Sentenza del 14/11/2017 n. 4604 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazioni - Immobile oggetto dell'attività esercitata - Spese per risparmio energetico - Detrazione - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la spettanza delle detrazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico eseguiti su un immobile destinato all'attività del proprietario oppure concesso in locazione a terzi. La questione centrale è se l'agevolazione possa essere riconosciuta anche quando vi sia alterità tra il soggetto che sostiene la spesa e l'utilizzatore dell'immobile, e quando l'immobile costituisca per il proprietario un bene-merce o sia oggetto di locazione.
La decisione
La detrazione è stata riconosciuta come spettante. È stato ritenuto irrilevante sia il ruolo soggettivo di chi sostiene l'investimento sia l'eventuale differenza tra proprietario e utilizzatore dell'immobile. L'elemento decisivo è che l'intervento determini effettivamente una riduzione dei consumi energetici necessari al mantenimento degli ordinari standard dell'edificio. È stata quindi esclusa un'interpretazione restrittiva che limitasse l'incentivo agli immobili direttamente utilizzati dal proprietario, con esclusione degli immobili locati o qualificabili come beni-merce.
Norme richiamate
Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Prevede incentivi, mediante detrazioni fiscali, per interventi diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
La norma deve essere interpretata in funzione della sua finalità ambientale ed energetica. Non richiede che l'immobile sia direttamente utilizzato dal proprietario né esclude gli immobili locati o qualificabili come beni-merce. È sufficiente che il soggetto sostenga effettivamente la spesa agevolabile e che l'intervento produca un miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile.
Massime di principio
- Le detrazioni per il risparmio energetico vanno interpretate principalmente alla luce dell'effettivo risultato energetico conseguito, non della destinazione soggettiva dell'immobile.
- La detrazione può spettare anche al proprietario che sostiene la spesa per un immobile locato a terzi, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
- L'eventuale distinzione tra proprietario, utilizzatore e soggetto che esercita l'attività nell'immobile non esclude di per sé l'agevolazione.
- Un'interpretazione che limiti il beneficio ai soli immobili direttamente utilizzati dal proprietario è generalmente incompatibile con la finalità di incentivare il miglioramento complessivo del patrimonio edilizio.
- Restano comunque necessari la corretta documentazione della spesa, il rispetto dei requisiti tecnici e procedurali e la prova dell'effettiva realizzazione dell'intervento agevolato.
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