Cassazione Penale, Sentenza n. 38068/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena pecuniaria derivante dalla conversione di 4 mesi di reclusione in multa: la Corte d'appello aveva calcolato il valore giornaliero in euro 250 (ai sensi dell'art.135 c.p.) moltiplicato per 120 giorni, ottenendo euro 30.000, oltre a euro 200 già irrogati. Il ricorrente deduceva il vizio di motivazione per mancata applicazione della rateizzazione prevista dall'art.133-ter c.p. e sosteneva l'illegalità della determinazione della multa alla luce della successiva sentenza della Corte Costituzionale n.28/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.53, comma 2, L.24.11.1981 n.689 nella parte in cui ancorava il valore minimo giornaliero alla somma indicata dall'art.135 c.p., stabilendo invece un minimo di 75 euro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del valore giornaliero usato per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto, in modo che il valore giornaliero sia ricalcolato alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale (minimo 75 euro) e tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato e dei principi di proporzionalità e uguaglianza. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. Ha inoltre ricordato che la rateizzazione ex art.133-ter c.p. può essere valutata in sede di merito ove ricorrano le condizioni.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 2
nella parte che prevedeva "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare"; la Corte Costituzionale ha riformulato la previsione stabilendo "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale"
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, il limite minimo per la conversione deve essere considerato pari a 75 euro e che la diversa forbice edittale impone la rinnovata valutazione del giudice del merito
art. 135 cod. pen.
importo di euro 250 come riferimento nella precedente formulazione
Prima della pronuncia costituzionale l'art.135 costituiva parametro per il minimo giornaliero; la Corte costituzionale ha tuttavia inciso sul collegamento tra art.53 L.689/1981 e l'art.135, facendo emergere un diverso minimo applicabile (75 euro)
art. 133-ter cod. pen.
Prevede la possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria; la Corte ha rilevato che tale beneficio può essere valutato in sede di merito una volta rideterminata la pena complessiva
art. 459, comma 1-bis cod. proc. pen.
prevede per il decreto penale di condanna un valore giornaliero minimo di 75 euro e un valore massimo pari a tre volte tale somma (225 euro)
La Corte ha evidenziato la differenza di regime tra la conversione ordinaria disciplinata dall'art.53 L.689/1981 e la disciplina speciale del decreto penale di condanna, da cui emerge la coesistenza di limiti diversi
Corte Costituzionale, sentenza n.28 del 2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.53, comma 2, L.24.11.1981 n.689 nella parte in cui ancorava il valore giornaliero alla somma indicata dall'art.135 c.p., stabilendo invece il minimo a 75 euro
Ha ridotto il minimo edittale da 250 euro giornalieri a 75 euro per la conversione, lasciando invariato il limite massimo parametrato a dieci volte l'importo di riferimento (2.500 euro)
Sezioni Unite Corte di Cassazione, giurisprudenza (n.33040/2015 e n.42858/2014)
Principio che la illegittimità costituzionale relativa al trattamento sanzionatorio può essere rilevata in sede di legittimità anche se il ricorso è inammissibile e, in determinati casi, anche dopo il passaggio in giudicato salvo esecuzione della pena
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale modifica il parametro edittale usato per la conversione di pena detentiva in pena pecuniaria, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della multa e rinviare al giudice del merito per ricalcolare il valore giornaliero secondo il nuovo minimo applicabile
- L'illegittimità costituzionale che incide sul trattamento sanzionatorio può essere rilevata in Cassazione anche se il ricorso è inammissibile e, in generale, può produrre effetti sui provvedimenti passati in giudicato se la pena non è ancora stata eseguita
- Il giudice del merito, nel ricalcolare la pena pecuniaria, deve tener conto della nuova forbice edittale e delle condizioni economiche dell'imputato, applicando i principi di proporzionalità e uguaglianza
- La possibilità di rateizzare la pena pecuniaria (art.133-ter c.p.) deve essere valutata dal giudice del merito ove sussistano le condizioni e di norma richiede l'allegazione di elementi sulla situazione economica del condannato
- La disciplina del decreto penale di condanna (art.459 c.p.p.) presenta un regime diverso e limiti propri (minimo 75 euro, massimale diverso), che vanno distinti dalla conversione ordinaria disciplinata dall'art.53 L.689/1981
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