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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16614/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 30/9/2021 che aveva convalidato gli arresti di Giancola e Palumbo ma non aveva convalidato l'arresto di Roberto Tarquini. Il Procuratore deduceva inosservanza degli artt. 391 e 558 c.p.p., sostenendo che il giudice non aveva correttamente applicato i criteri di convalida dell'arresto: alla data dell'arresto erano emersi elementi concreti (tra cui il lancio da un'autovettura di un sacchetto con 63,50 g di cocaina e la presenza in quella stessa vettura dei tre indagati) che legittimavano la flagranza anche nei confronti di Tarquini; il Tribunale avrebbe invece motivato la mancata convalida valorizzando dichiarazioni rese successivamente dagli altri indagati (interrogatori), invece non valutabili nella verifica ex ante richiesta dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale non abbia effettuato la valutazione "ex ante" richiesta dalla giurisprudenza sulla legittimità dell'operato della polizia e sull'attribuibilità della condotta al Tarquini sulla base degli elementi conoscibili al momento dell'arresto. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di Roberto Tarquini, ritenendo invece l'arresto legittimamente eseguito. Non è stato disposto il rinvio perché è decorso il termine perentorio per la convalida, quindi un rinvio sarebbe stato privo di effetti concreti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nella descrizione del reato (concorso di persone nel reato); utilizzata per inquadrare la fattispecie penale contestata agli arrestati.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico stupefacenti relativa alla detenzione e al commercio di sostanze stupefacenti; è la norma sostanziale del reato di cui si ipotizzava la flagranza.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso; concerne i mezzi di impugnazione e le relative modalità, richiamata per contestare l'atteggiamento del giudice di merito nella convalida.

  • art. 558 cod. proc. pen.

    Norma sul reclamo/ricorso per cassazione contro alcune ordinanze; invocata quale base procedurale per il ricorso in Cassazione.

  • art. 386, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per indicare i termini da verificare in sede di convalida dell'arresto; il giudice deve accertare l'osservanza dei termini procedurali.

  • art. 390, comma primo, cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 386 per i termini relativi alla convalida dell'arresto e al controllo procedurale sull'operato della polizia giudiziaria.

  • artt. 380 e 381 cod. proc. pen.

    Richiamati per definire le ipotesi di reato che giustificano l'arresto in flagranza e le condizioni in cui la flagranza può essere ipotizzata; la valutazione ex ante deve considerare l'ipotizzabilità di reati ai sensi di tali disposizioni.

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto il giudice deve valutare "ex ante": ossia limitarsi a ciò che era conosciuto o conoscibile al momento dell'arresto, senza valorizzare elementi acquisiti successivamente (es. dichiarazioni rese in interrogatorio dopo l'arresto).
  • La verifica della convalida riguarda la legittimità dell'operato della polizia e la ragionevolezza della ricostruzione della flagranza/ipotizzabilità del reato, non l'accertamento di gravità indiziaria né la decisione sulle misure cautelari o la responsabilità penale definitiva.
  • La mera presenza di un indagato in un luogo/veicolo da cui è stata lanciata sostanza stupefacente, unitamente ad altri elementi concretamente conoscibili al momento dell'arresto, può giustificare la convalida anche se non è stato visto materialmente effettuare il lancio.
  • Se il termine perentorio per la convalida è ormai decorso, la Corte può annullare l'ordinanza senza disporre rinvio quando un rinvio sarebbe privo di effetti pratici (pronuncia meramente formale).
  • Non è lecito per il giudice, nella fase di convalida, sostituire la valutazione ex ante con una valutazione probatoria che utilizzi dichiarazioni rese dopo l'arresto per escludere la flagranza.

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