Cassazione Penale, Ordinanza n. 04032/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di furto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto, con pena detentiva e pecuniaria. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 c.p. e 125 c.p.p., contestando la valutazione di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e, in particolare, il diniego di prevalenza dell'attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze è tipicamente discrezionale e sottratto al sindacato di legittimità salvo il caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante, ipotesi non ravvisabili nel caso concreto, in cui la Corte territoriale aveva motivato il diniego di prevalenza valorizzando i precedenti penali specifici dell'imputata.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito; in cassazione è censurabile solo se priva di motivazione, manifestamente illogica o arbitraria.
art. 125 c.p.p.
Il vizio di motivazione può essere dedotto solo nei limiti del sindacato di legittimità; nel caso concreto la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non può essere riesaminato in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e non meramente apparente.
- Il diniego di prevalenza di una circostanza attenuante può essere legittimamente fondato anche sui precedenti penali specifici dell'imputato, ove il giudice di merito spieghi perché essi incidano sulla graduazione del trattamento sanzionatorio.
- La denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in una mera contrapposizione alla valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare reali errori di diritto o manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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