Cassazione Penale, Sentenza n. 785/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello con due censure principali: 1) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa il suo apporto nella detenzione dello stupefacente, sostenendo di avere avuto comportamento meramente passivo e al più connivenza non punibile; 2) irragionevole differenziazione della pena base tra lei e il coimputato Zucchetta, nonostante un presunto concorso paritetico (con la circostanza che Zucchetta aveva precedenti penali e la Doria no).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito, che hanno rilevato elementi oggettivi: Doria fermata insieme al marito su un ciclomotore, stupefacente rinvenuto nel bauletto (di proprietà dell'uomo) dentro la borsa della ricorrente, tentativo della donna di occultare la sostanza e rinvenimento di ulteriore quantitativo nell'abitazione. Per tali ragioni la responsabilità della Doria è stata confermata; quanto alla pena, la Doria è stata sanzionata partendo da una base di tre anni di reclusione e 7.500,00 euro di multa (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), mentre lo Zucchetta è stato definito con patteggiamento ai sensi dell'art. 599-bis (pena indicata dalle parti: 2 anni e 6 mesi e 5.400,00 euro di multa). La Corte ha inoltre precisato che non è dovuta alcuna comparazione tra posizioni definite con riti diversi. Infine la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento che consente alle parti di concordare la pena da sottoporre al giudice; la sanzione così concordata mantiene autonomia rispetto a decisioni adottate con rito ordinario e il giudice che la ratifica non è tenuto a confrontarla con pene determinate in procedimenti diversi.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa: non può rinnovare la valutazione del fatto né adottare una diversa ricostruzione probatoria.
- La presenza dello stupefacente nella borsa della persona e il tentativo di occultamento costituiscono elementi concreti idonei a fondare la responsabilità per detenzione, anche se il mezzo o il bauletto sono di proprietà del coimputato.
- La mera vicinanza o comportamento passivo non esclude automaticamente la responsabilità: occorre valutare gli elementi fattuali (es. occultamento, ritrovamento nella borsa, contesto del controllo) per distinguere tra connivenza non punibile e concorso nella detenzione.
- Le pene determinate tramite patteggiamento (art. 599-bis) e quelle determinate in giudizio ordinario seguono logiche diverse e non sono confrontabili automaticamente: scelte processuali differenti possono giustificare differenze nelle sanzioni tra correi.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti può portare a una posizione più favorevole anche se il coimputato ha patteggiato o ha precedenti; la valutazione delle circostanze è rimessa al giudice di merito e richiede motivazione congrua.
- In situazioni analoghe, chi contesta la motivazione deve dimostrare la manifesta illogicità o l'assenza di elementi che hanno effettivamente sorretto la decisione, non limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla passività.
- Le diverse opzioni procedurali scelte dalle parti (rito ordinario vs patteggiamento) incidono concretamente sull'esito sanzionatorio: è opportuno valutare, al momento della difesa, le conseguenze comparate di ciascun rito.
Testo integrale
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