Cassazione Penale, Sentenza n. 3460/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. L'indagato era contestato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) in ragione della sua presunta intestazione fittizia della società Antares s.r.l. e dei rapporti con Giuseppe Sciancalepore. Il ricorrente ha dedotto la mancata attualità della pericolosità sociale, allegando: il dissequestro della società in conseguenza dell'acquisto delle quote da parte sua; dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Mastrorilli, Maselli) che attesta- vano o la non affiliazione o l'affiliazione non attuale; le sue denunce come vittima di reati; e la successiva sentenza di assoluzione (Corte d'appello di Bari, 30/10/2024, art. 384 c.p.) dal reato di favoreggiamento richiamato nel provvedimento originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse correttamente valutato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e non avesse considerato adeguatamente elementi quali il decorso del tempo, il dissequestro e la modifica della compagine societaria, le dichiarazioni dei collaboratori che indicavano un'affiliazione non attuale o assente, e l'assoluzione intervenuta per il reato di favoreggiamento. Ha inoltre escluso che il rinvenimento di bossoli costituisse prova certa della perdurante attualità dell'affiliazione del Froio. Conseguentemente, la misura cautelare va riesaminata alla luce di elementi specifici sull'attualità della pericolosità.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che configura il reato di associazione di stampo mafioso, motivo dell'accusa principale nei confronti dell'indagato; la sentenza discute la prova della permanenza del vincolo associativo.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti dell'indagato per determinati reati; la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata dimostrando la rescissione del legame associativo e richiede che il giudice consideri espressamente il tempo trascorso e altre circostanze che possano escludere l'attualità della pericolosità.
art. 384 cod. pen.
Norma sul proscioglimento/assoluzione; la Corte ha preso atto dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di favoreggiamento, fatto che attenua il quadro probatorio richiamato a fondamento della misura cautelare.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata a supporto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione di pericolosità: impone al giudice di valutare il tempo intercorso e gli elementi che possano indicare la cessazione del vincolo associativo.
art. 310, comma 2 cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo giudizio dopo l'annullamento; la Corte ha rinviato al Tribunale di Bari in base a tale norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) è relativa e può essere superata dimostrando la rescissione del vincolo associativo o la mancata attualità della pericolosità.
- Il tempo trascorso dai fatti contestati e la mancanza di condotte successive sintomatiche di pericolosità devono essere valutati esplicitamente dal giudice e possono incidere sul mantenimento della misura cautelare, specialmente dopo la riforma del 2015.
- Modifiche oggettive nella posizione dell'indagato (es. cambiamento della compagine societaria, dissequestro conseguente all'acquisto delle quote) sono elementi rilevanti e devono essere considerati nella verifica dell'attualità del vincolo associativo.
- Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che indicano una non attualità dell'affiliazione o l'estraneità di un presunto referente sono elementi utili a scalfire la presunzione cautelare, ma richiedono valutazione concreta e bilanciata dal giudice.
- Una sentenza di assoluzione per fatti collegati (anche se non ancora motivata) riduce la forza probatoria degli elementi originari a sostegno della custodia cautelare e deve essere presa in considerazione nel riesame della misura.
- Eventi analoghi o indizi (es. rinvenimento di bossoli) non possono sostituire l'obbligo del giudice di individuare specifici elementi che attestino l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato; non sono sufficienti valutazioni congetturali.
- In presenza di nuove circostanze significative, il giudice che decide sulla revoca della misura deve motivare espressamente perché tali elementi non siano idonei a escludere le esigenze cautelari o, al contrario, disporre la revoca/alterazione della misura.
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