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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30444/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da una serie di ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune per violazioni del regolamento comunale di accesso al territorio, adottato in attuazione dell'art. 5-bis l. n. 21/1992 in materia di noleggio con conducente. Secondo l'amministrazione, alcuni motoscafi adibiti a NCC con autorizzazione rilasciata da altro Comune sarebbero stati sorpresi a navigare con passeggeri a bordo in orario consentito, ma senza la preventiva autocertificazione/comunicazione di accesso e senza il versamento del contributo previsto per l'ingresso. Il giudice di pace aveva annullato le sanzioni; il Tribunale aveva poi confermato solo in parte la decisione, ritenendo legittimo l'obbligo di comunicazione preventiva ma illegittimo l'obbligo di pagamento per l'accesso, per disparità di trattamento irragionevole. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 5-bis l. n. 21/1992, di norme costituzionali e della disciplina regolamentare comunale, sostenendo che il contributo di accesso fosse legittimo perché previsto dalla legge e giustificato come misura di regolazione e deterrenza, oltre che come prestazione patrimoniale correlata all'uso di infrastrutture comunali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di territorialità e contingentamento, lamentando che, anche a voler ritenere illegittima solo la parte relativa al pagamento, la sanzione non avrebbe dovuto essere annullata integralmente. Nel corso del giudizio il Comune ha però rinunciato al ricorso e agli atti, con rituale notifica della rinuncia alle controparti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia del ricorrente, verificandone la regolarità formale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità, valorizzando la sopravvenienza, nel corso del giudizio, della pronuncia delle Sezioni Unite n. 17541/2023 che aveva risolto la questione dell'efficacia dell'art. 5-bis l. n. 21/1992 nel periodo delle violazioni. È stato anche precisato che la rinuncia non comporta il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-bis l. 15 gennaio 1992, n. 21

    La norma è stata considerata dal giudice di merito come base per consentire ai Comuni di regolamentare l'accesso al territorio comunale dei titolari di autorizzazione NCC rilasciate da altri Comuni, anche mediante preventiva comunicazione con autocertificazione.

  • artt. 3, 23, 97, 118 e 119 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di accesso e della regolamentazione comunale; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 5 l. regionale Veneto n. 63/1993

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina regionale e regolamentare del settore; non vi è decisione di merito della Corte sul punto.

  • artt. 15 e 31 del Regolamento comunale in attuazione della l. regionale Veneto n. 63/1993

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina locale del servizio; nessuna statuizione di merito nel giudizio di cassazione per effetto della rinuncia.

  • artt. 1 e 2 del Regolamento per l'accesso al territorio del Comune di Venezia

    Oggetto delle censure del ricorrente e della valutazione compiuta dal giudice di merito; il primo motivo contestava la declaratoria di irragionevolezza dell'obbligo di pagamento.

  • artt. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.

    Norme sul ricorso per cassazione richiamate per la formulazione dei motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti e all'impugnazione è stata ritenuta formalmente regolare e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    È stata applicata per la declaratoria di estinzione e per la regolazione delle spese in mancanza di adesione dei controricorrenti alla rinuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione integrale delle spese in considerazione della sopravvenienza giurisprudenziale delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso che la rinuncia comporti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 207/2008

    Citato nel riferimento all'ordinanza interlocutoria e alla questione affrontata dalle Sezioni Unite sulla sospensione della sua entrata in vigore, che incideva sull'art. 5-bis l. n. 21/1992.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando notificata alle controparti e conforme ai requisiti di forma, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non aderita dalla controparte, la Corte provvede sulle spese del giudizio di cassazione secondo le regole dell'art. 391 c.p.c., potendo disporne la compensazione per giusti motivi sopravvenuti.
  • La rinuncia al ricorso non comporta, di regola, l'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non si pronuncia sulla legittimità sostanziale delle statuizioni impugnate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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