Cassazione Civile, Ordinanza n. 32892/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato l'ente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, ma senza riportare nel dispositivo la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore di quest'ultimo, dichiaratosi antistatario. Il difensore del controricorrente ha quindi depositato istanza segnalando l'omissione e chiedendo la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. La Corte osserva che, quando vi è omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali e non un ordinario mezzo di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. La Corte rileva inoltre che la richiesta era stata effettivamente formulata nelle conclusioni della memoria ex art. 380.1-bis c.p.c., mentre nel dispositivo dell'ordinanza non era stata riportata, sicché ricorre un errore materiale da emendare.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell'ordinanza n. 16968/2024, integrando il dispositivo con la formula "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Franco Modena, dichiaratosi antistatario" dopo la liquidazione delle spese. Non provvede sulle spese del procedimento di correzione. La decisione si fonda sul rilievo che l'omissione era meramente materiale e che l'istanza di distrazione era stata ritualmente proposta nel giudizio definito dall'ordinanza corretta.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese si ricollega alla disciplina dell'articolo e, quando il difensore dichiari di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, la distrazione può essere disposta in suo favore; l'omessa pronuncia su tale istanza è emendabile con correzione materiale.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non essendo la domanda di distrazione una domanda autonoma.
art. 391-bis c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380.1-bis c.p.c.
La richiesta di distrazione risultava formulata nelle conclusioni della memoria depositata nel procedimento definito dall'ordinanza corretta.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese processuali integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., anche quando l'omissione riguardi una pronuncia della Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma e può ritenersi validamente proposta anche se non accompagnata da formule sacramentali, purché emerga la volontà del difensore di ottenere la distrazione in proprio favore.
- Il difensore che abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel giudizio definito dalla decisione è legittimato a promuovere il procedimento di correzione per ottenere l'integrazione del dispositivo.
- La correzione materiale del provvedimento è preferibile agli ordinari mezzi di impugnazione quando l'errore consista nella mancata trascrizione in dispositivo di una statuizione già richiesta e dovuta, anche per assicurare maggiore rapidità e un titolo esecutivo al difensore distrattario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →