Sentenza del 05/01/2023 n. 2 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
TARSU - dichiarazione - obbligo di documentazione delle circostanze di esclusione o riduzione - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione relativa alla tassazione TARES/TARI di aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento gestite dalla ricorrente in concessione presso l'Ospedale di XXX. La ricorrente sosteneva di non dover pagare il tributo per alcune giornate (es. domeniche/festivi in cui il parcheggio è gratuito) e, più in generale, eccepiva l'applicabilità di cause di esclusione o riduzione per presunta mancata produzione di rifiuti. L'ente accertatore ha rilevato l'omessa denuncia iniziale e ha iscritto a ruolo una superficie di circa 8.500 mq come aree di parcheggio tassabili; la contribuente ha poi presentato la dichiarazione ma non ha allegato documentazione idonea a giustificare esclusioni o riduzioni richieste.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha respinto il ricorso di primo grado e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello della G. Soc. Coop. a r.l. I giudici hanno ritenuto che: (i) sussiste la presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti per le aree detenute/occupate, (ii) grava sul contribuente l'onere di dedurre e provare in sede di denuncia (originaria o in variazione) le circostanze escludenti o riduttive, allegando idonea documentazione come previsto dal regolamento comunale, (iii) l'utilizzo continuativo delle aree (detenzione 24h) integra il presupposto impositivo anche se l'uso è in concessione e anche se in alcuni giorni il parcheggio è gratuito. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite (CTP: €800; CTG: €1.100 oltre accessori), e la pretesa impositiva è stata confermata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, commi 2 e 3
Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.Lgs. n. 507/1993...
La normativa introduce una presunzione relativa di produzione di rifiuti per possessori/detentori di locali e aree; le esenzioni/agevolazioni costituiscono eccezioni che il contribuente deve dimostrare con elementi oggettivi o documentazione idonea.
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 3 (TARES)
il presupposto della TARES è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
Il tributo si basa sul mero fatto oggettivo della detenzione/occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; il titolo giuridico dell'occupazione è irrilevante.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introduzione TARI), art. 1, comma 641 (richiami)
La TARI ha sostituito TARES mantenendo i presupposti e i criteri di determinazione fondati sulle precedenti discipline; pertanto principi giurisprudenziali relativi a TARSU/TARES sono estensibili alla TARI.
Regolamento comunale (art. 8, art. 20, art. 21, art. 24, art. 40, art. 46 - Comune di XXX)
art. 8 lett. g) elenca aree non soggette; art. 21 punto 6 e art. 8 punto 2 e art. 46 impongono l'alligazione nella dichiarazione di idonea documentazione comprovante l'esclusione/riduzione
Il regolamento comunale richiede che le richieste di esclusione/riduzione siano esplicitate nella denuncia originaria o in variazione e siano corredate da documentazione idonea; l'articolato regolamentare disciplina obbligo dichiarativo, decorrenze e presunzioni di tassabilità.
Cass. civ., sez. VI, 16/04/2019, n. 10634
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni...
La Suprema Corte ha chiarito il principio del burden of proof: l'Amministrazione prova la fonte dell'obbligazione tributaria, il contribuente prova le esenzioni/ricondizioni che costituiscono eccezioni.
Cassazione, sent. n. 25503/2015 e altre pronunce (es. Cass. n.5073/2022; ord. 29020/2020; Cass. n.14770/20 ecc.)
I parcheggi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva; l'area adibita a parcheggio in concessione è soggetta al pagamento della tassa rifiuti
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento per cui aree di parcheggio, anche se gestite in concessione o con parcometro, sono soggette al tributo in ragione dell'occupazione/detenzione e della presunzione di produzione di rifiuti.
Art. 23 D.lgs. n. 546/1992 (termine costituzione parte resistente)
Il termine di 60 giorni per la costituzione della parte resistente ha natura ordinatoria e non perentoria; la costituzione oltre tale termine non determina inammissibilità se non pregiudica il procedimento.
Massime di principio
- Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con idonea documentazione e nella denuncia originaria o in variazione, l'esistenza di circostanze che escludono o riducono la tassazione (es. mancata produzione di rifiuti o produzione di rifiuti speciali smaltiti privatamente).
- Presunzione di produzione: la detenzione/occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti comporta una presunzione iuris tantum di produttività; il giudice presumerà la capacità di produrre rifiuti salvo prova contraria fornita dal contribuente.
- Parcheggi in concessione: la gestione di aree di parcheggio a pagamento in concessione determina normalmente la responsabilità tributaria del gestore per TARSU/TARES/TARI, indipendentemente dal titolo dell'occupazione e anche se in alcuni giorni la sosta è gratuita.
- Dichiarazione e documentazione: per ottenere esclusioni o riduzioni occorre allegare nella denuncia (originaria o in variazione) la documentazione richiesta dal regolamento comunale; omissioni nella dichiarazione rendono difficoltosa la prova ex post dell'esenzione.
- Continuità dell'utilizzo: la disponibilità o detenzione continuativa (es. 24 ore/7 giorni) rafforza la presunzione di produttività e rende inidonee argomentazioni basate su intermittente gratuità per singoli giorni.
- Aspetti processuali: ritardi formali (es. tardiva costituzione della resistente) sono in linea di principio sanabili; invece la mancata prova documentale in capo al contribuente è decisiva sul merito.
- Prassi consigliata per contribuenti in situazioni analoghe: inserire esplicitamente nella denuncia ogni richiesta di esclusione/riduzione, allegare documentazione tecnica (planimetrie, attestazioni di mancata produzione, prove di smaltimento autonomo), conservare registrazioni sull'effettiva cessazione/uso dell'area e prevedere specifiche istanze di variazione tempestive.
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