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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1819/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tarantino era stato condannato in appello per detenzione di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.) e per il tentativo di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). L'imputato aveva telefonato al titolare di un negozio spacciandosi per un ufficiale della Guardia di Finanza e si era poi presentato indossando una polo con lo stemma e la dicitura "Guardia di Finanza", proponendo la vendita della propria autovettura per ottenere una valutazione più favorevole. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: ha sostenuto che il segno distintivo era un "falso grossolano" inidoneo a trarre in inganno (anche perché la vittima si era insospettita e aveva allertato la Guardia di Finanza), ha contestato la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'art. 497-ter c.p. e ha affermato l'assorbimento del reato di tentata sostituzione di persona in quello di cui all'art. 497-ter c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'affermazione di "falso grossolano": il giudizio di grossolanità va fatto ex ante e in concreto, valutando l'idoneità della contraffazione in rapporto ai mezzi usati e alle circostanze conoscibili dall'agente, indipendentemente dalle cautele assunte dalla vittima. Ha confermato che la riproduzione, anche non pedissequa, del logo e della dicitura "Guardia di Finanza" su un indumento integra il reato di cui all'art. 497-ter c.p. La Corte ha altresì escluso l'assorbimento del reato di tentata sostituzione di persona nell'art. 497-ter: le due fattispecie non sono sovrapponibili e, nel caso concreto, la telefonata iniziale costituisce un atto idoneo e diretto alla sostituzione di persona distinto dalla successiva detenzione del segno distintivo; pertanto si configura concorso materiale di reati. Ha inoltre affermato che l'art. 497-ter c.p. non è un reato a dolo specifico: non è richiesta una finalità esterna oltre all'idoneità ingannatrice del segno. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 497-ter c.p.

    Punisce la detenzione o la fabbricazione di segni distintivi che simulino la funzione degli originali e siano idonei a trarre in inganno circa la qualifica. La Corte ha interpretato la norma come applicabile anche a riproduzioni non pedisseque quando siano idonee a simulare l'appartenenza al Corpo

  • art. 494 c.p.

    Riguarda la sostituzione di persona; qui è stato contestato il tentativo di sostituzione mediante telefonata e uso del segno distintivo. La Corte ha ritenuto che la condotta diretta a sostituirsi costituisca reato distinto rispetto alla mera detenzione del segno distintivo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che prevede la condanna alle spese per i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudizio di "falso grossolano" deve essere effettuato ex ante e in concreto: conta l'idoneità intrinseca del mezzo usato a produrre l'inganno rispetto alle circostanze conoscibili dall'agente, non le cautele poste dalla vittima
  • La riproduzione del logo e della dicitura di un Corpo (es. "Guardia di Finanza"), anche se non pedissequa, può integrare il reato di cui all'art. 497-ter c.p. se è idonea a simulare l'appartenenza o i poteri del portatore
  • La detenzione/fabbricazione del segno distintivo e la condotta diretta a sostituirsi (es. telefonata ingannevole) possono integrare reati distinti e concorrenti: va eseguito un confronto strutturale delle fattispecie per stabilire eventuale concorso materiale o apparente
  • L'art. 497-ter c.p. non richiede dolo specifico volto a una finalità esterna: l'idoneità ingannatrice del segno è l'elemento centrale dell'offensività
  • In Cassazione i motivi generici o non specificamente argomentati (es. mera affermazione dell'inidoneità senza spiegazioni concrete) rischiano di essere ritenuti inammissibili

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