Cassazione Penale, Sentenza n. 25836/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. Con il primo deduce la nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: in primo grado aveva chiesto l'escussione di tre testimoni ammessi ex art. 507 cod. proc. pen., ma non assunti per carenza di indicazioni precise sulla loro identificazione; la richiesta era stata riproposta in appello e respinta, con la motivazione che i testi non erano compiutamente identificati e che la loro deposizione non era necessaria. Il ricorrente sostiene che spettasse al giudice procedente accertare l'individuazione dei testi e che l'omessa verifica avrebbe determinato la nullità della sentenza. Con il secondo motivo censura il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo che dagli atti non risulti se e quali altri soggetti avessero assistito alle offese, e quindi che non siano soddisfatti i presupposti del reato in relazione alla presenza di più persone.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'omessa rinnovazione fosse rilevante: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che, oltre alla testimonianza della persona offesa, era stata acquisita la deposizione di altro teste oculare e che in assenza di elementi che mettessero in dubbio l'attendibilità delle testimonianze acquisite l'ulteriore acquisizione sarebbe stata superflua. Sul secondo motivo ha qualificato la censura come generica, consistente in una ricostruzione alternativa dei fatti; la Corte d'appello aveva invece specificamente motivato che le offese erano state profferite ad alta voce in luogo pubblico, alla presenza di più persone nel centro di Napoli e in area di commercio ambulante, con comportamento volto a suscitare il consenso degli astanti e a sbeffeggiare la persona offesa, circostanze ritenute sufficienti per la configurazione del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione del reato previsto dall'art. 651 cod. pen.; la Cassazione riporta l'accertamento della prescrizione operato dalla Corte territoriale senza eccezioni di diritto specifiche.
art. 507 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata in relazione all'ammissione della prova testimoniale ex novo; la Corte ha ritenuto che, pur essendo stata ammessa la prova, la mancata escussione dei tre testimoni non ha comportato nullità quando la loro deposizione risultava superflua alla luce delle deposizioni già acquisite e dell'assenza di elementi che ne mettessero in dubbio l'attendibilità.
Massime di principio
- La decisione di non rinnovare l'istruttoria o di non escutere testimoni ammessi può essere legittima se il giudice motiva che le testimonianze già acquisite sono sufficienti e non vi sono elementi che ne mettano in dubbio l'attendibilità; l'omessa escussione non determina automaticamente nullità.
- La mancata identificazione puntuale di testi proposti può giustificare il diniego dell'escussione, ma il giudice dovrebbe valutare se ciò abbia determinato pregiudizio processuale concreto: in mancanza di tale pregiudizio la decisione è normalmente insindacabile in sede di legittimità.
- I giudizi di fatto (es. valutazione della presenza di più persone, del contesto pubblico e del modo di pronunciare le offese) sono riservati al giudice di merito; in Cassazione una censura generica sulla sussistenza del fatto è inammissibile se non indica specifici vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è rilevante la valutazione congiunta degli elementi fattuali (luogo pubblico, presenza di più persone, forma e modalità dell'offesa) e delle dichiarazioni testimoniali; la loro coerenza può sostenere la condanna anche quando non siano state escusse tutte le persone indicate dal difensore.
- Un ricorso privo di specificità e che si risolve nella mera richiesta di riesame del merito probatorio è spesso dichiarato inammissibile; per ottenere la rinnovazione probatoria occorre dimostrare l'indispensabilità e il concreto apporto probatorio dei testi non assunti.
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