Sentenza del 05/01/2023 n. 2 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF/ IRES relativi all'anno 2012, fondati su un precedente accertamento nei confronti della societa' xxxxx srl che aveva escluso, ritenendoli non deducibili, vari costi (in prevalenza perdite su crediti). L'Ufficio ha ritenuto che la riduzione dei costi deducibili si traducesse in utili extra-bilancio distribuiti ai soci di una societa' a ristretta base, con conseguente imposizione diretta sui soci. I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro, la confusione tra costi non deducibili e costi fittizi/ricavi in nero, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, l'errata applicazione di presunzioni e vizi formali nell'atto di accertamento.
La decisione
La Corte tributaria regionale ha riunito i giudizi e, nel merito, ha accolto gli appelli dei soci ritenendo illegittimo l'accertamento nei loro confronti. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio e il giudice di primo grado abbiano errato nel confondere costi non deducibili (che aumentano la base imponibile societaria) con costi fittizi o ricavi in nero (che comportano un effettivo flusso finanziario occultato e quindi utili distribuibili). La Corte ha affermato che l'indeducibilità di costi non determina di per sé una maggiore disponibilita' di utili e non giustifica automaticamente l'attribuzione di reddito ai soci. Ne consegue l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
La Corte ha ritenuto che le regole di tassazione proprie delle societa' di persone (art. 5 TUIR) non possano essere applicate automaticamente alle societa' di capitali: l'attribuzione di reddito ai soci richiede elementi diversi, quali l'esistenza di utili occultati e della loro effettiva distribuzione.
art. 2727 c.c.
Richiamato dall'Amministrazione per giustificare presunzioni; il Collegio ha valutato che non si sia trattato di una inadmissibile 'presunzione di presunzione' ma, comunque, l'accertamento sostanziale mancava di elementi per ricollegare l'indeducibilita' dei costi a flussi finanziari distribuiti ai soci.
art. 295 c.p.c. e art. 39 d.lgs. 546/92
Richiamati in tema di pregiudizialita' tra giudizi societari e relativi giudizi dei soci: la Corte ha ritenuto che la sospensione dei procedimenti per pregiudizialita' opera solo tra giudici diversi; nel caso di specie i giudizi erano pendenti davanti allo stesso giudice, ragione per cui la pregiudizialita' non ha comportato sospensione automatica.
Giurisprudenza in materia di utili occulti e fatture per operazioni inesistenti
La giurisprudenza consente, in presenza di costi fittizi o ricavi non contabilizzati e in caso di ristretta base societaria, di presumerne la distribuzione ai soci. La Corte pero' ha distinto tale fattispecie dal caso di costi reali ma non deducibili: la presunzione si applica solo se vi e' prova di flussi finanziari occultati o di fatture inesistenti.
Massime di principio
- La semplice indeducibilita' di costi a fini fiscali non equivale a disponibilita' di utili effettivi e non giustifica automaticamente l'attribuzione di reddito ai soci: occorre verificare l'esistenza di un flusso finanziario o di costi fittizi/ricavi in nero.
- La presunzione di distribuzione di utili ai soci e' applicabile soprattutto quando sono emersi costi fittizi o ricavi non contabilizzati e sussiste una ristretta base societaria che legittima la presunzione che i soci fossero al corrente; non vale invece per voci qualificate come semplici costi indeducibili.
- L'onere probatorio rimane in capo all'Amministrazione finanziaria quando si pretende di ricollegare variazioni del reddito societario a reddito personale dei soci: e' necessario dimostrare l'effettiva esistenza di utili occultati o di flussi che abbiano consentito la distribuzione.
- Questioni procedurali (mancanza o vizi nella procura, errori formali nell'indicazione del nominativo) sono rilevanti ma, se di scarsa rilevanza sostanziale, non sempre inficiano l'efficacia dell'atto; tuttavia l'Amministrazione deve provare comunque la fondatezza dell'accertamento sostanziale.
- Se pende un giudizio sulla societa' e giudizi sui soci, va valutata la connessione e l'eventuale sospensione solo quando i giudizi siano avanti a giudici diversi o sussista pregiudizialita' rilevante; la separazione automatica non e' sempre necessaria.
- In caso di contestazione su costi (es. perdite su crediti), il corretto approccio e' analizzare la natura economica degli elementi: indeducibilita' fiscale non implica per se stessi ricadute sulla disponibilita' di utili distribuibili.
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