformità urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001. Il precedente provvedimento comunale concernente il consolidamento statico non autorizzava né riguardava le diverse opere di sopraelevazione e realizzazione dei balconi, qualificabili come nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia pesante, soggette a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, lettere d) ed e), e 10 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale umbra. L'assoluzione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché nel processo amministrativo gli elementi documentali e tecnici acquisiti consentivano di ritenere provata la sopraelevazione non autorizzata, indipendentemente dalle prove testimoniali valutate in sede penale. Il terzo motivo è stato respinto perché, in materia di abusi edilizi, non è configurabile un legittimo affidamento del privato alla conservazione di opere abusive. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'ingiunzione di demolizione degli interventi edilizi abusivi; la censura relativa alla sua violazione è stata respinta alla luce dell'accertamento documentale dell'abuso.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La documentazione relativa al titolo edilizio e alla DIA viene utilizzata per ricostruire lo stato legittimo dell'immobile e verificare la conformità urbanistico-edilizia.

  • art. 3, lettere d) ed e), d.P.R. 380/2001

    Le opere di sopraelevazione e i balconi sono state ricondotte alla nuova costruzione e/o alla ristrutturazione edilizia pesante.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Le opere qualificate come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia pesante necessitavano del previo permesso di costruire.

  • art. 7, comma 1, lettera d), l.r. Umbria 1/2015

    La disciplina regionale è richiamata quale ulteriore fondamento della necessità del permesso di costruire per gli interventi contestati.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'appellante a sostegno delle censure di contraddittorietà dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento; le censure sono state respinte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di buon andamento e coerenza dell'azione amministrativa; la censura è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dello stato legittimo di un immobile, la documentazione edilizia relativa a un titolo o a una DIA può prevalere su allegazioni generiche o su una diversa ricostruzione storica quando rappresenti analiticamente la consistenza dell'edificio e dimostri l'assenza delle opere contestate.
  • Un precedente provvedimento comunale che ordini o consenta opere di consolidamento statico non legittima opere ulteriori e diverse, quali sopraelevazioni o balconi, se queste non risultano comprese nel titolo o nella documentazione progettuale cui il provvedimento si riferisce.
  • La realizzazione di una sopraelevazione e di balconi non ricompresi nei titoli edilizi può essere qualificata come nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia pesante, soggetta al previo rilascio del permesso di costruire; in mancanza, è legittima l'ingiunzione di demolizione.
  • In materia di abusi edilizi non è configurabile un legittimo affidamento del privato alla conservazione di opere abusive, anche quando l'amministrazione abbia precedentemente adottato provvedimenti relativi a opere di consolidamento o riqualificazione dell'immobile.
  • Nel giudizio amministrativo, l'accertamento dell'abuso edilizio può fondarsi sulla documentazione tecnica e sui titoli edilizi acquisiti nel processo, anche quando una sentenza penale di assoluzione abbia escluso, sulla base del diverso materiale probatorio esaminato, il raggiungimento della prova penale del medesimo fatto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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