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Sentenza

Sentenza n. 2532/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 4.714,48, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 luglio 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute maturata in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando l’Amministrazione al pagamento di euro 4.714,48 netti, oltre interessi e rivalutazione. È stata dedotta l’inerzia ministeriale nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale. Poiché la sentenza del Tribunale di Marsala era passata in giudicato, era stata notificata e non era stata eseguita dopo il decorso del termine di legge, il giudice ha dichiarato sussistente l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il dirigente pro tempore dell’Ambito Territoriale di Trapani dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, ritenendo applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, integra il presupposto temporale per agire in ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta dirigente in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
  • La notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consentono al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento all’istanza della parte interessata e alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il dirigente pubblico nominato commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando, in applicazione analogica della disciplina prevista per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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