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Sentenza

Sentenza n. 11448/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di aggiudicazione in favore di Centro Statistica Aziendale s.r.l. dell’appalto specifico n. 5269696, indetto da Consip per l’affidamento del servizio Cati/Cawi sul sentiment sulle riforme della PA e sulla verifica delle procedure amministrative per ISTAT, ID 2850, comunicato con nota prot. Registro Ufficiale Consip 59827 del 12 dicembre 2025; - della graduatoria formata dalla Commissione di gara, dei verbali di gara, della documentazione dell’offerta della CSA, resa integralmente disponibile il 23 dicembre 2025; - di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale, disponendo lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione della gara in favore delle ricorrenti, che si dichiarano espressamente disponibili all’esecuzione dell’appalto; - nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la Centro Statistica Aziendale s.r.l., ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con domanda di subentro delle ricorrenti nell’esecuzione dell’appalto; - in subordine, per il caso in cui non venga dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per la condanna di Consip s.p.a. al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti in solido tra loro, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., nella misura che sarà determinata e provata in corso di causa; - per l’acquisizione, in via istruttoria, delle comunicazioni e della documentazione fornite dall’aggiudicataria CSA in adempimento del capitolato d’oneri; ovvero per la nomina di una verificazione o, in subordine, di una consulenza tecnica, ex art. 63 c.p.a., per l’accertamento dei fatti e/o l’acquisizione delle valutazioni di cui in ricorso.

Giustizia amministrativa202601095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a Centro Statistica Aziendale S.r.l. dell’appalto specifico per il servizio Cati/Cawi sul sentiment sulle riforme della pubblica amministrazione e sulla verifica delle procedure amministrative per Istat, nonché graduatoria, verbali e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, seconde classificate con 79,0056 punti contro gli 82,4473 punti dell’aggiudicataria, hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 5, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe reso dichiarazioni false o fuorvianti circa la disponibilità e la proprietà dei locali destinati al contact center di Palermo, la consistenza dell’infrastruttura e del personale, nonché il ricorso non dichiarato ad avvalimento o subappalto mediante una società terza. Hanno inoltre contestato la congruità del costo di 6.000 euro indicato per l’infrastruttura logistica e l’erroneità del punteggio tecnico. In secondo luogo, hanno sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe sovrastimato il rapporto tra interviste e ore lavorate, sottostimando conseguentemente i costi della manodopera. Secondo le ricorrenti, il corretto ricalcolo dei costi avrebbe comportato un aumento dell’offerta economica dell’aggiudicataria, una riduzione del relativo punteggio e l’aggiudicazione in favore dell’ATI ricorrente. Sono state chieste anche l’inefficacia del contratto, il subentro, il risarcimento del danno e l’acquisizione di ulteriore documentazione o una verificazione/consulenza tecnica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande di annullamento, di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, poiché il contratto, stipulato il 17 febbraio 2026 per l’attuazione di un progetto PNRR con scadenza prossima al 30 giugno 2026, era ormai prossimo all’esaurimento. La sopravvenuta carenza di interesse non è stata estesa alla domanda risarcitoria per equivalente, che è stata esaminata e respinta. Il Collegio ha ritenuto che le censure risarcitorie fossero prive di adeguato supporto probatorio: il lucro cessante era stato parametrato all’utile dichiarato dall’aggiudicataria, senza prova dell’utile concretamente conseguibile dalle ricorrenti né dell’aliunde perceptum; mancavano inoltre prove del danno curriculare e del danno all’immagine. Il TAR ha comunque rilevato anche l’infondatezza dei motivi di merito. L’espressione “proprio contact center” non implicava la proprietà dei locali, ma poteva riferirsi alla disponibilità di una struttura mediante un titolo giuridico idoneo. Il costo di 6.000 euro riguardava la sola infrastruttura logistica, per un periodo di tre mesi, e la sua eventuale incongruità non dimostrava di per sé l’anomalia complessiva dell’offerta. L’avvalimento era inconferente perché non erano in discussione requisiti di capacità per la partecipazione; inoltre, la disponibilità di locali costituiva un subcontratto e non subappalto, mentre l’eventuale subappalto dei servizi era stato comunque dichiarato nei limiti consentiti. La ridotta consistenza del personale risultante dalle visure camerali non dimostrava l’illegittimità dell’offerta, poiché la lex specialis non imponeva di disporre già in gara di un numero minimo di dipendenti. Il secondo motivo è stato respinto perché non era dimostrato il passaggio automatico dall’incremento dei costi della manodopera a un proporzionale aumento dell’offerta economica: l’impresa avrebbe potuto ridurre l’utile, comprimere altri costi o modificare il rapporto tra componente tecnica ed economica. Il confronto con i dati di un’altra impresa non provava la sovrastima della produttività, che può dipendere dal know-how del singolo operatore. Le spese istruttorie sono state respinte perché la controversia era decidibile sulla base degli atti disponibili e i documenti richiesti non erano pertinenti o erano già stati esibiti. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle parti resistenti e controinteressate.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    L’eventuale grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica, soggetta alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Le dichiarazioni false o fuorvianti possono rilevare come grave illecito professionale solo se ricorrono i presupposti normativi e se sono idonee a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante.

