Cassazione Penale, Sentenza n. 39711/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2024 che ha dichiarato esecutiva la revoca della patente disposta dalla sentenza di condanna del 04/03/2021; il ricorrente sosteneva che la revoca prevista dall'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 ha natura punitiva (alla stregua delle considerazioni della Corte EDU e delle sentenze della Corte costituzionale) e quindi dovrebbe essere assoggettata alla disciplina delle sanzioni penali, ivi compresa la possibilità di estendere ad essa la sospensione condizionale della pena; eccepiva inoltre l'illegittimità costituzionale della normativa del Codice della Strada se interpretata in senso di estraneità della revoca alla sospensione condizionale, nonché carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la revoca della patente disposta ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis (per tasso alcolemico >1,5 g/l con sinistro provocato) conserva natura di sanzione amministrativa accessoria con prevalenti finalità preventive e, pertanto, non è automaticamente assoggettabile alla disciplina della sospensione condizionale della pena. La Corte ha motivato il rigetto evidenziando: (i) l'autonomia funzionale e normativa tra le fattispecie disciplinate da altre norme (es. art. 222 rel. a omicidio/lesioni stradali) e l'art. 186; (ii) la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno riconosciuto talune connotazioni punitivo-afflittive a misure amministrative ma non ne hanno disposto la totale parificazione con le sanzioni penali; (iii) la disciplina amministrativa può essere più severa per finalità preventive e ciò giustifica l'inapplicabilità di istituti come la sospensione condizionale. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186, comma 2-bis
La revoca della patente prevista in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e conseguente sinistro è qualificata come sanzione amministrativa accessoria con finalità preventive; non è automaticamente assoggettabile alla sospensione condizionale della pena
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 222
La revoca/sospensione disposta in relazione a condanne per omicidio o lesioni stradali (artt. 589-bis, 590-bis c.p.) può assumere connotazioni convenzionalmente penali, ma tale riconoscimento non comporta la totale parificazione normativa né l'automatica estensione degli istituti tipici penali ad ogni disposizione del codice della strada
codice penale, artt. 589-bis e 590-bis
In caso di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi/gravissime la disciplina sanzionatoria accessoria può assumere rilievo penalistico e ricevere particolare attenzione nelle valutazioni giurisdizionali; tuttavia ciò non trasferisce automaticamente la disciplina prevista per altri reati/altre norme
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, quarto comma
Citata nell'ambito delle pronunce costituzionali; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di interpretazioni della disposizione che escludessero l'applicazione di garanzie in determinati casi, ma ciò non produce automatica equiparazione normativa tra sanzioni amministrative e penali
Costituzione, art. 3
La questione di violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta infondata nella specifica comparazione tra le diverse disposizioni del codice della strada, data l'autonomia funzionale e normativa delle norme
Costituzione, art. 117, comma 1
L'eccezione relativa al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e da obblighi internazionali non ha trovato accoglimento: la giurisprudenza interna e convenzionale non impone in questo caso la parificazione automatica delle discipline
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (criteri "Engel")
I criteri della Corte EDU servono a qualificare convenzionalmente misure come penali ai fini della Convenzione; la Corte di legittimità ritiene però che l'applicazione dei "criteri Engel" non elimini la discrezionalità del legislatore di prevedere sanzioni di natura amministrativa con finalità preventive e non determinare automaticamente la traslazione di tutte le garanzie penali
Massime di principio
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis (tasso alcolemico >1,5 g/l con sinistro) è considerata sanzione amministrativa accessoria a finalità preventive e, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, non rientra automaticamente negli istituti tipici delle sanzioni penali come la sospensione condizionale della pena
- Il riconoscimento di connotazioni penalistiche a una misura amministrativa (anche sulla base dei criteri della Corte EDU) non determina di per sé la totale parificazione normativa: occorre valutare l'autonomia e la funzione delle singole norme
- Per ottenere l'applicazione di istituti propri del diritto penale (es. sospensione condizionale) in relazione a misure accessorie amministrative, è necessario un fondamento normativo chiaro o un convincente sviluppo giurisprudenziale che superi l'attuale orientamento di legittimità; le questioni generiche di costituzionalità risultano difficilmente accoglibili se non si dimostra la lesione sistematica e concreta dei principi invocati
- In casi simili, chi intende impugnare l'esecuzione di una revoca patente per motivi di natura costituzionale o convenzionale dovrebbe argomentare con specificità la convergenza normativa e funzionale tra la misura contestata e le sanzioni penali, riferendosi puntualmente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Cassazione
- La giurisprudenza pratica tende a preservare la distinzione tra finalità preventive delle sanzioni amministrative e finalità rieducative/punitive del diritto penale; questo orientamento giustifica l'esecuzione delle misure amministrative anche quando la pena principale è sospesa condizionalmente
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