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Sentenza

Sentenza n. 2193/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del decreto rettorale n. 978 del 6 marzo 2025, pubblicato in pari data, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240 del 2010, per la chiamata di n. 1 Professore di ruolo di seconda fascia - Settore Concorsuale 10/A1 - Archeologia, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, e dichiarata vincitrice della procedura medesima la dott.ssa Castagnino Berlinghieri; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e, in particolare, del verbale della Commissione di valutazione del 28 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202501558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comparativa e dichiarazione della vincitrice, nonché verbale della Commissione di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già collocata al terzo posto nella prima graduatoria della procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, ha impugnato il nuovo esito con cui, dopo l’annullamento d’ufficio della precedente graduatoria per la carenza dei requisiti del candidato originariamente vincitore, la Commissione ha rivalutato le due candidate residue, confermando il punteggio di 5,92 alla controinteressata e di 5,83 alla ricorrente. Con un unico motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando la manifesta illogicità e irragionevolezza del giudizio di “discreto” attribuito a entrambe per il criterio relativo all’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di valorizzare la maggiore consistenza del proprio curriculum, evidenziata dal maggior numero di CFU insegnati, dalle docenze presso scuole di alta formazione, dalla partecipazione a collegi di dottorato, dal maggior numero di tesi seguite e da ulteriori esperienze didattiche. La ricorrente ha sostenuto che la corretta valutazione di tali elementi avrebbe consentito di superare il divario di 0,09 punti rispetto alla vincitrice. La controinteressata ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso, nonché la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, osservando che la ricorrente non aveva avuto conoscenza della carenza dei requisiti del candidato originariamente primo classificato e che il nuovo esito non era del tutto privo di autonomia, poiché la Commissione aveva compiuto una nuova valutazione comparativa finale tra le due candidate residue. Ha tuttavia accolto l’eccezione di inammissibilità, qualificando il verbale del 28 febbraio 2025 e il decreto rettorale come atti meramente confermativi quanto alle valutazioni analitiche dei titoli. La Commissione, infatti, aveva applicato il principio di conservazione degli atti, facendo proprie le operazioni valutative già compiute e verbalizzate nel 2024, senza riaprire l’istruttoria né esercitare nuovamente il potere tecnico-discrezionale sulle attività didattiche delle candidate. Le censure rivolte ai punteggi e ai giudizi già espressi erano quindi inammissibili perché dirette contro un atto non autonomamente impugnabile e non idoneo a riaprire i termini di impugnazione. Il TAR ha inoltre escluso la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo provvedimento con cui l’Ateneo aveva deciso di non procedere alla chiamata era stato impugnato dalla controinteressata e la relativa domanda cautelare era stata accolta ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito, ritenendo le censure infondate. La Commissione aveva esaminato puntualmente la documentazione della ricorrente e il giudizio di “discreto” costituiva una valutazione complessiva e di sintesi dell’attività didattica, senza obbligo di menzionare ogni singolo titolo o incarico. Le doglianze miravano a sostituire alla valutazione della Commissione una diversa ponderazione dei titoli e si risolvevano in una pretesa revisione del merito tecnico-scientifico. Non emergevano manifesta illogicità, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o disparità di trattamento tali da consentire il sindacato giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 240/2010

    Disciplina la procedura comparativa per la chiamata di professori universitari di seconda fascia.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato con riguardo all’accoglimento, nel distinto giudizio promosso dalla controinteressata, della domanda cautelare ai limitati effetti della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Un atto è meramente confermativo, e non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione si limita a richiamare e trasfondere valutazioni già compiute, senza una nuova istruttoria né una rinnovata ponderazione degli interessi o un nuovo esercizio del potere.
  • La mera rivalutazione comparativa finale tra candidati, compiuta dopo l’esclusione di altri concorrenti, non rende autonomamente contestabili le precedenti valutazioni analitiche dei titoli se la commissione ne conserva espressamente gli esiti e non riapre l’istruttoria su tali valutazioni.
  • Nelle procedure comparative per il conferimento di docenze universitarie, la commissione giudicatrice deve formulare una valutazione complessiva dell’attività del candidato, ma non è tenuta a menzionare analiticamente ogni singolo titolo, incarico o esperienza didattica.
  • Il giudizio finale della commissione di concorso costituisce un apprezzamento di sintesi del grado di maturità accademica secondo i parametri del bando e non deriva necessariamente da un’addizione numerica o da una ponderazione meccanica dei singoli titoli.
  • Le valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di discrezionalità tecnico-scientifica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici quali manifesta illogicità, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente disparità di trattamento; non è sufficiente la mera opinabilità del giudizio o la contrapposizione di una diversa autovalutazione del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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