Sentenza n. 180/2026 - Catania, Sezione 2
Per l’accertamento del diritto di SEPI spa di ottenere il pagamento delle somme a titolo di compensazione dell’aumento del prezzo dell’acciaio, con riferimento ai lavori eseguiti in esecuzione dei contratti di appalto per la costruzione del lotto 29 quater “Piano Paradiso” e del lotto 27 ter “Torremuzza” dell’autostrada Messina-Palermo e la conseguente condanna del CAS, in solido con ANAS spa, al pagamento, in favore di SEPI spa, della somma pari a 371.244,17 euro (per il lotto 29 quater) e della somma pari a 44.122,98 euro (per il lotto 27 ter), a titolo di compensazione dell’aumento del prezzo dell’acciaio, oltre interessi legali e di mora da dovuto fino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata quantificazione e corresponsione della compensazione per l’aumento del prezzo dell’acciaio relativa a due contratti di lavori autostradali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva chiesto al giudice civile e, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, aveva riassunto dinanzi al giudice amministrativo la domanda di accertamento del diritto e di condanna del Consorzio, in solido con ANAS, al pagamento di euro 371.244,17 per il lotto 29 quater e di euro 44.122,98 per il lotto 27 ter, oltre interessi, a titolo di compensazione dell’aumento del prezzo dell’acciaio. La domanda traeva origine da istanze di revisione prezzi e da una nota del Consorzio che dichiarava l’intento di soddisfare le spettanze dell’impresa, senza tuttavia quantificarle. La ricorrente sosteneva che tale nota costituisse un’ulteriore ricognizione del debito. Il TAR ha ritenuto che la nota integrasse una ricognizione incompleta, idonea a riconoscere soltanto l’esistenza del rapporto sottostante, ma non il suo specifico contenuto economico. Ha quindi escluso che il giudice potesse procedere direttamente alla quantificazione delle somme, poiché ciò avrebbe comportato l’esercizio, in sede giurisdizionale, di poteri amministrativi non ancora esercitati. L’azione corretta era quella contro il silenzio-inadempimento, volta a ottenere la conclusione del procedimento di revisione prezzi. Il Collegio ha esaminato la tempestività della conversione, rilevando che la diffida del 22 giugno 2011 poteva qualificarsi come nuova istanza di revisione prezzi e che, da essa, decorreva un nuovo termine per agire contro il silenzio, non ancora scaduto alla notificazione del ricorso del 22 novembre 2011. ANAS era stata evocata in giudizio in relazione all’originaria domanda di condanna, ma le istanze di revisione erano state rivolte soltanto al CAS; gli atti di ANAS avevano natura endoprocedimentale e non autonomamente lesiva.
La decisione
Il TAR ha convertito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., l’originaria azione di accertamento e condanna in azione contro il silenzio-inadempimento del CAS. Ha ritenuto che la nota del 20 luglio 2011 non avesse definito i procedimenti di revisione prezzi, perché si limitava a manifestare l’intento di soddisfare le spettanze senza determinarne l’ammontare. Ha quindi condannato il CAS ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un atto formale con cui quantificare le spettanze dovute in base all’art. 26, comma 4-quater, della l. n. 109/1994 e ai decreti ministeriali attuativi, nonché individuare i mezzi finanziari per la loro erogazione. Non ha invece riconosciuto direttamente il diritto al pagamento degli importi richiesti. ANAS è stata estromessa per difetto di legittimazione processuale passiva, poiché le istanze erano state rivolte solo al CAS e gli atti di ANAS erano meramente endoprocedimentali. Il CAS è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice civile.
art. 11, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per il sollevamento d’ufficio del conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
art. 26, comma 4-quater, l. n. 109/1994
Costituisce la base normativa della compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali e impone la verifica amministrativa delle spettanze.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; impedisce quindi la diretta quantificazione giudiziale delle spettanze non previamente determinate dall’amministrazione.
art. 30, comma 1, c.p.a.
Individuava l’azione di condanna originariamente proposta, ritenuta non appropriata perché la pretesa economica non era stata previamente determinata dall’amministrazione.
art. 32, comma 2, c.p.a.
sussistendone i presupposti
Consente la conversione della domanda in altra azione, quando siano presenti i presupposti processuali dell’azione corretta.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la disciplina dell’azione contro il silenzio-inadempimento, ritenuta lo strumento processuale corretto per ottenere la conclusione del procedimento di revisione prezzi.
art. 31, comma 2, c.p.a.
la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
Consente la riproposizione dell’istanza e la decorrenza di un nuovo termine per agire contro il silenzio; nel caso concreto, la diffida del 22 giugno 2011 è stata qualificata come nuova istanza.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
È stato utilizzato per individuare il termine ordinario di conclusione del procedimento amministrativo di revisione prezzi.
art. 97 Cost.
Sostiene la necessaria procedimentalizzazione della revisione prezzi, funzionale a verificare l’adeguatezza delle prestazioni e l’interesse pubblico sottostante.
art. 81, comma 1, Cost.
Impone di considerare, nella valutazione amministrativa della revisione prezzi, la stabilità degli equilibri di bilancio degli enti pubblici.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
art. 1, comma 4-quater, l. n. 109/1994
art. 1, l. n. 742/1969
È stato richiamato per il computo della sospensione feriale dei termini processuali.
Massime di principio
- Quando una stazione appaltante, in materia di revisione o compensazione prezzi, riconosce soltanto l’esistenza del rapporto contrattuale o manifesta genericamente l’intento di soddisfare le spettanze dell’appaltatore senza determinarne l’ammontare, tale atto non costituisce riconoscimento completo del debito né definisce il procedimento amministrativo.
- La quantificazione delle spettanze derivanti dalla revisione prezzi di un contratto pubblico deve essere effettuata previamente dall’amministrazione competente, mediante un procedimento volto a ponderare sia l’interesse pubblico alla continuità e qualità delle prestazioni sia la stabilità degli equilibri finanziari; il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati.
- Quando la pretesa economica dell’appaltatore non sia stata previamente determinata dall’amministrazione, la tutela deve essere proposta mediante azione contro il silenzio-inadempimento, non mediante diretta azione di accertamento e condanna al pagamento di una somma.
- La domanda processuale erroneamente qualificata può essere convertita in azione contro il silenzio ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., purché sussistano i presupposti dell’azione sul silenzio, compresa la tempestività rispetto al termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
- La riproposizione di un’istanza amministrativa idonea ad avviare nuovamente il procedimento fa decorrere un nuovo termine per proporre l’azione contro il silenzio, se l’amministrazione non conclude il procedimento entro il termine previsto.
- L’ente che abbia posto in essere soltanto atti endoprocedimentali non autonomamente lesivi e al quale non siano state rivolte le istanze procedimentali non è legittimato passivamente rispetto all’azione contro il silenzio dell’amministrazione competente.
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