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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza Esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 228/2024 del 06/02/2024, del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. 3385/2020 del Ruolo Generali Affari Lavoro dell'anno 2020, passata in giudicato in data 20/03/2024

Giustizia amministrativa202509142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al trattamento giuridico ed economico relativo a un periodo di servizio e disposto il pagamento delle retribuzioni e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 20 marzo 2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al computo, agli effetti giuridici ed economici, del periodo compreso tra la cessazione del contratto stipulato il 14 marzo 2020 e il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2019/2020. Il giudice ordinario aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento della retribuzione che sarebbe stata percepita dal 4 aprile 2020 al termine delle attività didattiche, oltre rivalutazione e interessi, nonché delle spese di lite liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, non avendo la sentenza trovato esecuzione. Il ricorso è stato notificato dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997.
  • Quando sia pacifica la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme e al riconoscimento di effetti giuridici ed economici, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione competente può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza liquidazione di uno specifico compenso, quando ciò sia previsto dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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