Ordinanza n. 1106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, sezione II, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente un titolo unico per la realizzazione di intervento edilizio consistente nell’ampliamento, ristrutturazione e modifica destinazione d’uso di immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, relativa al titolo unico per l’ampliamento, la ristrutturazione e il mutamento di destinazione d’uso di un immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria
Esito
La controversia
Il giudizio d’appello riguarda la legittimità del titolo unico formato per un intervento edilizio di ampliamento, ristrutturazione e modifica della destinazione d’uso di un immobile già interessato da concessione edilizia in sanatoria. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato aveva già disposto una consulenza tecnica d’ufficio, la cui relazione è stata depositata il 17 ottobre 2025. Aveva inoltre escluso la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e disposto un breve rinvio per consentire alle parti di illustrare le rispettive posizioni. Alla luce degli scritti difensivi e della documentazione acquisita, il Collegio ha rilevato la necessità di ricostruire compiutamente precedenti procedimenti intercorsi tra le medesime parti e riferiti alla stessa vicenda fattuale. Sono stati quindi individuati, ai fini istruttori, il ricorso R.G. n. 29/2013 e la relativa sentenza non appellata; i ricorsi R.G. nn. 364/2012 e 382/2012 e le relative pronunce, inclusa la sentenza definita in appello con decreto di perenzione; nonché le sentenze del Consiglio di Stato nn. 9650/2022 e 3974/2024 e i fascicoli d’ufficio dei relativi giudizi di primo grado e d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria e non ha deciso nel merito i motivi d’appello né confermato o riformato la sentenza impugnata. Ha disposto che le parti acquisiscano e depositino, in base alla rispettiva disponibilità, gli atti e i provvedimenti dei precedenti procedimenti indicati in motivazione, ritenuti necessari per la ricostruzione della medesima vicenda fattuale e per consentire eventuali ulteriori difese. La trattazione è stata rinviata alla prossima udienza, da fissarsi a cura del Presidente della Sezione, con riserva di ogni decisione anche sulle spese di giudizio. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere il processo ai sensi di tale disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti ... a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio d’appello, emergono esigenze istruttorie relative a precedenti procedimenti tra le stesse parti e sulla medesima vicenda fattuale, il giudice può ordinare alle parti di acquisire e depositare gli atti e i provvedimenti disponibili, rinviando la trattazione per consentire il completamento del quadro documentale e l’eventuale articolazione di ulteriori difese.
- La consulenza tecnica già espletata non esclude la necessità di ulteriori acquisizioni documentali quando la ricostruzione della vicenda controversa richieda l’esame di precedenti giudizi e delle relative decisioni.
- Un’ordinanza istruttoria che dispone acquisizioni documentali e rinvia la trattazione non definisce i motivi d’appello, non determina l’esito della controversia e riserva al prosieguo ogni decisione, comprese quelle sulle spese.
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