  • art. 110, commi 4 e 5, d.lgs. 36/2023

    L’incongruità dei costi della manodopera avrebbe potuto rilevare, se dedotta, nell’ambito della verifica dell’anomalia o della violazione dei minimi salariali; il giudice, tuttavia, non può esaminare una questione non proposta con i motivi di ricorso.

  • art. 41, comma 1, lett. d), c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico; una censura disomogenea e non chiaramente collegata al vizio dedotto può risultare prossima all’inammissibilità.

  • art. 63 c.p.a.

    Le richieste di acquisizione documentale, verificazione o consulenza tecnica rientrano nel potere istruttorio discrezionale del giudice e possono essere respinte quando la causa è decidibile sulla base degli atti o quando i documenti richiesti sono irrilevanti.

  • art. 122 c.p.a.

    La declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro perdono interesse quando il contratto è prossimo all’esaurimento e non è concretamente conseguibile il bene della vita.

  • art. 124 c.p.a.

    Il risarcimento per equivalente resta esaminabile anche quando diventano improcedibili le domande di annullamento e subentro, ma richiede la prova del danno secondo i criteri ordinari.

  • art. 12-bis, commi 2 e 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Nelle controversie relative a interventi PNRR, la tutela cautelare deve essere compatibile con gli obiettivi e i tempi di realizzazione del progetto; la disposizione ha inoltre imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • art. 48, comma 4, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    La disciplina speciale degli interventi PNRR richiama l’art. 125 c.p.a. e incide sulla praticabilità della tutela cautelare in relazione ai tempi di attuazione del progetto.

  • art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Il subcontratto relativo a beni o servizi necessari all’esecuzione dell’appalto, ma non costituente affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, si distingue dal subappalto e non è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi anticipati.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria richiede, oltre all’illegittimità, la prova del danno e del nesso causale materiale e giuridico.

Massime di principio

  • La sopravvenuta prossima integrale esecuzione di un contratto pubblico, soprattutto quando collegato a scadenze vincolanti di un progetto PNRR, determina la carenza di interesse sulle domande di annullamento, inefficacia del contratto e subentro; tale effetto non si estende automaticamente alla domanda risarcitoria per equivalente, che conserva autonoma rilevanza processuale.
  • In una gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è dimostrabile in via automatica che una maggiore stima dei costi della manodopera avrebbe necessariamente determinato un proporzionale aumento dell’offerta economica: l’operatore può incidere sull’utile, sugli altri costi o sull’equilibrio tra offerta tecnica ed economica.
  • Il raffronto tra la produttività dichiarata da un concorrente e quella risultante da una diversa indagine svolta da altro operatore non prova, da solo, l’inaffidabilità della stima, poiché il rapporto tra ore e interviste può dipendere dal know-how e dall’organizzazione specifica di ciascuna impresa.
  • La messa a disposizione dei locali o di altri beni strumentali necessari all’esecuzione, senza affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, integra un subcontratto e non un subappalto; non è quindi richiesta la preventiva dichiarazione propria del subappalto.
  • Il risarcimento del lucro cessante da mancata aggiudicazione deve essere provato in relazione alla concreta situazione economica dell’impresa danneggiata e non può essere parametrato all’utile dichiarato da un altro concorrente; occorre inoltre dimostrare, secondo i criteri applicabili, l’aliunde perceptum.
  • Il danno curriculare e il danno all’immagine non sono conseguenze automatiche della mancata aggiudicazione e devono essere specificamente allegati e provati quanto alle conseguenze immediate e dirette riconducibili alla perdita della commessa.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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