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Sentenza

Sentenza del 05/01/2023 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Provvedimento di variazione di classamento - tempestività; necessità di un sopralluogo - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano il provvedimento di variazione di classamento che, a seguito di una dichiarazione di variazione presentata il 20/05/2013 (procedura DOC.FA) e di successive verifiche, aveva modificato la categoria catastale dell'immobile da A/3 ad A/2, rideterminandone la rendita e la consistenza dei vani. I contribuenti sostenevano che gli interventi eseguiti (anni 2012-2013) fossero di scarsa rilevanza, non avessero alterato la tipologia originaria né aumentato il numero dei vani e che l'immobile dovesse rimanere in categoria A/3. L'Agenzia contestava tali affermazioni, ritenendo che gli interventi (incluso un ampliamento del 1993 e modifiche interne) avessero mutato in modo significativo consistenza e finiture, giustificando l'attribuzione della categoria A/2 e la nuova rendita.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado: ha dichiarato legittima la rettifica di classamento e la pretesa tributaria. Il Collegio ha ritenuto fondate le valutazioni dell'Ufficio, basate su documentazione planimetrica, fotografica e comparazioni con unità limitrofe, e ha confermato che la determinazione della rendita catastale definitiva può essere effettuata anche oltre il termine di 12 mesi previsto dall'art.1, comma 3, DM n.701/1994 (termine di natura ordinatoria). Ha altresì affermato che l'assenza di un sopralluogo non compromette la legittimità della rettifica quando il nuovo classamento deriva da una denuncia di variazione del contribuente. Le spese processuali di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Dm n. 701/1994, art. 1, comma 3

    Il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'ufficio è di natura ordinatoria e non perentoria; quindi l'ufficio può rettificare o aggiornare le rendite anche oltre tale termine.

  • D.l. n. 70/1988, art. 11, comma 1, convertito in L. n. 154/1988

    "quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente"

    Da tale disposizione si desume la possibilità di procedere alla rettifica di classamento anche senza un obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale o sopralluogo, quando il nuovo classamento origina da una denuncia presentata dal contribuente.

  • Cassazione, ordinanza n. 6218/2020

    "assolutamente incompatibile" (riferito alla previsione di un limite temporale alla rettifica o all'aggiornamento delle rendite catastali)

    La Corte suprema ha affermato che un limite temporale per la rettifica/aggiornamento delle rendite catastali sarebbe incompatibile con la disciplina legislativa, confermando la natura non perentoria del termine di 12 mesi.

  • Cassazione, sentenza n. 21923/2012

    Ha stabilito che l'esigenza del sopralluogo può essere esclusa quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente; quindi il sopralluogo non è sempre obbligatorio.

Massime di principio

  • La rettifica di classamento e la rideterminazione della rendita catastale da parte dell'Amministrazione possono avvenire anche oltre il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994, poiché tale termine è ordinatorio e non perentorio.
  • Non è sempre necessario un sopralluogo per legittimare una rettifica di classamento, in particolare quando il nuovo classamento deriva da una denuncia di variazione presentata dal contribuente: l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale rende il sopralluogo non obbligatorio.
  • La documentazione tecnico-catastale (planimetrie DOC.FA, foto, confronti con immobili analoghi) può essere sufficiente per l'Ufficio a motivare la modifica della categoria e della rendita, purché emerga chiaramente la corrispondenza delle caratteristiche dell'immobile alla categoria attribuita.
  • Caratteristiche esterne all'unità immobiliare (es. vicinanza a infrastrutture, valutazione energetica) o requisiti di sicurezza strutturale (es. antisismicità) non sono determinanti per l'attribuzione della categoria catastale, che si basa sulle caratteristiche intrinseche dell'unità (consistenza, distribuzione interna, finiture, impianti).
  • In sede di contenzioso, la mancata efficacia della documentazione contraria del contribuente o la mancata costituzione in appello aumentano la probabilità di accoglimento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione.

Testo integrale

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