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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24710/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il caso riguarda il reclamo di un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. contro il diniego dell'amministrazione penitenziaria di autorizzarlo ad acquistare, al sopravvitto, farina e lievito. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo illegittima la limitazione, perché non giustificata da reali esigenze di sicurezza e non dimostrata, anche alla luce di un'informativa del Nucleo Artificieri, la pericolosità dell'uso di tali generi alimentari. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la Casa circondariale, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia, deducendo: 1) difetto di giurisdizione del Tribunale di sorveglianza, poiché non vi sarebbe stata lesione attuale e grave di un diritto soggettivo del detenuto, ma solo una questione di mera regolamentazione interna; 2) erronea applicazione del principio di non discriminazione, poiché ai detenuti in regime differenziato sarebbero comunque consentiti gli stessi prodotti previsti per i detenuti comuni; 3) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., per avere il Tribunale disconosciuto la ratio di sicurezza del divieto di introduzione di farine e lievito, ritenuti sostanze potenzialmente infiammabili, nonostante l'inserimento nel catalogo anche di un accendino.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il diniego di acquisto di farina e lievito non incidesse sul nucleo intangibile del diritto all'alimentazione sana del detenuto, ma riguardasse le modalità di esercizio di tale diritto, rimesse alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria. Ha inoltre osservato che la limitazione era sorretta da ragioni non irragionevoli né sproporzionate, in quanto fondata sulla facile infiammabilità dei prodotti e sulla loro non essenzialità, essendo comunque garantito al detenuto un vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali. Per tali ragioni, assorbite le ulteriori questioni, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    costituisce il rimedio giurisdizionale per la tutela delle posizioni soggettive di diritto del detenuto, ma solo quando vi sia lesione del nucleo del diritto e non delle mere modalità di esercizio.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    concorre a delineare il sindacato della magistratura di sorveglianza sulle violazioni di posizioni giuridiche soggettive di diritto.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen.

    legittima, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza interna, limitazioni organizzative sul sopravvitto e sulla detenzione di alimenti, purché non incidano sui diritti alla salute e all'alimentazione.

Massime di principio

  • In materia penitenziaria, il reclamo giurisdizionale è esperibile solo quando il provvedimento amministrativo incida sul nucleo essenziale di un diritto soggettivo del detenuto; le mere modalità di esercizio del diritto, se rimesse a scelte organizzative ragionevoli e proporzionate dell'amministrazione, non sono autonomamente sindacabili.
  • Il diritto del detenuto a una sana alimentazione non implica la disponibilità di specifici generi alimentari: esso è soddisfatto quando l'istituto assicuri una varietà di prodotti idonea a garantire un regime nutrizionale completo ed equilibrato.
  • Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. sono legittime limitazioni all'acquisto o alla detenzione di determinati alimenti quando esse siano giustificate da obiettive esigenze di ordine e sicurezza interna e non compromettano il diritto alla salute o all'alimentazione del ristretto.
  • La valutazione amministrativa che vieta l'acquisto di prodotti alimentari per ragioni di sicurezza è insindacabile nel merito se non appare manifestamente irragionevole o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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