Cassazione Penale, Sentenza n. 433/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (01/03/2022) che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del GIP di Agrigento (11/02/2022) che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (artt. 110 c.p., disposizioni del d.lgs. n.286/1998) e per omicidio colposo o altro reato connesso (art. 575 c.p.). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (artt. 64 e 370 c.p.p.), sostenendo che la gravità indiziaria si fondava sulle dichiarazioni accusatorie rese da alcuni migranti coindagati acquisite in assenza del loro difensore di ufficio legittimamente impedito, e che tali dichiarazioni fossero quindi inutilizzabili (richiesta di esclusione della prova).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nella materia delle misure cautelari personali, le dichiarazioni rese da coindagati 'erga alios' senza l'assistenza del difensore sono utilizzabili, poiché la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 197-bis, comma quinto, c.p.p. opera solo quando le dichiarazioni vengono usate contro la persona che le ha rese. Di conseguenza, l'ordinanza del Tribunale di Palermo è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma sulla procedura di riesame avverso provvedimenti cautelari, utilizzata quale titolo del ricorso originario al Tribunale di Palermo
art. 110 cod. pen.
richiamato per il concorso di persone nel reato
d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 12 commi 3 lett. a), b), d) e 3-ter lett. b, d.; art. 10-bis citato)
norme sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestate al ricorrente; i coindagati erano indagati anche in relazione all'art. 10-bis
art. 575 cod. pen.
norma richiamata rispetto al capo di imputazione relativo alla morte di un migrante durante la traversata
art. 64 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente tra le norme cui si imputava la violazione (nel ricorso per cassazione)
art. 370 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge procedurale
art. 197-bis, comma quinto, cod. proc. pen.
interpretazione decisiva della Corte: la sanzione dell'inutilizzabilità per dichiarazioni rese senza difensore opera solo quando tali dichiarazioni sono usate contro la persona che le ha rese; non impedisce l'utilizzo 'erga alios' in materia di misure cautelari personali
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020
norma che ha permesso la trattazione con contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione in assenza di richiesta di discussione orale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito della decisione, richiamati nella parte dispositiva
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali le dichiarazioni rese da un coindagato senza la presenza del suo difensore possono essere utilizzate nei confronti di terzi ("erga alios"); l'inutilizzabilità prevista dall'art. 197-bis, comma quinto, c.p.p. si applica solo quando le dichiarazioni vengono impiegate contro l'autore delle stesse.
- Se la misura cautelare si fonda in parte su dichiarazioni di coindagati, il rimedio dell'esclusione della prova per mancanza di assistenza non è automaticamente efficace contro tutti i destinatari della prova; va valutata la natura della utilizzazione (contro il dichiarante o contro altri).
- Il difensore che contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni rese in assenza del difensore deve argomentare specificamente come e perché quelle dichiarazioni siano state effettivamente utilizzate contro il proprio assistito e, se possibile, dimostrare l'irrilevanza o l'affidabilità gravemente compromessa della prova.
- In sede di riesame e di impugnazioni cautelari, la giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto e limita la probabilità di successo del ricorso basato solo sull'assenza del difensore dei coindagati, salvo che sia dimostrato l'uso diretto delle dichiarazioni contro gli stessi dichiarante.
- Le spese processuali e sanzioni possono essere disposte in caso di rigetto del ricorso; è utile valutare preliminarmente la fondatezza giurisprudenziale dell'argomento prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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