Sentenza n. 3477/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 385/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa La Russa, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1192/2024, pubblicata in data 17/04/2025, notificata in data 22/05/2025, passata in giudicato, avente ad oggetto il seguente dispositivo “- disapplicato l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell’Unione Europea, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2023/24 e, per l’effetto, - condanna il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio stesso, mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 500,00, in favore del ricorrente, quale contributo da destinare alla formazione professionale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosceva al ricorrente il beneficio della Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024, con accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio mediante accredito di 500 euro. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero era rimasto inerte nonostante la notificazione della sentenza passata in giudicato, rendendo necessaria la proposizione del ricorso. Nelle more del giudizio, il 28 maggio 2026, il Ministero ha accreditato le somme dovute; il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia l'accertamento della soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il beneficio economico riconosciuto dal giudicato è stato integralmente accreditato nelle more del giudizio. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha accertato la soccombenza virtuale del Ministero, ritenendo fondata l'azione di ottemperanza. La sentenza passata in giudicato era stata ritualmente notificata al Ministero e l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento soltanto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, costringendo il ricorrente ad agire in ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere le spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
artt. 112 e ss. c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione, pur dichiarando cessata la materia del contendere per l'avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento da parte dell'amministrazione è stato effettuato dopo la scadenza del termine dilatorio; il ritardo ha reso necessario il ricorso per ottemperanza e ha giustificato la soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini delle spese.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto non esclude la possibilità di accertare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, verificando la fondatezza dell'azione di ottemperanza al momento della sua proposizione.
- La notificazione del giudicato e l'inerzia dell'amministrazione protratta oltre il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione giustificano la proposizione del giudizio di ottemperanza e la condanna dell'amministrazione alle spese, anche se il pagamento interviene prima della decisione.
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