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Sentenza

Sentenza n. 4861/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione e riliquidazione del proprio trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. 21.09.1987 n. 387 conv. con modificazioni dalla l. 20.11.1987 n. 472 e modificato dall'art. 21 co. I l. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto al soddisfo.

Giustizia amministrativa202500932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Omesso riconoscimento, nei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione e riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Deducevano che, pur essendo stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile, l'INPS non aveva riconosciuto il beneficio. L'INPS aveva eccepito, nei confronti di uno dei ricorrenti, l'esistenza di un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa all'illegittimità del silenzio o del diniego seguito a una diffida avente analogo oggetto. L'ente sosteneva inoltre che, in caso di cessazione a domanda, il beneficio fosse subordinato alla disciplina dell'art. 4 d.lgs. 165/1997 e al pagamento della relativa contribuzione previdenziale. I ricorrenti chiedevano anche rivalutazione monetaria e interessi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, rilevando che il precedente giudizio riguardava l'illegittimità del silenzio o del diniego e il rapporto procedimentale con l'amministrazione, mentre il presente giudizio aveva ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo alla riliquidazione del TFS; mancavano quindi identità di causa petendi e petitum. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il beneficio dei sei scatti spetta anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis d.l. 387/1987 è stata interpretata in senso ampio, comprendendo tutti i corpi individuati dall'art. 16 l. 121/1981, tra cui il Corpo di Polizia Penitenziaria. L'art. 4 d.lgs. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio. La prescrizione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvi gli effetti degli atti interruttivi. È stata negata la rivalutazione monetaria, in quanto il suo cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991. L'INPS, quale ente previdenziale obbligato alla quantificazione e all'erogazione dell'indennità, è stato condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali dalla data di corresponsione del TFS, nonché alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987 e modificato dall'art. 21 l. 232/1990

    al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio…; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS spetta agli appartenenti a tutte le forze di polizia, compresa la Polizia Penitenziaria, che cessino a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.

  • art. 16 l. 121/1981

    Individua in senso ampio le forze di polizia, nozione utilizzata per delimitare l'ambito soggettivo dell'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Disciplina gli aumenti periodici di stipendio ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi sulle somme dovute.

  • art. 21 l. 241/1990

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spetta agli appartenenti a tutte le forze di polizia, inclusa la Polizia Penitenziaria, che siano collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 d.lgs. 165/1997, nel disciplinare gli aumenti periodici ai fini della base pensionabile, non incide sul distinto regime dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis d.l. 387/1987; pertanto, il collocamento a domanda non esclude il beneficio ai fini del TFS né impone il previo pagamento della contribuzione previsto per il diverso calcolo pensionistico.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso; esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e non sulla spettanza del beneficio.
  • Il giudicato esterno richiede identità di parti, petitum e causa petendi. Non sussiste tale identità quando il precedente giudizio riguardi l'illegittimità del silenzio o del diniego amministrativo, mentre il successivo giudizio abbia ad oggetto l'accertamento del diritto sostanziale alla riliquidazione del TFS.
  • Per il diritto alla riliquidazione del TFS, la prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
  • L'ente previdenziale competente alla quantificazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita è il soggetto passivamente legittimato e unico obbligato al pagamento del relativo beneficio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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